Cassazione Civile, Ordinanza n. 23443/2025 del 18/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (genitore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di divorzio in cui il Tribunale aveva dichiarato inammissibili le domande di affidamento e mantenimento di una figlia maggiorenne con grave disabilità, revocando l'assegno periodico a carico del padre, ma mantenendo l'assegnazione della casa familiare alla madre nell'interesse della figlia. Il padre ha impugnato la sola parte relativa all'assegnazione della casa familiare; la madre, resistendo, ha proposto appello incidentale chiedendo provvedimenti sull'affidamento e sul mantenimento della figlia, o in alternativa un assegno divorzile qualora fosse revocata l'assegnazione della casa. La Corte d'appello ha respinto entrambi gli appelli, ritenendo che la casa continuasse a costituire l'habitat domestico della figlia, pur essendo la stessa ricoverata in strutture residenziali dal 2018, e valorizzando la possibilità di un futuro riavvicinamento alla casa familiare. Il ricorrente ha quindi dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 337 sexies e 337 septies c.c., sostenendo che l'assegnazione della casa familiare presuppone una stabile convivenza attuale con il genitore assegnatario, che nel caso mancava; 2) violazione degli artt. 337 ter, 337 sexies e 337 septies c.c., per avere il giudice collegato l'assegnazione all'ipotetico collocamento della figlia presso la madre; 3) violazione di norme sostanziali e processuali, nonché del giudicato, per avere fondato la decisione su un fatto futuro e incerto; 4) violazione di norme costituzionali e degli artt. 337 sexies e 337 septies c.c., per asserita interpretazione costituzionalmente illegittima delle norme sull'assegnazione. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo assorbiti gli altri, perché ai fini dell'assegnazione della casa familiare nei casi di figlio maggiorenne con disabilità grave occorre un accertamento concreto e attuale del legame tra figlio, casa e genitore convivente che presta assistenza, senza rilievo per possibili future sistemazioni o per un eventuale rientro non attuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri tre, ha cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, che dovrà riesaminare i fatti applicando il principio secondo cui, nelle controversie riguardanti figli maggiorenni portatori di disabilità grave, l'assegnazione della casa familiare richiede la verifica attuale e concreta del collegamento tra figlio, abitazione e genitore convivente che presta assistenza, senza considerare future sistemazioni solo possibili. La Corte di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'assegnazione della casa familiare presuppone la verifica dell'interesse attuale del figlio a conservare l'habitat domestico e richiede che il figlio conviva stabilmente con il genitore assegnatario; la regola opera anche per il figlio maggiorenne con disabilità grave.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori, escluse solo quelle sull'affidamento; quindi può applicarsi anche la disciplina sull'assegnazione della casa familiare.
Richiamato solo ai fini del secondo motivo, ma non decisivo perché il relativo esame è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
Invocato nel terzo motivo, ma il relativo esame è rimasto assorbito.
Richiamato nel terzo motivo come norma ora sostituita dalla disciplina processuale vigente; non decisivo ai fini della decisione.
Richiamato nel terzo motivo; il relativo profilo è rimasto assorbito.
Richiamato nel terzo motivo in tema di revisione delle statuizioni economiche e personali nel divorzio; non esaminato nel merito.
Richiamato nel terzo motivo, ma non oggetto di autonoma decisione per assorbimento.
Richiamato nel terzo motivo; non esaminato per assorbimento.
Richiamato nel terzo motivo; non esaminato per assorbimento.
art. 24 Cost.
Richiamato nel terzo motivo quale parametro costituzionale evocato dal ricorrente; non scrutinato autonomamente.
art. 111 Cost.
Richiamato nel terzo motivo quale parametro costituzionale evocato dal ricorrente; non scrutinato autonomamente.
art. 3 Cost.
Richiamato nel quarto motivo; non oggetto di decisione autonoma per assorbimento.
art. 29 Cost.
Richiamato nel quarto motivo; non oggetto di decisione autonoma per assorbimento.
art. 42 Cost.
Richiamato nel quarto motivo; non oggetto di decisione autonoma per assorbimento.
art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati in caso di diffusione della decisione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale che fonda la deduzione dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Per il figlio maggiorenne con disabilità grave, l'assegnazione della casa familiare può essere disposta in applicazione della disciplina prevista per i figli minori, ma il giudice deve sempre verificare in concreto e nell'attualità l'esistenza del legame tra il figlio, l'abitazione e il genitore che vi vive con funzione di cura e assistenza.
- La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare richiede una stabile dimora del figlio nell'abitazione, sia pure con eventuali brevi allontanamenti; non sono sufficienti riferimenti a un possibile futuro rientro o a sistemazioni soltanto eventuali.
- L'assegnazione della casa familiare non può essere mantenuta sulla base di una mera prospettiva futura e incerta di ritorno del figlio nell'abitazione: ciò che conta è l'interesse attuale alla conservazione dell'habitat domestico al momento della decisione.
- Quando il primo motivo di ricorso investe correttamente il difetto del presupposto attuale dell'assegnazione della casa familiare, gli ulteriori motivi che presuppongono una diversa soluzione restano assorbiti.
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