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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33453/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento per l'anno 2011 relativo a IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi, fondato su una verifica della Guardia di finanza. L'Ufficio aveva ripreso a tassazione costi e IVA relativi a lavori di ristrutturazione di un immobile concesso in uso gratuito a un dipendente, nonché aveva contestato l'indebita detrazione dell'IVA su note di credito emesse a favore della clientela e contabilizzate tra i contributi in conto esercizio. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso; la CTR, in appello, aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e accolto quello della contribuente. In cassazione l'Agenzia deduceva: violazione dell'art. 26, comma 2, d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c. sulla detraibilità IVA relativa alle note di credito; falsa applicazione degli artt. 95, comma 2, e 109, comma 5, TUIR, nonché degli artt. 12 disp. prel. c.c. e 95, comma 2, TUIR, in tema di deducibilità dei costi di ristrutturazione; violazione dell'art. 115 c.p.c.; violazione dell'art. 19-bis.1, comma 1, d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c.; nullità per motivazione apparente ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio il difetto di integrità del contraddittorio nei gradi di merito nei confronti di tutti i soci della società di persone, poiché la controversia coinvolgeva anche accertamenti IRAP oltre che IVA e non risultava rispettato il litisconsorzio necessario.

La decisione

La Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della società di persone. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la rimessione degli atti al giudice di primo grado, affinché il processo sia celebrato con la partecipazione della società e di tutti gli originari soci, ovvero degli eredi di costoro, ai fini della successiva decisione anche sulle spese di lite. I motivi di ricorso non sono stati esaminati nel merito, perché assorbiti dalla rilevata nullità processuale.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 2, d.P.R. 633/1972

    Richiamato come norma asseritamente violata in tema di detrazione/variazione dell'IVA sulle note di credito; la Corte non entra nel merito della censura per assorbimento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sul riparto dell'onere della prova, ma la questione non è scrutinata nel merito per la declaratoria di nullità del giudizio.

  • art. 95, comma 2, TUIR

    Invocato per la deducibilità dei costi di ristrutturazione; non esaminato nel merito.

  • art. 109, comma 5, TUIR

    Invocato per la deducibilità dei costi; non esaminato nel merito.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato nel secondo motivo come parametro interpretativo; non esaminato nel merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove; non esaminato nel merito.

  • art. 19-bis.1, comma 1, d.P.R. 633/1972

    Richiamato per l'indetraibilità dell'IVA su determinati costi; non esaminato nel merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato ai fini della censura di motivazione apparente; non esaminato nel merito.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato ai fini della censura di motivazione apparente della sentenza tributaria; non esaminato nel merito.

  • art. 110 c.p.c.

    Richiamato per affermare la necessità della partecipazione di tutti i litisconsorti necessari nel giudizio di rinvio al primo giudice.

  • art. 14 d.lgs. 546/1992

    Richiamato quale norma sull'integrazione del contraddittorio nel processo tributario in presenza di litisconsorzio necessario.

  • art. 29 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in relazione alla possibile riunione dei giudizi connessi.

  • art. 5 d.P.R. 917/1986

    Utilizzato per il principio di unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e imputazione per trasparenza ai soci.

  • art. 40, secondo comma, d.P.R. 600/1973

    Richiamato nel passaggio sui rapporti tra accertamento IRAP/IVA e litisconsorzio necessario, in contrapposizione al meccanismo di imputazione automatica dei redditi.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari relativi ad accertamenti che coinvolgono una società di persone e i suoi soci, quando la pretesa deriva dall'unitarietà dell'accertamento e dall'imputazione per trasparenza, sussiste litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci; la mancata partecipazione di anche uno solo di essi determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • La nullità per difetto di contraddittorio necessario travolge l'intero giudizio e comporta la cassazione senza rinvio della decisione impugnata, con rimessione della causa al primo giudice per la rinnovazione del processo nel pieno contraddittorio.
  • Nel processo tributario, la verifica del litisconsorzio necessario è questione preliminare e assorbente rispetto all'esame dei motivi di ricorso sul merito della pretesa fiscale.
  • Il principio dell'unitarietà dell'accertamento e del simultaneus processus opera anche quando la società si sia estinta, poiché la posizione processuale dell'ente è assunta dai soci o dai successori, con conseguente necessità della loro partecipazione al giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioLitisconsorzio necessario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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