Cassazione Penale, Sentenza n. 11087/2022 del 28/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo disposto il 16/10/2020 nell'ambito di indagini per reati tributari (art. 110, c.p., 2, d.lgs. 74/2000). Due motivi di ricorso: (1) vizio di motivazione per relationem e carenza del fumus commissi delicti e dell'elemento soggettivo (dolo), con richiamo alla riforma dell'art. 2392 c.c. e alla presunta esclusione di obblighi di vigilanza per i consiglieri non delegati; critica alla mancata autonoma valutazione del tribunale del riesame rispetto alle risultanze investigative; (2) violazione di legge e vizio di motivazione perché il sequestro avrebbe dovuto rispettare il divieto di aggressione della "prima casa" previsto per l'Erario (art. 76 DPR 602/1973 come modificato dall'art. 52 d.l. 69/2013), richiedendo l'annullamento e, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite o alla Consulta.
La decisione
Il ricorso è stato respinto come infondato. La Corte ha ritenuto che: (i) il primo motivo è anche intempestivo e infondato: in assenza di deleghe all'interno del C.d.A. la responsabilità solidale degli amministratori si mantiene, e l'onere di informarsi/attivarsi grava sui consiglieri non delegati; nella fase cautelare è sufficiente la configurabilità astratta del fumus e la valutazione dell'elemento psicologico è rimessa al giudizio di merito; (ii) il tribunale del riesame non era tenuto a una nuova autonoma valutazione integrale delle prove quando conferma il sequestro richiesto dall'organo inquirente; (iii) il secondo motivo è privo di fondamento: il limite dell'espropriazione previsto dall'art. 76 DPR 602/1973 (come modificato dall'art. 52 d.l. 69/2013) tutela l'Erario in sede di espropriazione fiscale e non impedisce la confisca penale né il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; il profitto del reato è distinto dal debito tributario; infine la questione di costituzionalità proposta è inammissibile per difetto di parametro e di motivazione. Pertanto l'ordinanza impugnata è confermata e il ricorso è rigettato.
Norme richiamate
art. 110 c.p.; d.lgs. n. 74/2000
Normativa di riferimento per i reati tributari contestati (base normativa del reato ipotizzato).
Disciplina la responsabilità degli amministratori verso la società; la Corte interpreta che, in assenza di deleghe, tutti i membri del C.d.A. rispondono solidalmente per gli illeciti deliberati dall'organo collegiale.
Richiamato in relazione alle attribuzioni del consiglio di amministrazione e all'onere di informazione/annotazione del dissenso.
Richiama il limite dell'imputazione per omissione e la non sovrapposizione impropria di responsabilità colposa a fattispecie dolose; qui usato per delimitare l'estensione della responsabilità degli amministratori non delegati.
Norma procedurale richiamata in relazione ai requisiti motivazionali delle ordinanze cautelari; la Corte precisa che l'obbligo di motivazione autonoma riguarda specificamente le misure adottate inaudita altera parte dal giudice che le emette.
Richiamato insieme all'art. 292 per censurare eventuali vizi motivazionali degli atti cautelari.
art. 76, comma 1, lett. a), d.P.R. 29/09/1973 n.602
Norma che disciplina limiti all'espropriazione da parte dell'Erario; la Corte afferma che tale limite opera solo nei confronti dell'Erario e non vincola la confisca penale o il sequestro preventivo.
art. 52, d.l. 21/06/2013 n.69 (convertito in L. 9/8/2013 n.98)
Modifica richiamata che ha limitato alcune misure esecutive del fisco; la Corte ritiene che non operi come limite alla confisca penale né al sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
Principio della responsabilità patrimoniale generale del debitore; usato per argomentare che le limitazioni alla responsabilità patrimoniale non sussistono se non previste dalla legge.
Richiamato a titolo di confronto rispetto alla disciplina dell'impignorabilità delle somme retributive/pensionistiche; la Corte distingue i presupposti e la ratio rispetto all'impugnativa sulla prima casa.
Massime di principio
- Nella fase cautelare reale il giudice può fondare il sequestro preventivo sulla configurabilità astratta del "fumus commissi delicti" senza un completo accertamento del dolo o dei gravi indizi di colpevolezza; la verifica dettagliata dell'elemento psicologico resta rimessa al merito.
- Per i componenti del C.d.A. privi di deleghe, se non emergono deleghe specifiche, grava un onere di informazione e di attivazione: tale situazione può fondare una responsabilità solidale per gli illeciti deliberati dall'organo collegiale.
- Il tribunale del riesame non è obbligato a riprodurre integralmente o a riesaminare ex novo tutte le risultanze investigative contenute nella richiesta della GdF o nel provvedimento del GIP; è legittimo che confermi la misura se ritiene sussistente il fumus e le esigenze cautelari.
- La tutela dell'"prima casa" prevista dalla normativa sulla riscossione tributaria (art. 76 DPR 602/1973 e art. 52 d.l. 69/2013) non opera quale limite generale alle misure cautelari o alla confisca penale: debito tributario e profitto del reato sono concetti distinti.
- Le questioni di costituzionalità devono essere adeguatamente motivate e indicare il parametro costituzionale ritenuto violato; senza tale indicazione la questione è inammissibile.
- Nel proporre censure cautelari è necessario distinguere tra profili attinenti alla gravità indiziaria (più rilevanti per misure personali) e quelli attinenti alla configurabilità astratta del reato (fumus) richiesti per misure reali; le eccezioni processuali su questo punto possono essere dichiarate intempestive.
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