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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11031/2022 del 28/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per carenza motivazionale e violazioni procedurali: il ricorrente contestava la mancata valutazione compiuta delle censure sollevate in appello (art. 441, comma 5 e art. 603 c.p.p.), la non adeguata valutazione e scelta tra le consulenze tecniche (art. 192 c.p.p.), la mancata considerazione del caso fortuito costituito dall'improvvisa rottura della barra di rinvio dello sterzo e l'insufficiente chiarimento circa il limite di velocità vigente e la segnaletica nel luogo del sinistro, nonché il rigetto ingiustificato delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte: ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della stessa Corte d'appello. La motivazione della Cassazione rileva carenze decisive nella valutazione del nesso causale (rapporto tra velocità, stato della strada e guasto allo sterzo), nella verifica del limite di velocità e della segnaletica, nella prevedibilità/evitabilità del guasto e nella necessità di un giudizio controfattuale adeguato. Ha inoltre sottolineato l'obbligo di rispettare il principio del contraddittorio nella valutazione delle consulenze tecniche.

Norme richiamate

  • art. 589 cod. pen.

    commi primo, secondo e quarto

    Norma del reato contestato (omicidio colposo); la decisione richiede accertamento del nesso di causalità e della colpa, resi dubbi da questioni tecniche e valutative emerse nel processo

  • art. 140 C.d.S.

    Regola i limiti di velocità; rilevante per verificare se il conducente abbia violato limiti e se ciò abbia inciso causalmente sull'evento

  • art. 141 C.d.S.

    Impone di adeguare la velocità alle caratteristiche della strada e di mantenere il controllo del veicolo; la Corte ha richiamato tale obbligo come elemento da verificare nel giudizio controfattuale

  • art. 142 C.d.S.

    Richiamata in relazione alle norme di comportamento sulla strada e alla rilevanza della condotta di guida nella dinamica del sinistro

  • art. 143 C.d.S.

    Richiamata in relazione alla presenza/assenza di segnaletica che incide sulla determinazione del limite e sul comportamento del conducente

  • art. 441 cod. proc. pen.

    Disciplina il rito abbreviato condizionato: la Corte ha rilevato che, non potendo decidere sullo stato degli atti, il GUP avrebbe dovuto adeguatamente valutare l'ammissione degli accertamenti richiesti (anche di parte) o disporre perizia d'ufficio

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione agli obblighi di motivazione della sentenza di appello; il vizio denunciato riguarda la mancata risposta alle specifiche censure difensive

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Attinente alla valutazione e utilizzazione delle consulenze tecniche; la Cassazione ha ritenuto insufficiente la motivazione della Corte di merito nella scelta tra perizie contrastanti

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; il ricorrente contestava il diniego, ma la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza riaprendo la valutazione nel nuovo giudizio

  • Giurisprudenza consolidata citata

    Sez. 4, n. 5866 del 03/03/1981; Sez. 4, n. 1377 del 11/10/1967

    Principi richiamati sull'obbligo del conducente di controllare il funzionamento del veicolo prima della marcia e sulla esclusione di responsabilità solo se il guasto è improvviso e imprevedibile

Massime di principio

  • In caso di sinistro con guasto meccanico occorre distinguere se il guasto sia stato improvviso e imprevedibile o prevedibile/evitabile con ordinaria manutenzione: solo il primo può escludere la responsabilità del conducente
  • Quando vi sono consulenze tecniche contrapposte il giudice deve motivare chiaramente la scelta tra le risultanze peritali e garantire il principio del contraddittorio, consentendo l'esame dei consulenti di parte
  • Per addebitare responsabilità per eccesso di velocità è necessario accertare il limite effettivo vigente e la presenza/visibilità della segnaletica; l'assenza di segnaletica modifica il parametro di valutazione della condotta
  • Il giudizio controfattuale (se a velocità inferiore l'evento si sarebbe verificato) è centrale per stabilire il nesso causale quando coesistono fattori tecnici e condotte di guida
  • Il GUP che non può decidere sulla base degli atti deve attivare ulteriori accertamenti (anche perizia d'ufficio) o non ammettere il rito abbreviato condizionato nella forma che leda il contraddittorio
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche va motivato e può essere riesaminato se il giudizio sul nesso causale e sugli elementi di responsabilità viene riformato in sede di rinvio

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