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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23448/2025 del 18/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (espropriante)

La controversia

La controversia riguarda l’opposizione alla stima definitiva dell’indennità di espropriazione proposta da una società agricola proprietaria di terreni interessati dalla realizzazione di due gruppi di pozzi in località Cognento (Modena), nell’ambito di opere di adeguamento di una centrale e perforazione di nuovi pozzi a servizio del campo acquifero. La Corte d’appello aveva qualificato la vicenda come esproprio parziale, ritenendo applicabile il criterio di cui all’art. 33 del d.P.R. 327/2001, con liquidazione dell’indennità comprensiva del deprezzamento del residuo, oltre all’indennità di asservimento e di occupazione temporanea. Con il ricorso per cassazione la proprietaria ha dedotto: (1) violazione di legge per l’omesso riconoscimento dell’incostituzionalità dell’applicazione del VAM, sostenendo che il consulente avrebbe utilizzato un parametro ormai dichiarato incostituzionale e che ciò avrebbe falsato la stima; (2) omessa o insufficiente motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello non avrebbe adeguatamente spiegato il percorso logico-giuridico seguito e lo scostamento dalle consulenze tecniche d’ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che il consulente non aveva applicato sic et simpliciter il VAM, ma lo aveva utilizzato solo come uno dei parametri del metodo estimativo volto a determinare il valore venale del bene tramite confronto di mercato; inoltre la censura non si confrontava con la reale ratio decidendi e non indicava specifiche contestazioni mosse in sede di merito alla consulenza. Sul secondo motivo ha affermato che il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. consente solo di denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non già la diversa valutazione delle prove o l’asserita implausibilità del ragionamento decisorio; nel caso concreto la motivazione della Corte d’appello era ampia e coerente e il ricorso non individuava fatti storici non esaminati. Conseguentemente è stata confermata la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con ulteriore statuizione sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 54 d.P.R. 327/2001

    indica il rimedio dell’opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione nel procedimento espropriativo

  • art. 29 d.lgs. 150/2011

    richiamato quale disciplina del rito applicabile all’opposizione alla stima

  • art. 21 d.P.R. 327/2001

    richiamato in relazione alla determinazione dell’indennità tramite collegio peritale

  • art. 33 d.P.R. 327/2001

    applicato dalla Corte d’appello per l’esproprio parziale, tenendo conto del deprezzamento del bene residuo

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme è inammissibile se non confrontato con la ratio decidendi effettiva

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    il sindacato di legittimità riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione del merito o la critica alla motivazione nei suoi profili di insufficienza o contraddittorietà

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione è censurabile solo se manca del tutto, è apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile, secondo il parametro del minimo costituzionale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il presupposto del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura per violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la concreta ragione decisoria posta a base della sentenza impugnata.
  • In tema di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione, il giudice può fondare la liquidazione su un metodo estimativo che utilizzi più parametri, purché finalizzato alla determinazione del valore venale del bene e non alla meccanica applicazione di un criterio isolato.
  • Il vizio motivazionale deducibile ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso; non consente di sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o di lamentare la mera implausibilità del percorso argomentativo.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia totalmente mancante, meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile, non quando sia semplicemente non condivisa dalla parte soccombente.
  • Chi contesta una consulenza tecnica deve dedurre specificamente in sede di merito i rilievi mossi al perito o al CTU, non potendo poi in cassazione introdurre doglianze generiche o tardive.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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