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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27405/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria ha richiesto una maggiore imposta di registro in relazione a una complessa operazione societaria: costituzione di una società, aumento di capitale con ingresso di un nuovo socio che conferiva un ramo d'azienda, successivo ulteriore aumento di capitale senza partecipazione del medesimo socio e, infine, cessione delle quote a un'altra società. L'Ufficio ha riqualificato l'operazione complessiva come cessione di ramo d'azienda. La società ha impugnato l'atto sostenendo, tra l'altro, che la sequenza negoziale non consentiva tale riqualificazione. In Cassazione, l'amministrazione ha dedotto violazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la nozione di elementi extratestuali e di atti collegati, come risultante dalla modifica legislativa del 2017, deve essere letta restrittivamente ma consente comunque di valorizzare i negozi precedenti e successivi legati da un nesso teleologico per ricostruire l'effettivo assetto economico unitario. La resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato con quattro motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria; violazione delle norme sulla legittimazione passiva; violazione delle norme sul contraddittorio preventivo; nullità dell'atto impositivo per difetto assoluto di motivazione.

La decisione

Dopo la proposizione del ricorso per cassazione, l'Agenzia delle Entrate ha depositato rinuncia al ricorso, rappresentando che la controparte aveva accettato la rinuncia con compensazione delle spese. La Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 44 d.lgs. n. 546/1992 e ha disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui l'ulteriore contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio quando ne ricorrano i presupposti processuali, con conseguente compensazione delle spese se così concordato dalle parti.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
  • Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia, la Corte non affronta il merito delle censure principali o incidentali, che restano assorbite.
  • Nel contenzioso sull'imposta di registro, la questione dell'utilizzabilità di elementi extratestuali e di atti collegati ai fini della riqualificazione dell'operazione resta una questione di merito, ma non viene esaminata se il ricorso è rinunciato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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