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Parere

Parere n. 1118/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla Immobiliare Merina s.r.l. contro il Comune di Stezzano per l’annullamento: - della determinazione comunale n. 42 del 4 luglio 2024 – prot. n. 0007201 – ex articoli 19 e 21 nonies della L. n. 241/1990; - del provvedimento prot. n. 6361 del 12 giugno 2024 di sospensione dei termini di efficacia della SCIA per l’agibilità; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento ai suddetti atti e provvedimenti preordinato, conseguente e/o comunque connesso, fra cui la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 2888 del 20 marzo 2024 e la comunicazione comunale prot. n. 10929 del 26 settembre 2023.

Giustizia amministrativa202401019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione del Comune e ha preso atto dell’avvenuta trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Di conseguenza, non ha esaminato i motivi di merito né l’istanza cautelare e ha espresso parere per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione, con assorbimento della domanda cautelare.

Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della determinazione comunale n. 42 del 4 luglio 2024, del provvedimento di sospensione dei termini di efficacia della SCIA per l’agibilità e degli atti connessi, tra cui le comunicazioni di avvio del procedimento.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La società ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, chiedendo l’annullamento di atti adottati dal Comune di Stezzano in relazione alla sospensione dei termini di efficacia di una SCIA per l’agibilità e alla successiva determinazione comunale adottata ai sensi degli articoli 19 e 21-nonies della legge n. 241/1990. Sono stati dedotti, tra gli altri, violazione dell’articolo 97 della Costituzione, degli articoli 1 e 3 della legge n. 241/1990, degli articoli 19 e 21-nonies della medesima legge e degli articoli 23, 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001, nonché violazione della convenzione urbanistica e vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, difetto dei presupposti, erroneità, illogicità e sviamento. Dopo la proposizione del ricorso, il Comune ha tempestivamente proposto opposizione ai sensi dell’articolo 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La società ricorrente ha quindi presentato atto di costituzione e riassunzione dinanzi al T.A.R. Lombardia – Sezione staccata di Brescia, con procedimento iscritto al n. R.G. 639/2024.

Osservazioni

Trasposizione del ricorso straordinario

L’opposizione proposta dal Comune ai sensi dell’articolo 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta rituale e tempestiva; poiché il ricorso è stato trasposto e riassunto dinanzi al T.A.R. competente, il procedimento straordinario non può proseguire.

Istanza cautelare

La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita in conseguenza dell’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    opposizione al ricorso straordinario e richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale

    L’opposizione rituale e tempestiva dell’amministrazione determina la trasposizione del ricorso nella sede giurisdizionale, purché il ricorrente provveda alla riassunzione dinanzi al giudice amministrativo.

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato

    La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 48 c.p.a.

    atto di costituzione in giudizio e trasposizione del ricorso

    La società ricorrente ha utilizzato l’atto di costituzione e riassunzione previsto per la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

  • art. 19 l. n. 241/1990

    La disposizione è richiamata tra le basi normative degli atti comunali impugnati, relativi alla SCIA per l’agibilità.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    La disposizione è richiamata quale fondamento della determinazione comunale impugnata, ma il Consiglio di Stato non ne ha esaminato l’applicazione sostanziale a causa della trasposizione.

  • articoli 23, 27 e 31 d.P.R. n. 380/2001

    Le disposizioni sono state invocate dalla ricorrente, ma non sono state esaminate nel merito.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione propone tempestiva opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’articolo 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e il ricorrente riassume il giudizio dinanzi al giudice amministrativo competente, il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
  • La trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale impedisce al Consiglio di Stato di esaminare i motivi di merito e determina l’assorbimento dell’istanza cautelare proposta nel procedimento straordinario.

Trasposizione di un ricorso straordinario relativo a SCIA per agibilità

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da Immobiliare Merina s.r.l. contro il Comune di Stezzano per l’annullamento di atti comunali concernenti la sospensione dei termini di efficacia di una SCIA per l’agibilità e una successiva determinazione adottata ai sensi degli articoli 19 e 21-nonies della legge n. 241/1990. Il ricorso era accompagnato da un’istanza cautelare.

Atti impugnati e motivi dedotti

La società ha impugnato la determinazione comunale n. 42 del 4 luglio 2024, il provvedimento prot. n. 6361 del 12 giugno 2024 relativo alla sospensione dei termini di efficacia della SCIA, nonché gli atti connessi, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento.

I motivi di ricorso lamentavano:

  • violazione dell’articolo 97 della Costituzione e degli articoli 1 e 3 della legge n. 241/1990;
  • violazione degli articoli 19 e 21-nonies della legge n. 241/1990;
  • violazione degli articoli 23, 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001;
  • violazione della convenzione urbanistica stipulata nel 2014;
  • eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, difetto dei presupposti, erroneità, illogicità e sviamento.

Opposizione dell’amministrazione e riassunzione

Il Comune di Stezzano ha notificato, il 26 luglio 2024, opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’articolo 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che la controversia fosse trasferita nella sede giurisdizionale.

La società ricorrente ha quindi depositato atto di costituzione e riassunzione ai sensi dell’articolo 48 c.p.a. dinanzi al T.A.R. Lombardia – Sezione staccata di Brescia, dove il giudizio è stato iscritto al n. R.G. 639/2024.

Valutazioni del Consiglio di Stato

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella relazione istruttoria, ha concluso per l’improcedibilità del ricorso. La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione del Comune e ha accertato l’avvenuta trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

In presenza di tali presupposti, il procedimento relativo al ricorso straordinario non può proseguire. Il Consiglio di Stato non ha pertanto esaminato i motivi concernenti la legittimità della SCIA, l’esercizio dell’autotutela comunale, la convenzione urbanistica o i dedotti vizi di istruttoria e motivazione.

Conclusioni

La Sezione ha espresso parere nel senso che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione. L’istanza cautelare è stata dichiarata assorbita, poiché la controversia deve essere trattata nell’ambito del giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Lombardia – Sezione staccata di Brescia.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaSCIA e liberalizzazioniAutotutelaTitoli abilitativi edilizi
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoEdilizia
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelareAutotutela decisoria

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