Cassazione Civile, Ordinanza n. 27283/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (controparte contrattuale)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 3 maggio 2011 avente ad oggetto una permuta azionaria. Il giudice di merito aveva condannato la società ricorrente a pagare una somma di euro 638.325,11 in favore delle controparti, a titolo di adempimento delle obbligazioni previste dalla clausola di indennizzo contenuta nell'art. 5, lett. b), del contratto. La ricorrente sosteneva che tale clausola fosse nulla per violazione del divieto di patto leonino, deducendo che essa avrebbe creato una garanzia assoluta e costante a favore dei soci beneficiari, sottraendoli in modo permanente al rischio d'impresa e riversando integralmente sull'altra parte il rischio di perdita sul valore dei titoli. In subordine, contestava la qualificazione della clausola come semplice opzione put meritevole di tutela, affermando che si trattasse piuttosto di un patto parasociale nullo e immeritevole. I controricorrenti replicavano che la clausola era legittima e che il ricorso era inammissibile per difetto di autosufficienza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di nullità della clausola: la pattuizione, letta nel contesto dell'intera operazione di permuta azionaria, è stata qualificata come accordo parasociale funzionale alla stabilizzazione dell'assetto partecipativo e come opzione put meritevole di tutela. La Corte ha escluso la violazione dell'art. 2265 c.c. perché il divieto di patto leonino richiede un'esclusione totale e costante del socio dagli utili o dalle perdite, elemento non dimostrato nel caso concreto. Ha inoltre osservato che il ricorso non specificava circostanze idonee a smentire l'accertamento di merito circa l'assenza di assolutezza e costanza dell'esclusione dal rischio. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
«è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite»
Il divieto opera solo quando la pattuizione comporti un'esclusione totale e costante del socio dagli utili o dalle perdite; non basta una diversa ripartizione del rischio o una garanzia economica collegata a un'operazione societaria.
Richiamato per la causa del contratto di società e per spiegare che la partecipazione al rischio e agli utili è elemento essenziale della società.
Le pattuizioni parasociali e le opzioni put sono meritevoli di tutela se perseguono interessi non contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento e si inseriscono in un'autonoma operazione negoziale lecita.
Richiamato come norma generale sulla nullità, ma la Corte esclude la nullità della clausola in esame.
Richiamato come prospettazione della ricorrente in tema di illiceità per causa in frode alla legge, senza che la Corte ne ravvisi la violazione.
Richiamato dalla ricorrente nel titolo del motivo, senza che la Corte fondi su tale norma la decisione.
È indicato come conferma legislativa della riconoscibilità e meritevolezza dei patti parasociali, purché diretti a stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società.
art. 41 Cost.
Richiamato a sostegno della tutela dell'autonomia negoziale privata nelle iniziative imprenditoriali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il divieto di patto leonino richiede che la clausola determini l'esclusione totale e costante di un socio da ogni partecipazione agli utili o alle perdite; non è sufficiente una mera garanzia economica o una diversa allocazione del rischio all'interno di un'operazione complessiva lecita.
- Un patto parasociale è valido quando è autonomo rispetto al contratto di società e allo statuto e mira a regolare interessi dei partecipanti in funzione della stabilizzazione degli assetti proprietari o del governo societario.
- Anche una clausola di opzione put può essere meritevole di tutela se inserita in un'operazione di investimento o di permuta azionaria e se non realizza uno stravolgimento totale e irreversibile della causa societatis.
- Per integrare la violazione dell'art. 2265 c.c. non basta allegare in astratto che un socio sia protetto dalle perdite: occorre una dimostrazione specifica dell'effetto vietato, con riferimento alla concreta struttura della pattuizione e alla sua durata.
- La qualificazione della clausola deve essere compiuta considerando il nesso funzionale con l'intera operazione contrattuale e non isolando il singolo patto dal contesto negoziale in cui si inserisce.
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