Cassazione Civile, Ordinanza n. 15530/2023 del 01/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2010 nei confronti di una società, con recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili e dell'IVA indebitamente detratta. La CTR aveva già respinto l'appello della contribuente, ritenendo, da un lato, indeducibili per difetto di inerenza le spese documentate da fatture relative a un professionista, perché generiche e prive di supporto documentale; dall'altro, aveva considerato che i corrispettivi fatturati da una cooperativa celassero in realtà costi di lavoro dipendente, con conseguente indeducibilità ai fini IRAP e recupero dell'IVA. In cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 2094 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato come subordinato il rapporto dei lavoratori della cooperativa che operavano presso i suoi locali, poiché gli strumenti e la forza organizzativa erano della cooperativa; 2) violazione dell'art. 109 TUIR, sostenendo che i costi del professionista fossero inerenti e regolarmente fatturati, con oggetto indicato come consulenza amministrativa e commerciale, e che l'inerenza debba valutarsi in senso qualitativo e non utilitaristico. L'Agenzia si è limitata a costituirsi per eventuale discussione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché difettoso di specificità e perché mirava, sotto la veste della violazione di legge, a una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dal giudice di merito, in particolare sull'asserita fittizia interposizione di manodopera. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo: quanto ai costi della cooperativa, la CTR non aveva operato una ripresa ai fini IRES, ma solo ai fini IRAP, per spese di personale comunque indeducibili ex art. 8 d.lgs. 446/1997; quanto alle prestazioni del professionista, la Corte ha ribadito che la deducibilità richiede l'inerenza all'attività d'impresa, da provare e documentare dal contribuente, e ha condiviso il giudizio di merito sulla genericità delle fatture e sulla mancanza di documenti idonei a dimostrare il collegamento con l'attività imprenditoriale. È stata inoltre disposta la statuizione sul contributo unificato aggiuntivo. Nessuna spesa è stata liquidata per l'assenza di difese dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
La deduzione della violazione di legge non può mascherare una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività riservata al giudice di merito.
È richiamato come parametro per identificare il rapporto di lavoro subordinato; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non specifica e comunque diretta a contestare l'accertamento di fatto sulla fittizia interposizione di manodopera.
La deducibilità dei costi richiede l'inerenza all'attività d'impresa, intesa come collegamento con l'esercizio dell'impresa, da provarsi e documentarsi a cura del contribuente.
art. 21, comma 2, lett. g), d.P.R. n. 633 del 1972
La presenza nell fattura dell'indicazione dell'oggetto della prestazione non basta, da sola, a provare l'inerenza del costo se manca supporto documentale idoneo.
Le spese per personale dipendente sono indeducibili ai fini IRAP; perciò i costi riqualificati come lavoro dipendente non possono essere dedotti da tale base imponibile.
Cass. Sez. U. n. 34476 del 2019
È richiamata per affermare che non è consentito, sotto forma di violazione di legge, ottenere una rivalutazione dei fatti storici e delle prove.
Cass. n. 24880 del 18.08.2022
Viene richiamata a supporto del principio per cui l'inerenza dei costi va intesa in senso qualitativo, come riferibilità all'attività d'impresa, e la relativa prova grava sul contribuente.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando, sotto la sua apparente formulazione, mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi presuppone l'inerenza all'attività d'impresa, intesa come riferibilità del costo all'esercizio dell'impresa; non è richiesto un giudizio di utilità economica, ma il contribuente deve provare e documentare l'esistenza del costo, la sua natura e il suo collegamento con l'attività imprenditoriale.
- La mera indicazione in fattura dell'oggetto della prestazione non è sufficiente a dimostrare l'inerenza se la fattura è generica e manca documentazione idonea a comprovare la concreta correlazione con l'attività d'impresa.
- Le spese che in realtà remunerano lavoro dipendente non sono deducibili ai fini IRAP, poiché il relativo costo del personale è escluso dalla base imponibile dell'imposta.
- Quando la censura riguarda la qualificazione del rapporto di lavoro o l'accertamento di una fittizia interposizione di manodopera, il ricorrente deve indicare con precisione gli elementi fattuali rilevanti; in difetto, la doglianza è inammissibile.
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