Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27281/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (licenziatario)

La controversia

Una società titolare del marchio "Mao" aveva concesso a un'altra società l'uso del segno per una linea di calzature, borse e articoli di cuoio, con previsione che la progettazione stilistica, la ricerca materiali e la modelleria restassero in capo alla concedente e che i prototipi fossero sottoposti all'approvazione della licenziante prima della produzione dei campionari. La licenziataria, dopo avere eseguito la produzione per la stagione autunno-inverno 2011-2012, comunicava di non voler realizzare i prodotti della stagione primavera-estate 2012 e invocava il recesso; la licenziante sosteneva che vi fosse un obbligo contrattuale di mettere in produzione gli ordini già raccolti e lamentava anche il mancato pagamento di royalty. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, ritenendo sussistente un grave inadempimento e dichiarando la risoluzione parziale del contratto, ma la Corte d'appello ha escluso che dal contratto derivasse un obbligo di produzione. Con il ricorso per cassazione la licenziante ha censurato, in otto motivi, l'interpretazione del contratto e della clausola di licenza: ha denunciato violazione degli artt. 1362 ss. c.c., affermando che la Corte d'appello avrebbe arrestato l'interpretazione al dato testuale, avrebbe male applicato il principio in claris non fit interpretatio, avrebbe erroneamente ricondotto il contratto alla tipica licenza di marchio ex art. 23 c.p.i. pur in presenza di clausole che, secondo la ricorrente, implicavano l'obbligo di produrre e vendere i capi marchiati; ha inoltre contestato la valutazione delle prove testimoniali e documentali, la considerazione della scelta imprenditoriale di non produrre per ragioni di antieconomicità, la statuizione sui costi di due dipendenti impiegati per il campionario e, in via subordinata, ha proposto un motivo sul criterio di liquidazione del danno ex artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che pretendevano di sovrapporre una diversa lettura del contratto a quella accolta dalla Corte territoriale, ribadendo che il giudice di merito aveva accertato in fatto l'assenza, nel regolamento negoziale, di un obbligo della licenziataria di produrre i modelli. Ha poi escluso che la Corte d'appello si fosse limitata al solo testo letterale o avesse mal applicato i canoni ermeneutici: la motivazione dava conto della compatibilità delle clausole con una normale licenza d'uso del marchio e dell'insussistenza di una vera obbligazione di produzione. Sono stati ritenuti non scrutinabili o comunque infondati anche i rilievi sulla valutazione della prova testimoniale, sull'attendibilità della teste, sul preteso vizio di omessa pronuncia relativo al riconoscimento di euro 2.000,00 per l'attività di due dipendenti, e il motivo subordinato sul danno è rimasto assorbito perché condizionato all'accoglimento del ricorso, non verificatosi. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    È il principale canone ermeneutico invocato; la Corte ribadisce che l'interpretazione del contratto, quando si censura la ricostruzione della volontà negoziale, è questione di fatto riservata al giudice di merito e in cassazione non può tradursi in una mera contrapposizione tra letture alternative del testo.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato nel contesto della critica all'interpretazione contrattuale; la Corte osserva che la decisione impugnata non aveva precluso il ricorso agli altri criteri, ma aveva ritenuto già utile il risultato dell'accertamento della volontà comune.

  • artt. 1365 ss. c.c.

    I criteri suppletivi non vanno invocati quando la ricerca soggettiva della volontà contrattuale abbia già condotto a un risultato utile.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legalmente previsto o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento quando ciò non fosse consentito; non è censurabile il solo, asserito, cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 23 c.p.i.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura tipica della licenza di marchio; la Corte afferma che la clausola contrattuale in concreto esaminata poteva legittimamente prevedere progettazione, selezione dei materiali e controllo dei prototipi senza trasformare la licenza in obbligo di produzione.

  • artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.

    Evocati nel motivo subordinato sulla quantificazione del danno da risoluzione; il motivo è stato dichiarato assorbito perché la condizione per esaminarlo, cioè l'accoglimento del ricorso, non si è verificata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma di inserimento della previsione sull'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità l'interpretazione del contratto è sindacabile solo nei limiti del vizio di violazione dei canoni legali di ermeneutica o dell'anomalia motivazionale; non è consentito chiedere alla Cassazione una diversa lettura del regolamento negoziale rispetto a quella plausibilmente adottata dal giudice di merito.
  • La qualificazione del contratto va distinta dalla ricostruzione della volontà comune: il giudice di merito accerta in fatto il contenuto effettivo dell'accordo e solo successivamente lo inquadra nello schema legale; se la censura non si confronta con tale accertamento fattuale, è inammissibile.
  • La licenza d'uso di marchio può essere accompagnata da clausole che disciplinino progettazione, approvazione dei prototipi e standard qualitativi dei prodotti senza che ciò comporti, di per sé, un obbligo della licenziataria di mettere in produzione gli ordini o di fabbricare effettivamente i beni.
  • Quando una clausola contrattuale è suscettibile di più interpretazioni, la parte che invochi una lettura diversa da quella accolta dal giudice di merito non può ottenere in cassazione una nuova valutazione del testo, salvo violazione specifica dei canoni ermeneutici o motivazione inesistente o apparente.
  • La doglianza sulla valutazione delle prove è inammissibile se mira solo a sostituire al prudente apprezzamento del giudice di merito una diversa valutazione del materiale istruttorio; il vizio di cui all'art. 116 c.p.c. richiede l'allegazione di un uso improprio della regola legale di valutazione della prova.
  • Il vizio di omessa pronuncia non può essere cumulato, sul medesimo capo, con una censura di difetto di motivazione; inoltre la doglianza è inammissibile se non indica chiaramente quale domanda o eccezione sia stata omessa.
  • Le questioni sul quantum del danno restano assorbite quando il ricorso è rigettato o il motivo è proposto solo in via subordinata all'accoglimento del ricorso principale.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.