Cassazione Civile, Ordinanza n. 27285/2024 del 22/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 45.555,90, richiesti a saldo di due fatture del marzo 2009 relative a opere edili eseguite su un immobile di proprietà del resistente. Il decreto veniva opposto dal committente, il quale sosteneva di avere già pagato importi superiori, in parte risultanti da fatture quietanzate e in parte da somme non fatturate; deduceva inoltre di avere già corrisposto una fattura asseritamente non ricevuta, di vantare un credito per lavori mai eseguiti e di non avere ricevuto il certificato di collaudo del cemento armato. Il Tribunale revocava il decreto ma riconosceva comunque un residuo credito dell'appaltatore. In appello il committente otteneva riforma integrale. L'appaltatore ricorreva per cassazione deducendo tre censure: omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto non provata l'esecuzione delle opere fatturate senza che tale circostanza fosse stata contestata; violazione dell'art. 115 c.p.c. e dei principi dispositivo e di non contestazione; omesso esame e violazione degli artt. 112, 115, 116, 194 c.p.c. e 2697 c.c. per il rigetto dell'istanza di CTU, disattesa perché mancava la prova dell'esecuzione delle opere, con asserito impedimento all'assolvimento dell'onere probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso perché la relata di notificazione della sentenza d'appello, pur indicata come avvenuta notificazione nel ricorso, non era stata prodotta nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. e non risultava altrimenti nella disponibilità del giudice. La Corte ha affermato che tale omissione non può essere sanata successivamente e che, nel caso concreto, il ricorso era stato proposto oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza. In dispositivo, tuttavia, la Corte ha formalmente rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese, oltre alle somme aggiuntive ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro delle censure di violazione di legge proposte nel ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato come parametro delle censure di omesso esame di fatti decisivi e di vizio motivazionale.
È invocato dal ricorrente per lamentare ultrapetizione o omessa pronuncia, ma la Corte non accoglie la doglianza.
È invocato per contestare la valutazione della prova e la non contestazione; la Corte ribadisce che l'improcedibilità assorbe ogni ulteriore esame.
È richiamato nel motivo relativo alla valutazione della prova e alla CTU.
È richiamato nel motivo relativo alla consulenza tecnica d'ufficio.
È richiamato quale norma sull'onere della prova, asseritamente mal applicata dai giudici di merito.
La mancata produzione della relata di notifica della sentenza impugnata nel termine stabilito comporta l'improcedibilità del ricorso.
La produzione successiva non può sanare l'omissione relativa alla relata di notifica quando il termine ex art. 369 è già spirato.
È il rito accelerato richiamato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.
È richiamato per la memoria depositata dalla parte ricorrente dopo la proposta di definizione.
art. 24 Cost.
È evocato nel confronto con la sanzione di improcedibilità, ritenuta non lesiva del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
È evocato nel confronto con la sanzione di improcedibilità, ritenuta compatibile con il giusto processo.
art. 6 CEDU
È evocato per escludere che l'onere di deposito della relata di notifica contrasti con il diritto a un processo equo.
È richiamato per individuare la decorrenza del termine breve di impugnazione dalla notificazione della sentenza.
La Corte condanna il ricorrente al pagamento di somme ulteriori per responsabilità aggravata, anche in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater; comma 1-bis
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara nel ricorso per cassazione che la sentenza impugnata è stata notificata, tale indicazione costituisce un fatto processuale che lo obbliga a depositare nei termini la copia della sentenza con la relata di notifica, oppure, in caso di notifica via PEC, la documentazione equivalente prevista dalla legge.
- La mancata produzione della relata di notifica della sentenza impugnata nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso e la successiva produzione non è idonea a sanare il vizio.
- La sanzione di improcedibilità per omesso deposito della relata di notificazione della sentenza è compatibile con il diritto di difesa e con il giusto processo, poiché risponde all'esigenza di verificare il passaggio in giudicato della decisione e la tempestività dell'impugnazione.
- L'improcedibilità opera come presidio sanzionatorio di un comportamento omissivo che impedisce la corretta instaurazione della sequenza processuale, senza che la mancata contestazione della controparte possa neutralizzarla.
- Nel giudizio di legittimità, se il ricorso è proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza, la mancanza della prova di tale notificazione e della relativa produzione documentale può condurre alla chiusura del giudizio in rito.
- Nei ricorsi definiti con il procedimento accelerato per ricorsi improcedibili o manifestamente infondati, la parte soccombente può essere condannata anche alle somme aggiuntive per responsabilità aggravata e al contributo unificato supplementare.
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