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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11040/2022 del 28/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revisione della condanna definitiva (sentenza del Tribunale di Monza del 18/10/2018, irrevocabile 07/01/2019) basato su tre censuri principali: 1) omissione di assunzione di prove decisive (consulenza antropometrica della difesa, testimonianza della madre Avroian Zenovia e mancanza dei filmati di videosorveglianza) considerate idonee a dimostrare l'innocenza; 2) manifesta contraddittorietà e illogicità nella valutazione della prova dichiarativa (esame di Mihali Monica, fidanzata dell'imputato) in relazione alla geolocalizzazione del suo luogo di lavoro e alla determinazione dei tempi di spostamento; 3) violazione di legge per mancata acquisizione della prova diretta che identifica l'imputato (le riprese delle telecamere), necessaria per l'attribuzione dei reati.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che l'istituto della revisione richiede elementi nuovi e tali da dimostrare, se accertati, l'insussistenza della responsabilità penale ai sensi degli artt. 529-531 c.p.p.; le prove dedotte dal ricorrente non sono state considerate 'nuove' o idonee a travolgere il giudicato. In particolare: la testimonianza della fidanzata è stata valutata dalla Corte d'appello come tardiva, generica e contraddittoria e quindi non credibile; la consulenza antropometrica è stata ritenuta non nuova in quanto mirava a rimettere in discussione elementi di identificazione già trattati nel processo e, quindi, deducibile nel giudizio di merito; la testimonianza della madre è stata considerata incapace di fornire elementi decisivi; l'assenza in atti dei filmati di videosorveglianza non è stata ritenuta decisiva poiché il materiale era già stato esaminato in dibattimento e la giurisprudenza ammette che la sentenza non sia nulla per dispersione di documenti non ricostituiti quando la prova era stata adeguatamente vagliata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 637 cod. proc. pen.

    Richiamato per individuare la natura procedurale della sentenza impugnata (sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 637 c.p.p.).

  • artt. 110, 624-bis, 648 cod. pen.; 2 e 4 legge n. 895/1967

    Norme sostanziali relative ai reati per i quali Avroian è stato condannato (concorso di persone, ricettazione/appropriazione di beni e disposizioni relative a specifiche fattispecie previste dalla legge 895/1967).

  • art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen.

    Criteri di impugnazione valutati (vizi di motivazione per omessa assunzione di prova decisiva e per illogicità/contraddittorietà della motivazione) usati come riferimento per censurare la decisione della Corte d'appello.

  • art. 495, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle doglianze sulla mancata assunzione di prove nel corso del procedimento.

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Definizione delle prove nuove rilevanti ai fini della revisione: elementi che, se accertati, possono far prosciogliere il condannato.

  • art. 631 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i requisiti formali e sostanziali dell'istanza di revisione e l'esigenza che gli elementi dedotti dimostrino la necessità del proscioglimento.

  • artt. 529, 530, 531 cod. proc. pen.

    Riferimento agli articoli che disciplinano l'accertamento della non colpevolezza o degli istituti che comportano la revisione della sentenza nel caso emergano elementi che determinano il proscioglimento.

  • art. 24 Cost.

    Richiamata per sottolineare il valore costituzionale della tutela dell'innocente e la ratio dell'istituto della revisione.

Massime di principio

  • La revisione è uno strumento straordinario: ammessa solo per elementi nuovi, non per ricostruzioni o rivalutazioni di prove già disponibili nel processo originario.
  • Una consulenza tecnica o perizia è 'nuova' solo se introduce elementi estranei e non deducibili nel giudizio definito; perizie che mirano a ribattere o rianalizzare questioni già trattate sono normalmente inammissibili in revisione.
  • Testimonianze tardive, generiche, contraddittorie o introdotte molti anni dopo i fatti sono frequentemente ritenute inidonee a fondare la revisione se non corroborate da ulteriori elementi oggettivi.
  • L'assenza materiale di documenti nel fascicolo (es. filmati) non determina automaticamente la nullità della sentenza quando il contenuto era stato comunque esaminato e valutato in dibattimento o quando la loro dispersione non è imputabile a inadempienza che comprometta il contraddittorio.
  • Il giudice della revisione valuta esclusivamente l'idoneità dei nuovi elementi a determinare, se accertati, il proscioglimento ai sensi degli artt. 529-531 c.p.p.; non si procede a una generalizzata riapertura del processo per tutti gli aspetti già decisi.
  • Quando l'identificazione del reo si fonda su riconoscimenti diretti da parte di testimoni o operanti che hanno avuto contatto fisico, perizie fotografiche o antropometriche di confronto possono essere ritenute superflue e non sufficienti, da sole, a sovvertire il giudicato.

Testo integrale

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