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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18371/2026 del 07/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento fiscale emesso nei confronti di una società operante nel settore delle pulizie e, per riflesso, del socio, a seguito della verifica sulla fornitrice Clean 360 s.r.l., ritenuta dall'Ufficio una mera cartiera, evasore totale e soggetto dedito all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, sia soggettivamente sia oggettivamente. L'Ufficio ha recuperato maggiori imposte dirette, IRAP e IVA, ritenendo in parte inesistenti i costi relativi alla manodopera e in parte inesistenti le prestazioni fatturate; al socio è stato notificato un distinto avviso per percezione di utili non contabilizzati in conseguenza dell'accertamento societario. In appello la CGT di secondo grado ha confermato gli accertamenti, valorizzando plurimi indici presuntivi: genericità delle fatture e dei prospetti, omessi versamenti IVA, violazioni fiscali e contributive, mancata presentazione delle dichiarazioni, mancata comunicazione dello spesometro, stato di insolvenza della fornitrice noto alla contribuente, nonché la riconducibilità del rapporto a una somministrazione illecita di manodopera mascherata da appalto. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'Ufficio avesse fondato la pretesa su presunzioni insufficienti e che la prova non fosse idonea a trasferire l'onere della prova contraria; 2) nullità/violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che il giudice d'appello non avesse considerato documenti e prove prodotte per dimostrare l'effettività del rapporto e la regolarità della controparte; 3) violazione degli artt. 17, 19 e 21 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., contestando l'affermazione secondo cui la contribuente avrebbe dovuto acquisire ulteriori informazioni sulla controparte e sostenendo di avere comunque svolto controlli, anche tramite DURC. La Corte ha respinto tutte le censure, ritenendo che l'Amministrazione avesse assolto l'onere probatorio con elementi gravi, precisi e concordanti, che il secondo motivo fosse inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del merito in presenza di doppia conforme e che, comunque, i ricorrenti non avessero smentito i fatti decisivi accertati in appello, in particolare la natura di cartiera della fornitrice, la consapevolezza dello stato di insolvenza e la sostanziale adesione al meccanismo fraudolento. È stata quindi confermata la legittimità degli avvisi e i ricorrenti sono stati condannati alle spese, alla maggiorazione ex art. 96 c.p.c. e al pagamento di euro 5.000 alla Cassa delle ammende, oltre agli oneri sul contributo unificato.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché l'Ufficio aveva già fornito una prova presuntiva grave, precisa e concordante dell'inesistenza, soggettiva e oggettiva, delle operazioni fatturate, e l'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 non ha introdotto un diverso o più gravoso regime probatorio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del fatto e dei documenti, preclusa in cassazione e ulteriormente ostacolata dalla doppia conforme; inoltre, i ricorrenti non avevano efficacemente contrastato gli accertamenti di merito sulla cartiera e sull'intraneità al sistema fraudolento. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, perché la sentenza d'appello ha correttamente posto a carico della contribuente la prova dell'effettiva natura di appalto, prova che non è stata fornita; la Corte ha inoltre ribadito che, in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, i costi sono deducibili se effettivamente sostenuti, salvo i limiti di inerenza, effettività e altri requisiti di legge. La Corte ha condannato la parte ricorrente a rifondere le spese di lite, a versare una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e a pagare euro 5.000 alla Cassa delle ammende, dando altresì atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992

    non introduce un regime probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti; è coerente con il ruolo centrale dell'istruttoria e non impedisce all'Amministrazione di fondare la pretesa su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma di ricorso invocata per denunciare violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma di ricorso invocata per denunciare nullità processuale e violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare l'omessa considerazione di prove/documenti, ma la doglianza è stata ritenuta meramente di merito

  • artt. 17, 19 e 21 d.P.R. 633/1972

    richiamati dai ricorrenti per contestare il recupero dell'IVA e la disciplina della detrazione/fatturazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova, ma la Corte ha ribadito che incombe all'Ufficio dimostrare l'inesistenza con elementi anche indiziari e al contribuente provare il contrario

  • art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993

    consente la deducibilità dei costi delle operazioni soggettivamente inesistenti se effettivamente sostenuti, anche se il contribuente era consapevole della frode, salvo i limiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o utilizzazione in delitti non colposi

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    fondamento della condanna alle conseguenze sanzionatorie e alla somma aggiuntiva disposta per la soccombenza

  • art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

    richiamato nel dispositivo per le statuizioni consequenziali dopo la definizione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • In materia di operazioni fiscali contestate come inesistenti, l'Amministrazione può assolvere l'onere della prova anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, e il contribuente deve fornire una prova contraria rigorosa, non potendo limitarsi alla produzione formale di fatture o scritture contabili.
  • L'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 non altera il consolidato riparto dell'onere probatorio nel processo tributario né impone all'Ufficio un onere più gravoso di quello già ricavabile dai principi generali.
  • Per le operazioni oggettivamente inesistenti, una volta dimostrata l'assenza dell'operazione, l'Ufficio non deve provare la mala fede del contribuente, perché non è configurabile la buona fede di chi sa se e in quale misura abbia effettivamente ricevuto la prestazione o il bene.
  • Per le operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario di partecipare a un'evasione, ma tale consapevolezza può essere dimostrata anche in via indiziaria; il contribuente deve provare di avere agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile.
  • In presenza di un apparente appalto che cela somministrazione illecita di manodopera, la genericità del contratto e dei documenti di supporto può legittimare la riqualificazione del rapporto, con conseguente recupero fiscale se il contribuente non prova l'effettiva autonomia organizzativa dell'appaltatore.
  • I costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono, in linea di principio, deducibili se effettivamente sostenuti, anche se il contribuente era consapevole della frode, salvo che difettino i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità o che i costi siano funzionali a delitti non colposi.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio già apprezzato dal giudice di merito, soprattutto in presenza di doppia conforme.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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