Cassazione Civile, Ordinanza n. 27405/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria ha richiesto una maggiore imposta di registro in relazione a una complessa operazione societaria: costituzione di una società, aumento di capitale con ingresso di un nuovo socio che conferiva un ramo d'azienda, successivo ulteriore aumento di capitale senza partecipazione del medesimo socio e, infine, cessione delle quote a un'altra società. L'Ufficio ha riqualificato l'operazione complessiva come cessione di ramo d'azienda. La società ha impugnato l'atto sostenendo, tra l'altro, che la sequenza negoziale non consentiva tale riqualificazione. In Cassazione, l'amministrazione ha dedotto violazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la nozione di elementi extratestuali e di atti collegati, come risultante dalla modifica legislativa del 2017, deve essere letta restrittivamente ma consente comunque di valorizzare i negozi precedenti e successivi legati da un nesso teleologico per ricostruire l'effettivo assetto economico unitario. La resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato con quattro motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria; violazione delle norme sulla legittimazione passiva; violazione delle norme sul contraddittorio preventivo; nullità dell'atto impositivo per difetto assoluto di motivazione.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso per cassazione, l'Agenzia delle Entrate ha depositato rinuncia al ricorso, rappresentando che la controparte aveva accettato la rinuncia con compensazione delle spese. La Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 44 d.lgs. n. 546/1992 e ha disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui l'ulteriore contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
la ricorrente sosteneva che, anche dopo la modifica del 2017, la norma consente di considerare elementi extratestuali e atti collegati in senso restrittivo per ricostruire l'effettivo assetto di interessi; la Corte non si pronuncia nel merito per intervenuta rinuncia.
art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1 e 2, L. 27 dicembre 2017, n. 205
richiamato dalla ricorrente come fonte della modifica dell'art. 20 TUR e della nozione di elementi extratestuali e atti collegati.
è la base normativa della dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ribadisce che l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 36, comma 2, nn. 4 e 61, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel ricorso incidentale quale parametro della censura di motivazione apparente.
richiamato nel ricorso incidentale in relazione al denunciato vizio di pronuncia.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale per il vizio di motivazione della sentenza.
richiamato nel ricorso incidentale quale parametro della motivazione della sentenza.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel ricorso incidentale.
art. 111, sesto e settimo comma, Cost.
richiamato nel ricorso incidentale a sostegno della censura di motivazione e del sindacato di legittimità.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di legittimazione passiva.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di legittimazione passiva e disciplina dell'atto impositivo.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di legittimazione passiva.
art. 53-bis d.P.R. n. 131/1986
richiamato nel ricorso incidentale per il contraddittorio preventivo.
art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato nel ricorso incidentale per il contraddittorio preventivo.
richiamato nel ricorso incidentale per il difetto di motivazione dell'atto impositivo.
richiamato nel ricorso incidentale per il difetto di motivazione dell'atto impositivo.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio quando ne ricorrano i presupposti processuali, con conseguente compensazione delle spese se così concordato dalle parti.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
- Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia, la Corte non affronta il merito delle censure principali o incidentali, che restano assorbite.
- Nel contenzioso sull'imposta di registro, la questione dell'utilizzabilità di elementi extratestuali e di atti collegati ai fini della riqualificazione dell'operazione resta una questione di merito, ma non viene esaminata se il ricorso è rinunciato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27281/2024 del 22/10/2024
- ordinanza_civile · 22 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27282/2024 del 22/10/2024
- ordinanza_civile · 22 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27283/2024 del 22/10/2024
- ordinanza_civile · 22 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27285/2024 del 22/10/2024
- ordinanza_civile · 22 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27293/2024 del 22/10/2024
- ordinanza_civile · 22 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27295/2024 del 22/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →