Cassazione Civile, Ordinanza n. 23446/2025 del 18/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una banca aveva ottenuto da un tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento di una rilevante somma, oltre interessi e spese, nei confronti di una società e dei fideiussori. La società aveva proposto opposizione eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del tribunale adito, sostenendo che fossero invece competenti, in base ai criteri legali e ad alcune clausole contrattuali, altri fori: il foro del convenuto, il foro del luogo di insorgenza dell'obbligazione e il foro dell'attore/luogo di adempimento. Nel corso dell'opposizione il tribunale aveva dapprima emesso ordinanze interlocutorie e poi, con ordinanza successiva, aveva affermato la propria competenza senza una motivazione articolata. La società ha quindi proposto regolamento di competenza deducendo due motivi: primo, omessa motivazione e violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. per la formula apodittica usata dal tribunale; secondo, violazione delle norme sulla competenza territoriale (artt. 19, 20 e 28 c.p.c.) per avere il giudice individuato erroneamente il tribunale competente. In memoria, la banca ha inoltre contestato la validità della propria procura, eccezione respinta dalla Corte, che ha ritenuto valida la procura digitale allegata contestualmente alle scritture difensive nel regolamento di competenza.
La decisione
La Corte ha esaminato preliminarmente l'eccezione sulla procura della banca e l'ha rigettata, affermando che, nel regolamento di competenza, la procura speciale allegata per via telematica alle scritture difensive deve considerarsi validamente apposta in calce quando sia contestualmente depositata come copia informatica di un documento cartaceo sottoscritto dalla parte e autenticato digitalmente dal difensore, salvo che vi siano elementi univoci contrari. Tuttavia, nel merito processuale, la Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza perché l'ordinanza del tribunale non costituiva un provvedimento decisorio sulla competenza impugnabile con tale rimedio: non era stata preceduta dalla rimessione della causa in decisione né dall'invito alle parti a precisare le conclusioni, e non conteneva espressioni inequivoche di definitività idonee a rendere la statuizione non revocabile. Di conseguenza, i motivi sul merito della competenza sono rimasti assorbiti. Le spese sono state rimesse al giudice del merito e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Le parti, alle quali è notificato il ricorso o comunicata l’ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della Corte di cassazione scritture difensive e documenti.
nel regolamento di competenza le difese della parte intimata si svolgono mediante scritture difensive depositate in cancelleria, anche per via telematica.
art. 83, comma 2 e comma 3
la procura speciale allegata telematicamente alle scritture difensive può valere come procura apposta in calce quando sia depositata contestualmente come copia informatica di procura cartacea firmata dalla parte e autenticata digitalmente dal difensore.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro della censura di omessa motivazione.
richiamato come norma sulla motivazione del provvedimento giudiziale.
utilizzato come base formale dei motivi di ricorso per regolamento di competenza.
richiamati dal ricorrente per sostenere l'erronea individuazione del foro territorialmente competente.
la Corte osserva che la decisone sulla competenza è revocabile finché non assunta con provvedimento definitivo nei modi richiesti; in mancanza, la statuizione non ha portata decisoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la declaratoria di inammissibilità comporta, se dovuto, il raddoppio del contributo unificato anche nel regolamento di competenza.
Massime di principio
- Nel regolamento di competenza, la procura speciale della parte intimata è valida quando la copia informatica della procura cartacea, firmata dalla parte e autenticata digitalmente dal difensore, sia depositata contestualmente alle scritture difensive e non emergano elementi univoci contrari alla riferibilità della procura al procedimento in corso.
- Il regolamento di competenza è inammissibile contro un'ordinanza del giudice di merito che si limiti ad affermare la propria competenza e a disporre la prosecuzione del giudizio, se il provvedimento non sia stato adottato dopo la rimessione in decisione e l'invito a precisare le conclusioni e non contenga una manifestazione inequivoca di definitività sulla questione di competenza.
- La deduzione di un errore nell'individuazione del foro competente resta assorbita quando il mezzo di impugnazione proposto non è astrattamente ammissibile contro il provvedimento impugnato.
- La declaratoria di inammissibilità del regolamento di competenza comporta la rimessione della regolazione delle spese al giudice del merito e può determinare, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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