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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11032/2022 del 28/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che, in applicazione dell'art. 599-bis c.p. su concorde richiesta delle parti, aveva rideterminato la pena a 1 anno e 10 mesi di reclusione e aveva disposto la sospensione della patente per la durata di 1 anno in relazione ai reati di cui agli artt. 590 e 589, commi secondo e terzo, cod. pen. Nardozza censurava la durata della sospensione della patente sostenendo che, anche in considerazione della commisurazione della pena nel patteggiamento, la durata della sospensione avrebbe potuto essere ridotta quantomeno in misura prossima al minimo edittale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le sanzioni amministrative accessorie (quali la sospensione della patente) siano autonome rispetto alla pena principale e vadano applicate dal giudice indipendentemente dalla volontà delle parti nell'accordo di patteggiamento. Ha altresì precisato che, quando la durata della sospensione si colloca entro la media edittale e non sussistono specifici elementi di meritevolezza a favore dell'imputato, non è richiesta una motivazione specifica oltre alla motivazione implicita già fornita. Alla luce degli elementi valutati dalla Corte territoriale (incensuratezza, grado di colpa, incidenza causale del comportamento della vittima), la determinazione della sospensione a un anno è stata ritenuta immune da censure. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 599-bis

    Norma che regola la riforma della pena nell'ambito del patteggiamento su concorde richiesta delle parti; applicata dalla Corte d'appello per rideterminare la pena del ricorrente.

  • Codice penale, art. 589, commi secondo e terzo

    Riferimento al delitto (omicidio colposo) per il quale è stato deciso il patteggiamento; utilizzato nel quadro della determinazione della pena e delle sanzioni accessorie.

  • Codice penale, art. 590

    Riferimento al reato di lesioni personali colpose coinvolto nella vicenda e preso in considerazione nella determinazione complessiva della pena.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 49 del 2015

    Richiamata per il principio che le sanzioni amministrative accessorie hanno natura peculiare e non possono essere considerate equiparabili alla pena principale.

  • Cass. Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019 (Savin)

    Ribadito il principio che le misure di sicurezza e le sanzioni amministrative accessorie, applicate in sede di patteggiamento, sono sottratte alla piena disponibilità delle parti e devono essere valutate autonomamente dal giudice.

  • Cass. Sez. 4, n. 50240 del 27/11/2019 (Mancinelli) e Cass. Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014 (Armanetti)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui, quando la sospensione della patente si colloca non oltre la media edittale e non emergono specifici motivi di meritevolezza, la motivazione espressa dal giudice può ritenersi implicita e non è richiesta una motivazione aggiuntiva.

  • Cass. Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012 (Tiburzi)

    Conferma che la motivazione implicita può essere sufficiente per le sanzioni amministrative accessorie quando non si supera la media edittale e non sussistono elementi attenuanti particolari.

Massime di principio

  • Le sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione della patente) sono autonome rispetto alla pena detentiva e non rientrano completamente nell'accordo di patteggiamento; il giudice le applica indipendentemente dalla volontà delle parti.
  • Quando la durata della sanzione accessoria è entro la media edittale e non emergono circostanze particolarmente favorevoli per l'imputato, la motivazione del giudice può essere implicita e non è necessario un dettaglio motivazionale aggiuntivo.
  • Chi impugna la durata di una sanzione accessoria deve dimostrare un vizio di motivazione o un evidente eccesso rispetto ai criteri legali: il mero disaccordo sulla commisurazione, senza errori di diritto o omissioni motivazionali, è insufficiente in Cassazione.
  • Nel patteggiamento il giudice ha margine di autonomia per determinare sanzioni accessorie sulla base degli elementi di fatto e del principio di proporzionalità, in particolare considerando incensuratezza, grado di colpa e ruolo causale avuto nel sinistro.
  • In situazioni analoghe, è utile documentare specifici elementi di meritevolezza o errori di applicazione normativa se si intende impugnare la durata di una sanzione accessoria in sede di legittimità.

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