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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11038/2022 del 28/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pozzebon era stato condannato dal Tribunale di Treviso (18/07/2014) per il reato di cui all'art. 186, comma 7, in relazione ai commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. n.285/1992. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 13/09/2018, ha riformato la condanna dichiarando che non si doveva procedere perché il reato si era estinto per prescrizione. Pozzebon ricorre in Cassazione deducendo: (i) nullità per omessa citazione e violazione del contraddittorio (artt. 601, commi 3 e 6, e 429, comma 1, lett. f, c.p.p.); (ii) errata applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p. perché, a suo dire, gli elementi di fatto (testimonianze, stato confusionale dell'imputato che gli avrebbe impedito di comprendere la richiesta dell'alcoltest) avrebbero dimostrato l'insussistenza della responsabilità e quindi avrebbero dovuto portare all'assoluzione nel merito; (iii) omessa o insufficiente motivazione circa l'impossibilità di utilizzare la formula di merito prevista dall'art. 129 c.p.p. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Ha richiamato il principio secondo cui, quando in appello una sentenza "de plano" che viola il contraddittorio dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva della prescrizione prevale sulla nullità assoluta salvo che risulti "ictu oculi" la prova dell'innocenza o salvo che l'imputato abbia rinunciato espressamente alla prescrizione (art. 157, comma 7, c.p.) per perseguire la rinnovazione del giudizio. Nel caso di specie il ricorrente non ha indicato elementi tali da consentire, "ictu oculi", di ritenere provata l'innocenza né ha espressamente rinunciato alla prescrizione; pertanto la Corte ha ritenuto preponderante l'effetto estintivo della prescrizione e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7 d.lgs. n.285/1992

    in relazione ai commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies

    Norma sostanziale contestata: la sentenza d'appello ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione senza entrare nel merito dell'accertamento della responsabilità.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La formula di merito comporta l'assoluzione quando la prova dell'innocenza risulti dagli atti in modo incontrovertibile; il suo utilizzo è di natura 'constatativa' e non richiede un approfondito apprezzamento comparativo tra prove contrapposte.

  • art. 157, comma 7, cod. pen.

    Consente all'imputato di rinunciare alla prescrizione per ottenere la rinnovazione del giudizio; la rinuncia deve essere espressa e rituale per fondare l'interesse alla impugnazione in caso di sentenza d'appello che dichiara la prescrizione.

  • artt. 601, commi 3 e 6, e 429, comma 1, lett. f, cod. proc. pen.

    Norme processuali citate dal ricorrente per sostenere la nullità per omessa citazione/violazione del contraddittorio; la Corte ha riconosciuto la gravità della nullità ma ha indicato che essa può essere sovrastata dall'effetto estintivo della prescrizione se non sussistono elementi che giustifichino la rinnovazione del giudizio.

  • artt. 178, comma 1 lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.

    Previsione della nullità assoluta e insanabile per sentenze decise senza contraddittorio: la Corte riconosce la nullità ma precisa che non sempre essa comporta automaticamente l'annullamento quando è intervenuta la prescrizione e non risultano elementi idonei a proseguire.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Il diritto al giusto processo e al contraddittorio è di rango costituzionale; la sua violazione determina una nullità molto grave ma la sua rilevanza può essere posta in secondo piano quando opera una causa estintiva già accertabile senza ulteriori indagini di merito.

Massime di principio

  • Se in appello si emette una decisione "de plano" che dichiara la prescrizione, la causa estintiva della prescrizione prevale sulla nullità per violazione del contraddittorio, a meno che dall'esame degli atti non emerga "ictu oculi" l'innocenza dell'imputato.
  • L'imputato che voglia ottenere la rinnovazione del giudizio nonostante la prescrizione deve, per avere interesse utile in Cassazione, rinunciare espressamente alla prescrizione (art. 157, comma 7, c.p.).
  • La formula di merito ex art. 129, comma 2, c.p.p. è utilizzabile solo quando la prova dell'innocenza risulta in modo chiaro e incontestabile dagli atti; non basta proporre una diversa lettura delle prove già valutate dai giudici di merito.
  • La mera deduzione di una violazione del contraddittorio non è sufficiente per ottenere l'annullamento quando l'annullamento non reca alcun vantaggio pratico al ricorrente (ad es. perché il reato è prescritto) a meno che non siano forniti elementi chiari che giustifichino la rinnovazione del processo.
  • La motivazione di una pronuncia che applica la formula di merito può fondarsi anche su un rinvio alle motivazioni di primo grado quando la constatazione richiama il contenuto probatorio già definito; non è necessario un nuovo e dettagliato esame se la prova dell'innocenza è già apparentemente emergente dagli atti.

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