Cassazione Civile, Ordinanza n. 27528/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta dall’agente della riscossione contro il decreto di esecutività dello stato passivo, per ottenere l’ammissione di un credito iscritto a ruolo e portato da cartelle di pagamento verso una procedura fallimentare. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione su due profili: da un lato, aveva ritenuto che l’annullamento automatico ex art. 4 d.l. n. 119/2018 dei carichi contributivi inclusi nella cartella impedisse il ricalcolo del residuo credito tributario, trattandosi di attività riservata all’amministrazione finanziaria; dall’altro, aveva negato il riconoscimento in via privilegiata degli interessi maturati nel biennio rilevante ex art. 2749 c.c. sugli importi già ammessi al privilegio, reputando la domanda indeterminata per mancata specificazione del tasso, delle modalità di calcolo e della data di decorrenza/scadenza degli interessi. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con più motivi, la violazione delle norme sull’annullamento parziale del carico iscritto a ruolo e sulle modalità di insinuazione al passivo dei crediti tributari e degli accessori, sostenendo che il giudice delegato o il tribunale non devono procedere a un nuovo ricalcolo del credito ma solo a detrarre i carichi annullati, e che la domanda di ammissione degli interessi era già sufficientemente specificata grazie agli estratti di ruolo e al prospetto ripartizionale allegati, non essendo necessario indicare analiticamente ogni variazione del tasso o una "data di scadenza" del credito.
La decisione
La Corte ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo erronea sia la pretesa necessità di un ricalcolo del credito residuo dopo l’annullamento ope legis di parte dei carichi, sia la declaratoria di indeterminatezza della domanda relativa agli interessi privilegiati. Ha affermato che, ai fini dell’ammissione al passivo, il residuo credito va accertato mediante semplice detrazione dei carichi annullati e che, per gli interessi, bastano gli elementi documentali idonei a consentire un calcolo matematico sulla base della normativa e delle tabelle applicabili, senza pretendere una esposizione analitica di ogni singolo saggio variabile nel tempo. Ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente ai motivi accolti, dichiarando assorbiti il quarto e il quinto motivo relativi alle spese, e ha rinviato al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma processuale che disciplina l’opposizione allo stato passivo; la Corte considera corretta l’azione proposta dall’agente della riscossione avverso il decreto di esecutività.
art. 4 d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018
l’annullamento dei carichi che possiedono i requisiti di legge opera automaticamente; il giudice fallimentare non deve ricalcolare il credito, ma solo accertare il residuo dopo la detrazione delle partite annullate.
richiamato dal ricorrente in relazione alla natura del credito tributario e alla sua disciplina, senza svolgere nel provvedimento un ruolo decisivo autonomo.
l’estensione del privilegio agli interessi richiede una domanda specifica, ma tale specificità è soddisfatta quando la documentazione consente la determinazione del credito con un semplice calcolo matematico.
delimita il periodo per il quale gli interessi possono godere del privilegio; ai fini dell’ammissione è sufficiente indicare gli elementi che consentano di individuare gli interessi rientranti nel biennio rilevante.
art. 93, comma 2, nn. 3 e 4, l. fall.
la domanda di insinuazione deve contenere gli elementi di fatto e di diritto sufficienti; non è richiesta l’indicazione analitica di ogni variazione del tasso quando la base giuridica e i dati essenziali consentono il calcolo.
gli interessi di mora decorrono dopo sessanta giorni dalla notifica della cartella; la Corte esclude che fosse necessaria una ulteriore indicazione formale della "scadenza" del credito oltre ai dati già prodotti.
la procura apposta in calce al ricorso, su foglio materialmente congiunto, è considerata speciale e valida anche senza espresso riferimento al giudizio di cassazione.
richiamato in via analogica dalle Sezioni Unite per affermare che l’esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche non richiede l’indicazione di tutti i saggi d’interesse succedutisi nel tempo.
Massime di principio
- In tema di insinuazione al passivo di crediti tributari portati da cartelle, l’annullamento ope legis di alcune partite del ruolo non impone al giudice un nuovo ricalcolo del credito secondo presupposti diversi, ma solo la verifica e la detrazione delle somme annullate dal carico complessivo residuo.
- Ai fini dell’ammissione del credito d’imposta al passivo non è indispensabile la previa esibizione di una cartella esattoriale pienamente valida, essendo sufficiente l’estratto di ruolo o la documentazione equivalente idonea a consentire l’accertamento del credito residuo.
- La domanda di ammissione al passivo degli interessi privilegiati è sufficientemente specifica quando la documentazione allegata consente, mediante un semplice calcolo matematico, di individuare capitale, decorrenza e criteri/tassi applicabili; non è necessaria la riproduzione analitica di ogni variazione del tasso nel tempo.
- Il difetto di specificazione della domanda va distinto dal difetto di prova: quando sono allegati gli elementi essenziali per determinare la misura del credito e del privilegio, il giudice non può respingere la domanda per asserita indeterminatezza, potendo semmai ricorrere a un ausilio tecnico per la quantificazione.
- La procura in calce al ricorso per cassazione, se materialmente congiunta all’atto, è valida come procura speciale anche in assenza di un espresso richiamo al giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27420/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27426/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27435/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27441/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27451/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27452/2024 del 23/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →