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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36558/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2006, emesso nei confronti di una società e notificato alla persona fisica ricorrente nella qualità di amministratore di fatto della società stessa. La Commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma della decisione di primo grado e accogliendo l'appello dell'Ufficio, ha respinto l'impugnazione proposta dal destinatario dell'atto. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 60 e 62 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 145 c.p.c., sostenendo l'illegittimità della notificazione perché egli non sarebbe stato amministratore di fatto e comunque non legale rappresentante della società al momento della notifica. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, per asserita irriducibile contraddittorietà della motivazione, sempre in relazione alla ritenuta validità della notifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi, esaminati congiuntamente, difettassero di interesse ad agire: l'atto impositivo riguardava obbligazioni tributarie della società e il ricorrente era stato solo destinatario della notificazione quale preteso amministratore di fatto, sicché non aveva un interesse giuridicamente apprezzabile a contestarne la legittimità. La Corte ha inoltre osservato che l'eventuale nullità o inesistenza della notifica era comunque priva di rilievo, poiché la società aveva impugnato l'avviso, dimostrando di averne avuto piena conoscenza. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata attività difensiva della resistente. È stato altresì dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. richiede un'utilità concreta e attuale: non è sufficiente prospettare un possibile pregiudizio futuro o astratto, se il risultato utile non è conseguibile tramite il processo.
  • Chi impugna un avviso di accertamento notificato a sé solo quale asserito amministratore di fatto di una società deve dimostrare un interesse proprio e diretto alla contestazione dell'atto; non basta richiamare una possibile esposizione a responsabilità personali diverse e autonome.
  • La eventuale nullità della notificazione di un avviso di accertamento può diventare irrilevante quando risulti che il destinatario effettivo dell'atto lo abbia comunque conosciuto e impugnato, poiché viene meno il pregiudizio concreto derivante dal vizio notificatorio.
  • Non sussiste efficacia, neppure riflessa, del giudicato formatosi sull'atto impositivo della società rispetto a giudizi diversi concernenti la responsabilità civile o amministrativa dell'amministratore per la gestione societaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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