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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09799/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2012, con il quale il Comune aveva negato l’esenzione per abitazione principale sul presupposto che, pur risultando il contribuente residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell’immobile sito nel Comune, la moglie e la figlia avevano residenza in altro Comune. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la Corte di giustizia tributaria aveva riformato la decisione, ritenendo che l’agevolazione spettasse solo se l’immobile fosse dimora abituale dell’intero nucleo familiare e rilevando anche che non era stata provata la separazione legale tra i coniugi. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, sostenendo che l’agevolazione IMU spetti al membro della famiglia che dimori e risieda abitualmente nell’immobile anche se il coniuge vive altrove; 2) violazione dell’art. 30 della l. n. 87 del 1953, per mancata disapplicazione della norma dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata addossato al contribuente l’onere di provare la separazione legale dal coniuge residente in altro Comune come condizione dell’esenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, richiamando la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011 e il successivo orientamento di legittimità secondo cui, nei giudizi pendenti, è sufficiente che nell’immobile risieda e dimori abitualmente il possessore, restando irrilevante che il coniuge abbia diversa residenza. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché verifichi se sussistano in concreto i requisiti di legge per l’esenzione, precisando che l’onere della prova di tali requisiti resta a carico del contribuente. Il rinvio è stato disposto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro di impugnazione per denunciare violazione di legge.

  • art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011

    La Corte lo interpreta, alla luce della sentenza della Corte costituzionale, nel senso che l’abitazione principale è quella in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, senza che sia necessario il requisito della coabitazione del nucleo familiare.

  • art. 30 l. n. 87 del 1953

    Il mutamento normativo prodotto dalla declaratoria di illegittimità costituzionale va applicato anche nei giudizi pendenti, come ius superveniens, salvo giudicato.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato per contestare l’erronea valutazione dell’onere probatorio e delle risultanze processuali.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare i presupposti dell’esenzione fiscale incombe sul contribuente che la invoca.

  • art. 144 c.c.

    Richiamato per affermare che gli accordi sull’indirizzo della vita familiare possono condurre a residenze disgiunte dei coniugi.

  • art. 143 c.c.

    Non impone, nel caso esaminato, un ostacolo alla possibilità dei coniugi di avere residenze separate quando ciò derivi da accordo o giusta causa.

  • art. 1, comma 12, l. n. 76 del 2016

    Le norme sulla residenza comune delle unioni civili non impediscono la possibilità di residenze disgiunte, secondo il ragionamento della Corte.

  • art. 1, comma 741, lett. b, l. n. 160 del 2019

    È una delle disposizioni colpite in via consequenziale dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, nella parte in cui richiamava il nucleo familiare.

  • art. 5-decies, comma 1, d.l. n. 146 del 2021

    È menzionato come successiva modifica della norma poi dichiarata illegittima in via consequenziale.

  • art. 1, comma 707, lett. b, l. n. 147 del 2013

    È indicato tra le disposizioni colpite in via consequenziale dalla pronuncia della Corte costituzionale.

Massime di principio

  • Ai fini dell’esenzione IMU per abitazione principale, rilevano la dimora abituale e la residenza anagrafica del possessore dell’immobile, non la coabitazione del suo nucleo familiare.
  • Quando una norma fiscale è stata dichiarata incostituzionale con effetto manipolativo, la disciplina risultante dalla decisione della Corte costituzionale si applica ai giudizi pendenti, salvo il limite del giudicato.
  • L’eventuale diversa residenza del coniuge non esclude, di per sé, il beneficio fiscale se il possessore dimora e risiede anagraficamente nell’immobile oggetto di imposizione.
  • Nei giudizi in cui si invoca un’esenzione fiscale, l’onere di provare i requisiti sostanziali del beneficio grava sul contribuente che lo richiede.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSeparazioneUnioni civili e convivenzeImpugnazioni
RamiTributiFamigliaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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