Cassazione Civile, Ordinanza n. 23453/2025 del 18/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
Una società, parte di un raggruppamento temporaneo di imprese costituito per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria in favore di un ente pubblico, aveva emesso fattura nei confronti della capogruppo mandataria per il pagamento di un terzo acconto relativo a lavori asseritamente eseguiti. Ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento della somma fatturata, la capogruppo proponeva opposizione eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del giudice che aveva emesso il decreto, sostenendo che si dovesse applicare il foro generale della persona giuridica convenuta e non il forum creditoris. Il Tribunale di Torino, ritenendo non liquido il credito perché il certificato di pagamento non consentiva di individuare analiticamente le voci di costo riferite ai lavori di competenza della ricorrente, dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Vicenza. Con il ricorso per regolamento di competenza la società creditrice denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 20 c.p.c. e dell'art. 1182, comma 3, c.c., sostenendo che il credito dovesse considerarsi liquido e che, comunque, la contestazione della controparte riguardasse il merito e non la competenza; in subordine richiamava una nota della stazione appaltante che avrebbe confermato la debenza dell'importo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, e ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva declinato la competenza per territorio. Ha affermato che, ai fini della competenza e del forum destinatae solutionis, la liquidità del credito va valutata allo stato degli atti e ricorre quando il titolo consente di determinare l'ammontare della prestazione senza margini di discrezionalità e senza necessità di un ulteriore titolo. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto sufficiente, per la determinabilità del credito, l'assetto degli accordi tra le imprese del raggruppamento e la mancata contestazione della debenza in sé, osservando che le obiezioni del consorzio attenevano a dedotti inadempimenti e non alla natura portabile del credito. Ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Torino a conoscere della controversia; il secondo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 48 d.lgs. n. 50 del 2016
Viene richiamato per descrivere la costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale e il mandato conferito alla capogruppo.
È richiamato in relazione all'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla parte intimata.
È richiamato quale fondamento delle contestazioni della parte opponente circa propri asseriti inadempimenti, posti a giustificazione del mancato pagamento.
È invocato per sostenere l'applicazione del foro generale delle persone giuridiche in base alla sede della convenuta.
È richiamato dalla ricorrente come base del forum creditoris/destinatae solutionis ai fini della competenza territoriale.
La Corte ribadisce che il domicilio del creditore rileva per le obbligazioni pecuniarie liquide, ossia determinate o determinabili senza discrezionalità.
È menzionato per il deposito di memorie nel giudizio di merito.
È richiamato per la fissazione dell'udienza con trattazione semplificata e note conclusive.
La liquidità del credito ai fini della competenza va accertata dal giudice allo stato degli atti.
Massime di principio
- Ai fini della competenza territoriale nelle cause aventi ad oggetto somme di denaro, il credito è "liquido" quando il titolo ne determina l'ammontare oppure indica criteri di determinazione stringenti, tali da consentire un risultato obbligato e non discrezionale.
- La verifica della liquidità del credito, ai soli fini della competenza, deve essere compiuta dal giudice allo stato degli atti; l'eventuale contestazione del quantum o dell'an debeatur non incide automaticamente sulla competenza se il credito è comunque determinabile dal titolo o dagli accordi tra le parti.
- La distinzione tra questione di competenza e questione di merito impedisce di confondere la prova dell'ammontare del credito con il requisito della sua portabilità: ciò che rileva è se, in base al titolo e agli accordi negoziali, il pagamento debba avvenire al domicilio del creditore.
- Nel regolamento di competenza, la contestazione dell'obbligazione per asseriti inadempimenti ex art. 1460 c.c. non esclude di per sé l'applicazione del foro del creditore se non incide sulla determinabilità della somma dovuta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23443/2025 del 18/08/2025
- ordinanza_civile · 18 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23444/2025 del 18/08/2025
- ordinanza_civile · 18 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23446/2025 del 18/08/2025
- ordinanza_civile · 18 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23448/2025 del 18/08/2025
- ordinanza_civile · 18 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23455/2025 del 18/08/2025
- ordinanza_civile · 18 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23459/2025 del 18/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →