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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02755/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Campania che, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle entrate, aveva confermato un avviso di accertamento per imposte dirette, IVA e IRAP relativo all'anno 2014, fondato sulla pretesa non operatività della società ai sensi dell'art. 30 l. n. 724 del 1994, con rideterminazione del reddito d'impresa e del valore della produzione e con disconoscimento del credito IVA. La ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione del giudicato esterno per effetto delle sentenze definitive relative alle annualità 2012 e 2013; 2) violazione dell'art. 30 l. n. 724 del 1994, omessa pronuncia, motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi circa i valori da porre a base del test di operatività; 3) violazione delle regole sulla valutazione delle prove e travisamento della prova, per avere la CTR ignorato la documentazione su inagibilità dell'opificio, mancata produzione di dividendi, criteri di computo dei fabbricati abitativi e altri elementi fattuali idonei a escludere la non operatività; 4) violazione delle norme processuali e del principio di esecutorietà delle sentenze tributarie per avere la CTR negato rilievo immediato alle sentenze di primo grado favorevoli per gli anni precedenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia delle entrate per tardività, ha rigettato il primo motivo sul giudicato esterno, ha accolto il secondo e il terzo motivo perché la CTR non aveva compiuto la necessaria verifica in concreto della prova offerta dalla società sulla operatività reale e, soprattutto, non aveva correttamente applicato i principi eurounitari in tema di IVA e diritto alla detrazione rispetto alla disciplina nazionale delle società non operative. Il quarto motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, in diversa composizione, anche per le spese, affinché riesamini la controversia alla luce dei principi della Corte di giustizia UE e della Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 30 l. n. 724 del 1994

    La norma sulle società non operative introduce una presunzione legale relativa di non operatività basata sul test di operatività; il contribuente può vincerla dimostrando oggettive situazioni impeditive o l'effettiva operatività. In materia IVA, la disciplina nazionale non può essere applicata in modo da negare la detrazione sulla sola base del mancato superamento della soglia di ricavi.

  • art. 2909 c.c.

    L'efficacia del giudicato si estende ai punti fondamentali comuni tra i giudizi e agli elementi costitutivi della fattispecie aventi carattere tendenzialmente permanente, ma non copre indistintamente annualità diverse quando i presupposti siano variabili.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per sostenere l'effetto preclusivo del giudicato interno/esterno sulle annualità precedenti, ma la Corte ne limita l'operatività alle condizioni indicate in tema di medesimo rapporto e punto fondamentale comune.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso esaminati.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro per denunciare nullità della sentenza o del procedimento per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di norme processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro per censurare l'omesso esame di fatti decisivi e la motivazione apparente o contraddittoria nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per lamentare omessa pronuncia della CTR su specifiche censure, ma la Corte accoglie i motivi per difetto di adeguata verifica sostanziale più che per violazione dell'art. 112.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati per contestare la valutazione probatoria della CTR; la Corte ritiene fondata la doglianza nella misura in cui il giudice di merito non ha effettivamente valutato la prova decisiva prodotta.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato unitamente all'art. 282 c.p.c. nel quarto motivo, relativo all'esecutorietà delle sentenze tributarie di primo grado.

  • art. 282 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo per sostenere l'immediata esecutorietà della sentenza di primo grado.

  • art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997

    Richiamato come norma che disciplina la compensazione del credito IVA, la cui utilizzabilità è limitata dalla disciplina delle società non operative, ma poi letta alla luce del diritto UE.

  • art. 5, comma 4-ter, d.l. n. 70 del 1988 conv. in l. n. 154 del 1988

    Richiamato per il regime di cessione dell'eccedenza IVA, inciso dalla disciplina delle società non operative.

  • art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come base della richiesta di disapplicazione delle disposizioni antielusive per oggettive situazioni impeditive.

  • art. 9, paragrafo 1, direttiva IVA

    Secondo la Corte di giustizia UE, non consente di negare la qualità di soggetto passivo IVA solo perché il valore delle operazioni non raggiunge una soglia nazionale di ricavi ragionevoli.

  • art. 167 direttiva IVA

    La Corte di giustizia UE lo interpreta nel senso che osti a una normativa nazionale che privi del diritto alla detrazione dell'IVA a monte per il solo insufficiente volume di operazioni a valle.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno formato su annualità precedenti in materia tributaria non si estende automaticamente alle annualità successive: opera solo se riguarda il medesimo rapporto giuridico e un punto fondamentale comune, avente natura tendenzialmente permanente e non variabile da periodo a periodo.
  • Nelle controversie sulle società non operative lo status di non operatività va verificato anno per anno, perché dipende da presupposti suscettibili di mutamento; la presunzione legale relativa può essere superata con prova contraria dell'effettiva operatività o di oggettive situazioni impeditive.
  • Il giudice di merito deve valutare concretamente la prova offerta dal contribuente sulla sussistenza di elementi oggettivi che impediscano il superamento del test di operatività; non è sufficiente un richiamo apodittico alla mancanza di riscontri documentali se dagli atti emergono elementi specifici da esaminare.
  • In materia IVA, la disciplina nazionale sulle società di comodo non può essere applicata in modo da negare la qualità di soggetto passivo o il diritto alla detrazione solo perché non è stata raggiunta una soglia minima di ricavi: conta l'effettivo esercizio di un'attività economica e l'utilizzo dei beni o servizi a fini di operazioni imponibili, salvo frode o abuso dimostrati dall'amministrazione.
  • Il diritto alla detrazione dell'IVA può spettare anche per attività preparatorie, purché finalizzate all'avvio effettivo dell'attività economica; il diniego richiede una verifica rigorosa dell'assenza di nesso con operazioni imponibili o della sussistenza di condotte fraudolente o abusive.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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