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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11087/2022 del 28/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo disposto il 16/10/2020 nell'ambito di indagini per reati tributari (art. 110, c.p., 2, d.lgs. 74/2000). Due motivi di ricorso: (1) vizio di motivazione per relationem e carenza del fumus commissi delicti e dell'elemento soggettivo (dolo), con richiamo alla riforma dell'art. 2392 c.c. e alla presunta esclusione di obblighi di vigilanza per i consiglieri non delegati; critica alla mancata autonoma valutazione del tribunale del riesame rispetto alle risultanze investigative; (2) violazione di legge e vizio di motivazione perché il sequestro avrebbe dovuto rispettare il divieto di aggressione della "prima casa" previsto per l'Erario (art. 76 DPR 602/1973 come modificato dall'art. 52 d.l. 69/2013), richiedendo l'annullamento e, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite o alla Consulta.

La decisione

Il ricorso è stato respinto come infondato. La Corte ha ritenuto che: (i) il primo motivo è anche intempestivo e infondato: in assenza di deleghe all'interno del C.d.A. la responsabilità solidale degli amministratori si mantiene, e l'onere di informarsi/attivarsi grava sui consiglieri non delegati; nella fase cautelare è sufficiente la configurabilità astratta del fumus e la valutazione dell'elemento psicologico è rimessa al giudizio di merito; (ii) il tribunale del riesame non era tenuto a una nuova autonoma valutazione integrale delle prove quando conferma il sequestro richiesto dall'organo inquirente; (iii) il secondo motivo è privo di fondamento: il limite dell'espropriazione previsto dall'art. 76 DPR 602/1973 (come modificato dall'art. 52 d.l. 69/2013) tutela l'Erario in sede di espropriazione fiscale e non impedisce la confisca penale né il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; il profitto del reato è distinto dal debito tributario; infine la questione di costituzionalità proposta è inammissibile per difetto di parametro e di motivazione. Pertanto l'ordinanza impugnata è confermata e il ricorso è rigettato.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.; d.lgs. n. 74/2000

    Normativa di riferimento per i reati tributari contestati (base normativa del reato ipotizzato).

  • art. 2392 cod. civ.

    Disciplina la responsabilità degli amministratori verso la società; la Corte interpreta che, in assenza di deleghe, tutti i membri del C.d.A. rispondono solidalmente per gli illeciti deliberati dall'organo collegiale.

  • art. 2381 cod. civ.

    Richiamato in relazione alle attribuzioni del consiglio di amministrazione e all'onere di informazione/annotazione del dissenso.

  • art. 40, secondo comma, c.p.

    Richiama il limite dell'imputazione per omissione e la non sovrapposizione impropria di responsabilità colposa a fattispecie dolose; qui usato per delimitare l'estensione della responsabilità degli amministratori non delegati.

  • art. 292 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata in relazione ai requisiti motivazionali delle ordinanze cautelari; la Corte precisa che l'obbligo di motivazione autonoma riguarda specificamente le misure adottate inaudita altera parte dal giudice che le emette.

  • art. 309 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 292 per censurare eventuali vizi motivazionali degli atti cautelari.

  • art. 76, comma 1, lett. a), d.P.R. 29/09/1973 n.602

    Norma che disciplina limiti all'espropriazione da parte dell'Erario; la Corte afferma che tale limite opera solo nei confronti dell'Erario e non vincola la confisca penale o il sequestro preventivo.

  • art. 52, d.l. 21/06/2013 n.69 (convertito in L. 9/8/2013 n.98)

    Modifica richiamata che ha limitato alcune misure esecutive del fisco; la Corte ritiene che non operi come limite alla confisca penale né al sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

  • art. 2740 cod. civ.

    Principio della responsabilità patrimoniale generale del debitore; usato per argomentare che le limitazioni alla responsabilità patrimoniale non sussistono se non previste dalla legge.

  • art. 545 c.p.c.

    Richiamato a titolo di confronto rispetto alla disciplina dell'impignorabilità delle somme retributive/pensionistiche; la Corte distingue i presupposti e la ratio rispetto all'impugnativa sulla prima casa.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare reale il giudice può fondare il sequestro preventivo sulla configurabilità astratta del "fumus commissi delicti" senza un completo accertamento del dolo o dei gravi indizi di colpevolezza; la verifica dettagliata dell'elemento psicologico resta rimessa al merito.
  • Per i componenti del C.d.A. privi di deleghe, se non emergono deleghe specifiche, grava un onere di informazione e di attivazione: tale situazione può fondare una responsabilità solidale per gli illeciti deliberati dall'organo collegiale.
  • Il tribunale del riesame non è obbligato a riprodurre integralmente o a riesaminare ex novo tutte le risultanze investigative contenute nella richiesta della GdF o nel provvedimento del GIP; è legittimo che confermi la misura se ritiene sussistente il fumus e le esigenze cautelari.
  • La tutela dell'"prima casa" prevista dalla normativa sulla riscossione tributaria (art. 76 DPR 602/1973 e art. 52 d.l. 69/2013) non opera quale limite generale alle misure cautelari o alla confisca penale: debito tributario e profitto del reato sono concetti distinti.
  • Le questioni di costituzionalità devono essere adeguatamente motivate e indicare il parametro costituzionale ritenuto violato; senza tale indicazione la questione è inammissibile.
  • Nel proporre censure cautelari è necessario distinguere tra profili attinenti alla gravità indiziaria (più rilevanti per misure personali) e quelli attinenti alla configurabilità astratta del reato (fumus) richiesti per misure reali; le eccezioni processuali su questo punto possono essere dichiarate intempestive.

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