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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34772/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La lite origina da un avviso di accertamento per l'annualità 2003 con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, tra l'altro, ricavi non dichiarati derivanti dalla cessione di diverse unità immobiliari, ai fini IRPEG, IRAP e IVA. Il giudice di merito ha confermato solo la ripresa per rimanenze finali non contabilizzate, mentre ha annullato la ripresa sui ricavi da cessioni immobiliari ritenendo insufficiente il quadro indiziario dell'Ufficio. L'Agenzia ricorre per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la CTR abbia erroneamente escluso la prova della pretesa fiscale per mancata produzione dei preliminari, nonostante gli altri elementi indiziari prodotti; 2) violazione dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, sostenendo che lo scostamento tra mutuo ottenuto dagli acquirenti e prezzo dichiarato nei rogiti integri un indizio grave e preciso di corrispettivi in nero; 3) violazione dell'art. 42 D.P.R. 600/1973 e dell'art. 7 L. 212/2000, deducendo che l'avviso fosse comunque adeguatamente motivato e potesse richiamare per relationem i preliminari; 4) violazione dell'art. 7, comma 1, d.lgs. 546/1992, per non avere la CTR disposto d'ufficio l'acquisizione dei preliminari non prodotti; 5) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., lamentando il mancato apprezzamento dell'antieconomicità delle vendite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché le censure dell'Ufficio miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale indiziario, mentre la CTR aveva correttamente applicato i criteri dell'art. 2729 c.c., valutando prima i singoli indizi e poi la loro combinazione, e aveva motivato in modo logicamente congruo sulla debolezza degli elementi addotti. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza, non essendo stati trascritti nel ricorso i passi rilevanti dell'avviso, e comunque perché la CTR non aveva fondato la decisione su un vizio formale dell'atto, ma sulla carenza di prova della pretesa. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, perché la mancata acquisizione officiosa dei preliminari non costituiva autonoma ratio decidendi. Ha infine respinto il quinto motivo, rilevando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione esistente e comprensibile, sicché non ricorreva una motivazione meramente apparente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sull'onere della prova è stata respinta perché l'Ufficio tendeva a rivalutare il materiale probatorio; la CTR aveva correttamente ritenuto non dimostrata la maggiore pretesa fiscale.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ribadisce che la violazione della norma presuntiva è configurabile solo se il giudice attribuisce rilievo a fatti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; nel caso concreto la valutazione della CTR era un apprezzamento di fatto non censurabile come violazione di legge.

  • art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973

    Richiamato come base della ripresa analitico-induttiva dei ricavi non dichiarati, ma la sua applicazione non è stata ritenuta erronea dalla Corte perché la pretesa non era sorretta da indizi sufficienti.

  • art. 42 D.P.R. 600/1973

    La censura sulla motivazione dell'avviso è stata dichiarata inammissibile; la decisione non si è fondata su un vizio formale della motivazione dell'atto, bensì su insufficienza probatoria.

  • art. 7 L. 212/2000

    Norma evocata per la motivazione degli atti tributari; la Corte non ha ravvisato una violazione decisiva nel caso concreto.

  • art. 7, comma 1, d.lgs. 546/1992

    L'omesso esercizio dei poteri istruttori officiosi non è stato considerato decisivo, poiché non costituiva autonoma ratio della sentenza impugnata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato ai fini della censura di motivazione apparente; la Corte ha escluso l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza impugnata non è stata ritenuta apparente né incomprensibile.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5

    La Corte distingue tra violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale; nel caso concreto molte doglianze tendevano impropriamente a ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Non applicato per la soccombenza dell'Amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In tema di presunzioni, il giudice di merito deve valutare prima analiticamente i singoli indizi, scartando quelli privi di precisione o gravità, e solo poi esaminarli complessivamente per verificarne la concordanza e l'idoneità probatoria.
  • La violazione dell'art. 2729 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice attribuisca rilievo a fatti che, per loro natura, non possiedono i requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è invece consentito usare tale norma per ottenere una nuova valutazione del merito.
  • La critica alla sentenza di merito non può limitarsi a prospettare una diversa lettura degli indizi o un diverso esito probabilistico: occorre dimostrare un effettivo scostamento dai paradigmi legali della prova presuntiva.
  • In materia tributaria, la mancata produzione di un documento richiamato dall'Ufficio non basta, da sola, a fondare l'accoglimento del ricorso se la decisione di merito poggia sulla più ampia insufficienza del quadro indiziario.
  • La censura di motivazione apparente è accoglibile solo in presenza di un'anomalia motivazionale radicale; non è sufficiente lamentare una motivazione sintetica o non condivisibile, se la sentenza espone comunque le ragioni del decisum.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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