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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23455/2025 del 18/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

La controversia origina da due giudizi riuniti relativi a un contratto di appalto stipulato per lavori di disinquinamento di un’area costiera. In un primo giudizio il consorzio aveva agito per la ripetizione di indebito, deducendo la mancata esecuzione di opere e prestazioni; la controparte aveva reagito con domanda riconvenzionale di risoluzione per grave inadempimento e risarcimento danni. In un secondo giudizio la stessa controparte aveva chiesto l’accertamento dell’inadempimento del consorzio; quest’ultimo aveva chiamato in causa la Regione per essere manlevato, sostenendo che, in base alla documentazione convenzionale e finanziaria, la Regione dovesse tenerlo indenne da pretese derivanti dalla vicenda. La Corte d’appello ha riformato la decisione di primo grado, ha accolto in parte la domanda dell’appaltatrice e ha condannato il consorzio, riconoscendo anche la manleva regionale. Con il ricorso per cassazione la Regione ha dedotto: 1) violazione del giudicato interno e ultrapetizione, perché la Corte d’appello avrebbe pronunciato sulla condanna di manleva senza che vi fosse specifico appello incidentale e nonostante il primo giudice avesse escluso la responsabilità della Regione; 2) erronea interpretazione della documentazione contrattuale e convenzionale, assumendo che la Regione fosse solo soggetto finanziatore e che gli atti escludessero ogni suo onere per lavori, ritardi, varianti o danni; 3) conseguente erronea condanna alle spese di manleva. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, qualificando la questione come domanda di garanzia condizionata rimasta assorbita in primo grado e correttamente riproposta in appello senza necessità di appello incidentale; ha dichiarato inammissibile il secondo per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., rilevando che la ricorrente non aveva riportato compiutamente il contenuto dei documenti invocati né confrontato adeguatamente le censure con la motivazione della sentenza impugnata; ha dichiarato assorbito il terzo motivo.

La decisione

Il ricorso della Regione è stato rigettato. La Corte ha confermato la sentenza d’appello nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile ed esaminabile la domanda di manleva del consorzio nei confronti della Regione e aveva ravvisato la fondatezza di tale domanda sulla base della documentazione prodotta. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore del controricorrente ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la violazione di legge è stata invocata per censurare sia la pretesa ultrapetizione sia l’erronea interpretazione della documentazione contrattuale.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenuto non violato perché la domanda di manleva era stata correttamente devoluta in appello.

  • artt. 333 e 343 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente per sostenere che, mancato appello incidentale, la manleva non potesse essere riesaminata; la Corte ha escluso tale necessità in presenza di domanda condizionata riproposta.

  • art. 346 c.p.c.

    la domanda di garanzia condizionata, rimasta assorbita in primo grado, poteva essere devoluta al giudice d’appello mediante semplice riproposizione, senza appello incidentale.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il motivo fondato sull’interpretazione degli atti è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica indicazione e trascrizione del contenuto dei documenti rilevanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1 L. n. 1/1978

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate nella censura sull’interpretazione degli atti, senza che la Corte ne accertasse la violazione nel merito.

  • artt. 1362-1374 c.c.

    richiamati come canoni ermeneutici dei contratti e delle convenzioni; la censura è stata però dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di primo grado ha omesso di decidere su una domanda di garanzia condizionata perché la domanda principale è stata rigettata, la parte interessata può devolvere tale domanda al giudice di appello con la semplice riproposizione ex art. 346 c.p.c., senza necessità di appello incidentale.
  • Non vi è violazione del giudicato interno né ultrapetizione se il giudice d’appello esamina e accoglie la domanda di manleva rimasta assorbita in primo grado a seguito della riforma della decisione principale.
  • Nel ricorso per cassazione che censuri l’interpretazione di documenti e atti negoziali è indispensabile indicare specificamente il contenuto dei documenti rilevanti e confrontarlo con la motivazione impugnata; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • La Corte di cassazione non può essere chiamata a svolgere una ricerca esplorativa degli atti per ricostruire d’ufficio il contenuto della documentazione posta a base del motivo di ricorso.
  • Le censure sulle spese processuali che dipendono dall’esito dei motivi principali restano assorbite quando il ricorso viene rigettato o i motivi fondanti vengono disattesi.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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