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Parere

Parere n. 1121/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Società Edilsole S.r.l. contro il Comune di Massarosa e nei confronti dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale per l’annullamento del provvedimento del 18 settembre 2023 recante rigetto della richiesta di permesso di costruire n. 35232;

Giustizia amministrativa202500244

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego del 18 settembre 2023 relativo alla richiesta di permesso di costruire n. 35232 per un intervento di sostituzione edilizia con addizione volumetrica

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

La Società Edilsole S.r.l. ha impugnato il diniego con cui il Comune di Massarosa ha respinto una richiesta di permesso di costruire presentata il 31 dicembre 2019. La ricorrente deduceva la violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza dei presupposti. In particolare, sosteneva che l’archiviazione della pratica da parte dell’Autorità di Bacino fosse stata determinata dall’omessa trasmissione, da parte del Comune, degli elaborati architettonici aggiornati, nonché che le carenze documentali richiamate nel diniego fossero state superate mediante le integrazioni prodotte dopo la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. La ricorrente evidenziava inoltre il rischio di perdita della possibilità di realizzare l’intervento a seguito della decadenza di alcune previsioni urbanistiche e si riservava di agire per il risarcimento dei danni. Nel corso del procedimento, tuttavia, la società ha rinunciato al ricorso, dichiarando di avere presentato una nuova istanza per il medesimo progetto e di avere ottenuto il permesso di costruire il 2 aprile 2024.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia al ricorso e della sopravvenuta cessazione dell’interesse alla decisione sul merito, in applicazione del principio dispositivo, ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Non sono stati esaminati i motivi concernenti l’illegittimità del diniego, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti o l’operato dell’Autorità di Bacino. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

La ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso poiché, dopo la presentazione di una nuova istanza relativa al medesimo progetto, ha ottenuto il permesso di costruire richiesto. Tale sopravvenienza ha fatto venir meno l’interesse alla pronuncia sul diniego originariamente impugnato.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza

    La norma è richiamata quale disposizione in base alla quale il Comune aveva comunicato alla ricorrente i motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    Sono richiamati dalla ricorrente a fondamento delle censure di violazione dei principi dell’azione amministrativa e di difetto di motivazione e istruttoria.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento dell’amministrazione, dedotti come parametro dell’eccesso di potere.

  • artt. 55, commi 5 e 6, l.r. Toscana n. 1/2005

    La ricorrente li richiama, insieme ad altre disposizioni regionali, per sostenere la decadenza di alcune previsioni del regolamento urbanistico comunale al 31 dicembre 2023.

  • artt. 231, commi 2 e 3, l.r. Toscana n. 65/2014

    Sono richiamati nel quadro normativo regionale relativo alla decadenza delle previsioni urbanistiche.

  • art. 1, comma 2, l.r. Toscana n. 31/2020

    È richiamato quale ulteriore disposizione concorrente nella disciplina della decadenza delle previsioni urbanistiche.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica trova applicazione il principio dispositivo, sicché la dichiarazione del ricorrente che evidenzi il venir meno dell’interesse alla decisione impone la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta adozione, in esito a una nuova istanza, del titolo amministrativo richiesto con il ricorso può far venir meno l’interesse alla decisione sul precedente diniego, determinando l’improcedibilità del ricorso senza esame dei motivi di illegittimità dedotti.

Diniego di permesso di costruire e successivo rilascio del titolo

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società proprietaria di un fabbricato residenziale contro il Comune di Massarosa, nei confronti dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale. La controversia aveva a oggetto il diniego del 18 settembre 2023 relativo a una richiesta di permesso di costruire per un intervento di sostituzione edilizia con addizione volumetrica.

Premesse e vicenda amministrativa

La società aveva presentato l’istanza il 31 dicembre 2019. Il procedimento era stato caratterizzato da plurime richieste di integrazione e modifica degli elaborati progettuali da parte del Comune e dell’Autorità di Bacino. Nel 2022 e nel 2023 la ricorrente aveva trasmesso nuovi elaborati architettonici e, successivamente, uno studio geologico aggiornato.

Secondo la ricorrente, il Comune aveva trasmesso all’Autorità di Bacino soltanto la documentazione geologica, omettendo gli elaborati architettonici aggiornati. L’Autorità, non disponendo della documentazione progettuale completa, aveva archiviato la pratica il 15 settembre 2023 per incongruenze documentali, suggerendo l’avvio di un nuovo procedimento.

Il Comune aveva inoltre formulato un parere sospensivo e, il 6 aprile 2023, aveva comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. La società aveva presentato ulteriori integrazioni e modifiche progettuali, ma il Comune aveva comunque adottato il diniego impugnato, fondandolo sull’archiviazione dell’Autorità di Bacino e sulla persistente asserita carenza di documentazione.

Motivi del ricorso

La società deduceva la violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere, anche per violazione dei principi desumibili dall’art. 97 della Costituzione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza dei presupposti.

La censura centrale riguardava l’errata trasmissione degli atti all’Autorità di Bacino e l’omessa valutazione, da parte del Comune, delle integrazioni documentali prodotte dopo la comunicazione dei motivi ostativi. La ricorrente sosteneva che il diniego fosse quindi fondato su una ricostruzione inesatta della documentazione disponibile.

La società prospettava anche un possibile pregiudizio derivante dalla decadenza, al 31 dicembre 2023, di alcune previsioni del regolamento urbanistico comunale, richiamando gli artt. 55, commi 5 e 6, della legge regionale Toscana n. 1 del 2005, 231, commi 2 e 3, della legge regionale n. 65 del 2014 e 1, comma 2, della legge regionale n. 31 del 2020. Si riservava inoltre di agire per il risarcimento dei danni.

Sopravvenienze e rinuncia

Nel corso del procedimento consultivo, con atto trasmesso il 27 aprile 2024, la ricorrente ha rinunciato al ricorso. Ha riferito che il 9 febbraio 2024 aveva presentato una nuova istanza di permesso di costruire relativa al medesimo progetto e che il 2 aprile 2024 aveva ricevuto la notifica del rilascio del titolo edilizio richiesto.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha quindi ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario il principio dispositivo. Poiché la ricorrente aveva dichiarato che il rilascio del nuovo titolo edilizio aveva fatto venir meno l’interesse alla pronuncia sul precedente diniego, il Consiglio di Stato ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse.

La Sezione non ha esaminato nel merito le censure relative al difetto di istruttoria, al travisamento dei fatti, alla trasmissione incompleta degli atti all’Autorità di Bacino o alla decadenza delle previsioni urbanistiche.

Conclusione

Il parere ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani regolatori e variantiRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDifetto di istruttoriaEccesso di poterePartecipazione procedimentale

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