Cassazione Civile, Ordinanza n. 36558/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2006, emesso nei confronti di una società e notificato alla persona fisica ricorrente nella qualità di amministratore di fatto della società stessa. La Commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma della decisione di primo grado e accogliendo l'appello dell'Ufficio, ha respinto l'impugnazione proposta dal destinatario dell'atto. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 60 e 62 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 145 c.p.c., sostenendo l'illegittimità della notificazione perché egli non sarebbe stato amministratore di fatto e comunque non legale rappresentante della società al momento della notifica. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, per asserita irriducibile contraddittorietà della motivazione, sempre in relazione alla ritenuta validità della notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi, esaminati congiuntamente, difettassero di interesse ad agire: l'atto impositivo riguardava obbligazioni tributarie della società e il ricorrente era stato solo destinatario della notificazione quale preteso amministratore di fatto, sicché non aveva un interesse giuridicamente apprezzabile a contestarne la legittimità. La Corte ha inoltre osservato che l'eventuale nullità o inesistenza della notifica era comunque priva di rilievo, poiché la società aveva impugnato l'avviso, dimostrando di averne avuto piena conoscenza. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata attività difensiva della resistente. È stato altresì dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'interesse ad agire è condizione dell'azione e richiede un risultato utile, concreto e giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Invocato dal ricorrente per contestare la regolarità della notificazione dell'avviso di accertamento; la Corte non ne ha esaminato il merito per difetto di interesse.
art. 62 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Invocato dal ricorrente insieme all'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 a sostegno della censura sulla notifica dell'atto impositivo; la censura è stata dichiarata inammissibile.
Richiamato per la disciplina della notificazione alle persone giuridiche; la doglianza è stata ritenuta priva di interesse.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale della censura di nullità della sentenza per vizio motivazionale/procedurale dedotta dal ricorrente.
art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma sulla motivazione della sentenza tributaria, invocata per denunciare una motivazione contraddittoria; la Corte non ha accolto la censura.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato ai fini del contributo unificato dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. richiede un'utilità concreta e attuale: non è sufficiente prospettare un possibile pregiudizio futuro o astratto, se il risultato utile non è conseguibile tramite il processo.
- Chi impugna un avviso di accertamento notificato a sé solo quale asserito amministratore di fatto di una società deve dimostrare un interesse proprio e diretto alla contestazione dell'atto; non basta richiamare una possibile esposizione a responsabilità personali diverse e autonome.
- La eventuale nullità della notificazione di un avviso di accertamento può diventare irrilevante quando risulti che il destinatario effettivo dell'atto lo abbia comunque conosciuto e impugnato, poiché viene meno il pregiudizio concreto derivante dal vizio notificatorio.
- Non sussiste efficacia, neppure riflessa, del giudicato formatosi sull'atto impositivo della società rispetto a giudizi diversi concernenti la responsabilità civile o amministrativa dell'amministratore per la gestione societaria.
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