Parere n. 1122/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dai signori Salvatore Sgueglia e Patrizia Caliendo contro il Comune di Marigliano per l’annullamento dell’ordinanza comunale di demolizione e remissione in pristino stato n. 89 del 6 agosto 2018, del verbale di sopralluogo n. 1976 del 24 luglio 2017, del verbale di accertamento inottemperanza dell’ordinanza del 12 novembre 2019 e del provvedimento prot. gen. n. 22916 del 9 novembre 2018 di inibitoria della SCIA in sanatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza comunale di demolizione e remissione in pristino n. 89 del 6 agosto 2018, del verbale di sopralluogo n. 1976 del 24 luglio 2017, del verbale di accertamento di inottemperanza del 12 novembre 2019 e del provvedimento di inibitoria della SCIA in sanatoria prot. gen. n. 22916 del 9 novembre 2018.
Esito
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, gli atti repressivi adottati dal Comune di Marigliano in relazione a manufatti abusivamente realizzati nella palazzina condominiale comprendente il loro appartamento, deducendo plurimi profili di illegittimità. Nel corso del procedimento, con memoria del 2024, hanno dichiarato di avere presentato il 13 dicembre 2024 una SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001. La questione preliminare sopravvenuta riguarda quindi la permanenza dell’interesse a ricorrere: occorre accertare se la SCIA in sanatoria si sia consolidata e se abbia definitivamente legittimato i manufatti, rendendo eventualmente non più attuale l’interesse all’annullamento degli atti demolitori.
Il parere
La Sezione non ha definito il ricorso né in rito né nel merito, ritenendo l’affare non ancora maturo per la decisione. Ha disposto un incombente istruttorio a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che dovrà depositare entro 60 giorni dalla comunicazione del parere una relazione sull’esito della SCIA in sanatoria presentata il 13 dicembre 2024, precisando se essa si sia consolidata e abbia reso definitivamente legittimi i manufatti. La relazione dovrà essere corredata, ove occorra, dalla documentazione pertinente e dovrà essere trasmessa ai ricorrenti, ai quali dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni. La Sezione ha rinviato l’ulteriore trattazione a un’adunanza da fissarsi entro il quarto trimestre del 2026, riservando ogni decisione sulle questioni processuali e di merito. Ha inoltre precisato che, in caso di ingiustificato inadempimento, potrà decidere sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.
Osservazioni
Sopravvenuta SCIA in sanatoria e interesse a ricorrere
La presentazione della SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 può incidere sulla permanenza dell’interesse a ricorrere, che deve sussistere sia al momento della proposizione del ricorso straordinario sia al momento della decisione. Occorre accertare se la SCIA si sia consolidata e abbia definitivamente legittimato i manufatti, escludendo in tal caso l’esigenza della demolizione.
Incombente istruttorio a carico del Ministero
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve depositare entro 60 giorni dalla comunicazione del parere una relazione sull’esito della SCIA in sanatoria del 13 dicembre 2024, corredata dalla documentazione pertinente e dalle eventuali osservazioni e controdeduzioni dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001
La disposizione è richiamata quale base normativa della SCIA in sanatoria presentata dai ricorrenti; l’esito e il consolidamento della segnalazione devono essere verificati per stabilire se i manufatti siano divenuti definitivamente legittimi.
Il ricorso è trattato quale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il parere è interlocutorio e non definisce ancora le questioni di rito e di merito.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica l’interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione.
- La sopravvenuta presentazione di una SCIA in sanatoria relativa a manufatti oggetto di ordinanza di demolizione impone di accertare se la segnalazione si sia consolidata e abbia definitivamente legittimato le opere, poiché tale circostanza può incidere sulla permanenza dell’interesse all’annullamento degli atti repressivi.
- Quando l’esito di una sopravvenienza rilevante ai fini della decisione non risulta dagli atti, la Sezione può disporre un’integrazione istruttoria, assegnando all’amministrazione un termine per il deposito della relazione e garantendo ai ricorrenti un termine per osservazioni e controdeduzioni.
Ricorso straordinario su atti repressivi edilizi e SCIA in sanatoria
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da due proprietari contro il Comune di Marigliano per l’annullamento di un’ordinanza di demolizione e remissione in pristino, di un verbale di sopralluogo, di un verbale di accertamento dell’inottemperanza e di un provvedimento di inibitoria della SCIA in sanatoria. Gli atti concernono manufatti abusivamente realizzati nella palazzina condominiale comprendente l’appartamento dei ricorrenti.
Svolgimento del procedimento
Il ricorso è stato notificato il 28 novembre 2018. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria e gli allegati, unitamente alle osservazioni dei ricorrenti e alle controdeduzioni del Comune di Marigliano. Il Ministero, condividendo la posizione dell’ente locale, aveva concluso per l’infondatezza del ricorso.
Sopravvenuta SCIA in sanatoria
Nella memoria presentata in replica alla relazione ministeriale, i ricorrenti hanno dichiarato di avere presentato il 13 dicembre 2024 una SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001.
La Sezione ha rilevato che tale sopravvenienza può incidere sulla permanenza dell’interesse a ricorrere. Tale condizione dell’azione deve infatti sussistere al momento della proposizione del ricorso e permanere fino alla decisione. Qualora la sanatoria abbia definitivamente legittimato i manufatti, questi non dovrebbero più essere demoliti, con possibile incidenza sull’interesse all’annullamento degli atti repressivi.
Incombente istruttorio
La Sezione ha ritenuto necessario acquisire informazioni sull’esito della SCIA. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà:
- depositare entro 60 giorni dalla comunicazione del parere una relazione sull’esito della SCIA in sanatoria del 13 dicembre 2024;
- precisare se la segnalazione si sia consolidata e abbia definitivamente legittimato i manufatti;
- allegare, ove necessario, la documentazione pertinente;
- trasmettere la relazione ai ricorrenti, assegnando loro un termine non inferiore a 20 giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni.
La Sezione ha avvertito che, in caso di ingiustificato inadempimento, ferme le eventuali responsabilità, potrà valutare di decidere sulla base del materiale già presente nel fascicolo.
Esito interlocutorio
Il Consiglio di Stato non ha assunto alcuna decisione definitiva sull’ammissibilità, sulla procedibilità o sul merito del ricorso. Ha espressamente lasciato impregiudicate tutte le questioni in rito e nel merito, disponendo l’integrazione istruttoria e rinviando l’affare a un’adunanza da fissarsi entro il quarto trimestre del 2026.
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