Cassazione Civile, Ordinanza n. 23470/2025 del 18/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha rettificato, per l’anno 2008, il reddito d’impresa, la base imponibile IRAP e il volume d’affari di una società in nome collettivo operante nel commercio di orologi di pregio, gioielli e bigiotteria, contestando le distinte di magazzino, le percentuali di ricarico e gli sconti applicati. Sono stati poi emessi avvisi anche nei confronti di due soci, per trasparenza ai fini IRPEF. In primo grado una socia ha ottenuto l’annullamento degli accertamenti grazie al cd. scudo fiscale; la CTR ha confermato tale impostazione per la socia e, in parte, ha rideterminato il reddito societario secondo un criterio di media ponderata dei prezzi attualizzati. L’Agenzia ha ricorso per cassazione denunciando violazione delle norme sullo scudo fiscale e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’effetto preclusivo non opera automaticamente e richiede la prova della riferibilità dei maggiori imponibili alle attività rimpatriate, prova che nel caso mancava. La società e l’altro socio hanno proposto ricorso incidentale deducendo omesso esame di un fatto decisivo e violazione delle norme sullo scudo fiscale e sulla responsabilità illimitata del socio, sostenendo che la regolarizzazione della socia dovesse estendere la preclusione anche alla società e all’altro socio, in quanto soggetti solidalmente responsabili e portatori del medesimo reddito derivante per trasparenza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo errata la decisione della CTR che aveva applicato lo scudo fiscale senza verificare se il contribuente avesse provato la correlazione tra le somme rimpatriate e i maggiori imponibili accertati. Ha invece rigettato il ricorso incidentale, affermando che esso era in parte inammissibile perché denunciava l’omesso esame di una questione giuridica e non di un fatto storico, e comunque infondato perché il reddito da partecipazione è reddito personale del socio e la preclusione dello scudo fiscale non si estende né alla società in nome collettivo né all’altro socio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi espressi, e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13-bis, comma 4, D.L. n. 78 del 2009
Il pagamento dell’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero produce gli effetti previsti dagli artt. 14 e 15 del D.L. n. 350 del 2001.
art. 14, comma 1, lettera a), D.L. n. 350 del 2001
La preclusione agli accertamenti opera solo limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o altre attività costituite all’estero e oggetto di rimpatrio; richiede la prova di una correlazione oggettiva tra reddito accertato e attività rimpatriate, gravante sul contribuente.
L’onere di provare la riferibilità dei maggiori imponibili alle attività oggetto di emersione grava sul contribuente che invoca la preclusione dello scudo fiscale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale sono stati proposti per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il primo motivo incidentale è stato ritenuto inammissibile nella parte in cui denunciava l’omesso esame di una questione giuridica, non di un fatto storico.
Il reddito da partecipazione nelle società di persone è imputato per trasparenza al socio ed è reddito personale di quest’ultimo.
La responsabilità illimitata del socio di società in nome collettivo riguarda le obbligazioni sociali, non quelle facenti capo ad altri soci.
art. 11, comma 1, lettera a), D.L. n. 350 del 2001
I soggetti ammessi all’emersione sono solo persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate; le società in nome collettivo non vi rientrano.
Norma richiamata per la cassazione con rinvio.
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
Norma richiamata per la cassazione con rinvio e il vincolo al principio di diritto.
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Norma processuale tributaria richiamata per il rinvio nel processo tributario.
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stata attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti incidentali.
Massime di principio
- La preclusione all’accertamento derivante dallo scudo fiscale non opera come franchigia generale opposta a qualunque reddito, ma solo nei limiti degli imponibili oggettivamente rappresentati dalle attività rimpatriate o regolarizzate.
- Chi invoca gli effetti preclusivi dello scudo fiscale deve provare la correlazione tra le somme emerse e i maggiori imponibili contestati; in difetto, l’accertamento resta consentito.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per censurare l’omessa considerazione di una questione giuridica, ma solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Il reddito da partecipazione nelle società di persone è reddito personale del socio, sicché l’accertamento e la relativa pretesa IRPEF si indirizzano al socio stesso, non alla società né agli altri soci per effetto di solidarietà rispetto a debiti altrui.
- La responsabilità illimitata del socio di società in nome collettivo copre le obbligazioni sociali, non le obbligazioni tributarie riferibili personalmente a un altro socio.
- L’ambito soggettivo di applicazione della disciplina di emersione delle attività estere è tassativo e non può essere esteso a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23443/2025 del 18/08/2025
- ordinanza_civile · 18 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23444/2025 del 18/08/2025
- ordinanza_civile · 18 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23446/2025 del 18/08/2025
- ordinanza_civile · 18 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23448/2025 del 18/08/2025
- ordinanza_civile · 18 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23453/2025 del 18/08/2025
- ordinanza_civile · 18 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23455/2025 del 18/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →