Cassazione Penale, Sentenza n. 11031/2022 del 28/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per carenza motivazionale e violazioni procedurali: il ricorrente contestava la mancata valutazione compiuta delle censure sollevate in appello (art. 441, comma 5 e art. 603 c.p.p.), la non adeguata valutazione e scelta tra le consulenze tecniche (art. 192 c.p.p.), la mancata considerazione del caso fortuito costituito dall'improvvisa rottura della barra di rinvio dello sterzo e l'insufficiente chiarimento circa il limite di velocità vigente e la segnaletica nel luogo del sinistro, nonché il rigetto ingiustificato delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte: ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della stessa Corte d'appello. La motivazione della Cassazione rileva carenze decisive nella valutazione del nesso causale (rapporto tra velocità, stato della strada e guasto allo sterzo), nella verifica del limite di velocità e della segnaletica, nella prevedibilità/evitabilità del guasto e nella necessità di un giudizio controfattuale adeguato. Ha inoltre sottolineato l'obbligo di rispettare il principio del contraddittorio nella valutazione delle consulenze tecniche.
Norme richiamate
commi primo, secondo e quarto
Norma del reato contestato (omicidio colposo); la decisione richiede accertamento del nesso di causalità e della colpa, resi dubbi da questioni tecniche e valutative emerse nel processo
Regola i limiti di velocità; rilevante per verificare se il conducente abbia violato limiti e se ciò abbia inciso causalmente sull'evento
Impone di adeguare la velocità alle caratteristiche della strada e di mantenere il controllo del veicolo; la Corte ha richiamato tale obbligo come elemento da verificare nel giudizio controfattuale
Richiamata in relazione alle norme di comportamento sulla strada e alla rilevanza della condotta di guida nella dinamica del sinistro
Richiamata in relazione alla presenza/assenza di segnaletica che incide sulla determinazione del limite e sul comportamento del conducente
Disciplina il rito abbreviato condizionato: la Corte ha rilevato che, non potendo decidere sullo stato degli atti, il GUP avrebbe dovuto adeguatamente valutare l'ammissione degli accertamenti richiesti (anche di parte) o disporre perizia d'ufficio
Richiamato in relazione agli obblighi di motivazione della sentenza di appello; il vizio denunciato riguarda la mancata risposta alle specifiche censure difensive
Attinente alla valutazione e utilizzazione delle consulenze tecniche; la Cassazione ha ritenuto insufficiente la motivazione della Corte di merito nella scelta tra perizie contrastanti
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; il ricorrente contestava il diniego, ma la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza riaprendo la valutazione nel nuovo giudizio
Giurisprudenza consolidata citata
Sez. 4, n. 5866 del 03/03/1981; Sez. 4, n. 1377 del 11/10/1967
Principi richiamati sull'obbligo del conducente di controllare il funzionamento del veicolo prima della marcia e sulla esclusione di responsabilità solo se il guasto è improvviso e imprevedibile
Massime di principio
- In caso di sinistro con guasto meccanico occorre distinguere se il guasto sia stato improvviso e imprevedibile o prevedibile/evitabile con ordinaria manutenzione: solo il primo può escludere la responsabilità del conducente
- Quando vi sono consulenze tecniche contrapposte il giudice deve motivare chiaramente la scelta tra le risultanze peritali e garantire il principio del contraddittorio, consentendo l'esame dei consulenti di parte
- Per addebitare responsabilità per eccesso di velocità è necessario accertare il limite effettivo vigente e la presenza/visibilità della segnaletica; l'assenza di segnaletica modifica il parametro di valutazione della condotta
- Il giudizio controfattuale (se a velocità inferiore l'evento si sarebbe verificato) è centrale per stabilire il nesso causale quando coesistono fattori tecnici e condotte di guida
- Il GUP che non può decidere sulla base degli atti deve attivare ulteriori accertamenti (anche perizia d'ufficio) o non ammettere il rito abbreviato condizionato nella forma che leda il contraddittorio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche va motivato e può essere riesaminato se il giudizio sul nesso causale e sugli elementi di responsabilità viene riformato in sede di rinvio
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11032/2022 del 28/03/2022
- Sentenza penale · 28 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11038/2022 del 28/03/2022
- Sentenza penale · 28 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11040/2022 del 28/03/2022
- Sentenza penale · 28 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11042/2022 del 28/03/2022
- Sentenza penale · 28 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11044/2022 del 28/03/2022
- Sentenza penale · 28 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11046/2022 del 28/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →