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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11042/2022 del 28/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Menna ha domandato l'equa riparazione per ingiusta detenzione per il periodo dall'11/6/2002 al 17/6/2003, a seguito di custodia cautelare disposta per un'ipotesi di estorsione. Pur essendo stato assolto definitivamente (sentenza divenuta irrevocabile l'8/3/2015), la Corte d'Appello di Napoli aveva rigettato la richiesta di riparazione ritenendo che l'odierno ricorrente avesse tenuto condotte gravemente colpose (frequentazioni ambigue e aver accompagnato Mazzarella e altri presso l'azienda Eurolat, assistendo a minacce e alla mostra di una pistola) che avrebbero legittimato l'adozione della misura cautelare. Il ricorrente denunciava inoltre la cattiva lettura della sentenza di merito, il mancato ponderato esame delle intercettazioni e sosteneva che l'avvalersi della facoltà di non rispondere non poteva rilevare ai fini dell'indennizzo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo adeguatamente motivato il rigetto operato dalla Corte d'Appello. La Cassazione ha osservato che, nonostante la novella normativa che tutela il diritto di non rispondere, il provvedimento impugnato resiste in ragione della valutazione delle "frequentazioni ambigue" e della condotta extraprocessuale del ricorrente, giudicata gravemente colposa e idonea a produrre la reazione dell'autorità giudiziaria. È stata inoltre richiamata la piena autonomia del giudizio di riparazione rispetto al merito penale. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il Menna è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"

    L'indennizzo è escluso quando l'interessato abbia concorso a dar causa alla custodia con dolo o colpa grave; la colpa grave può derivare anche da condotte extraprocessuali o processuali che abbiano creato una situazione prevedibile di intervento dell'autorità giudiziaria.

  • D.Lgs. 8/11/2021, n.188, art.4, comma 1, lett. b)

    "l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo"

    La novella stabilisce che l'avvalersi della facoltà di non rispondere non può più essere considerato causa ostativa all'indennizzo; la Corte ha comunque ritenuto che, pur salva la novella, la motivazione del rigetto dell'istanza resista su altri elementi (frequentazioni ambigue e condotta).

  • art. 43 cod. pen.

    La nozione di colpa, richiamata per escludere l'indennizzo, si conforma ai criteri dell'art. 43 c.p.: negligenza, imprudenza o trascuratezza tali da rendere prevedibile l'intervento dell'autorità.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato in relazione alla tutela del diritto alla difesa e all'equo processo, come giustificazione del principio secondo cui il diritto di non rispondere è tutelato a livello costituzionale e sovranazionale.

  • art. 646 e art. 315 cod. proc. pen. (richiamo sul sindacato)

    Ribadiscono i limiti del sindacato in Cassazione sull'ordinanza di riparazione: la Suprema Corte verifica la legittimità e la motivazione, senza sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti.

Massime di principio

  • L'assoluzione definitiva non garantisce automaticamente l'indennizzo: il diritto alla riparazione è escluso se l'interessato ha concorso, con dolo o con colpa grave, a far sorgere o mantenere la custodia cautelare.
  • Il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al processo penale: il giudice della riparazione può rivalutare gli stessi elementi con parametri diversi (es. id quod plerumque accidit) e considerare anche condotte extraprocessuali o successivi comportamenti.
  • Le "frequentazioni ambigue" con soggetti notoriamente coinvolti in attività illecite, se non giustificate e oggettivamente interpretabili come indizi di complicità, possono integrare una colpa grave ostativa all'indennizzo, purché il giudice motivi adeguatamente la loro idoneità a costituire indizio di complicità.
  • Dopo il D.Lgs. 188/2021, l'esercizio della facoltà di non rispondere non può di per sé precludere l'indennizzo; tuttavia il giudice può comunque negare la riparazione sulla base di altri elementi fattuali che dimostrino colpa grave.
  • Se la condotta imputabile all'interessato è solo di colpa lieve, questa non esclude il diritto all'indennizzo ma può giustificare una riduzione dell'importo; la valutazione della gravità della colpa richiede motivazione puntuale.

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