Cassazione Civile, Ordinanza n. 27282/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Il proprietario di un immobile locato a una società poi fallita aveva insinuato al passivo due voci: canoni di locazione maturati dopo la risoluzione del contratto e un'indennità di occupazione per il periodo in cui l'immobile era rimasto occupato dalla debitrice. Il giudice delegato aveva escluso il credito per canoni perché ritenuto prescritto e aveva ammesso solo in parte l'indennità, con collocazione prededucibile per un importo inferiore a quello richiesto. Il tribunale, decidendo sull'opposizione del creditore, aveva riconosciuto un ulteriore importo ma solo in chirografo, ritenendo che la prededuzione valesse soltanto per il periodo del concordato preventivo e non per quello successivo al fallimento. Il ricorrente per cassazione ha censurato tale decisione deducendo violazione delle norme sul giudizio di verifica del passivo, sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sull'onere della prova, sostenendo che sulla prededuzione dell'intero credito si fosse formato giudicato endofallimentare, poiché il curatore non aveva impugnato la prima ammissione in prededuzione disposta dal giudice delegato e nel giudizio di opposizione aveva contestato solo il quantum residuo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, in sede di verifica dello stato passivo, la collocazione in prededuzione del credito per l'intero periodo di occupazione era già stata riconosciuta, sia pure per un importo inferiore. Poiché il curatore non aveva proposto impugnazione contro tale statuizione, si era formato giudicato endofallimentare sulla prededuzione; nel giudizio di opposizione il tribunale non poteva quindi riesaminare d'ufficio la collocazione del credito e limitare la prededuzione al solo periodo del concordato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto sul quantum, la Corte ha cassato il decreto e ha deciso nel merito, ammettendo allo stato passivo il credito complessivo di euro 32.962,80, già comprensivo della somma di euro 15.600 ammessa in precedenza, con collocazione in prededuzione chirografaria, e ha condannato la curatela alle spese di tutti i gradi rilevanti indicati nel dispositivo.
Norme richiamate
nel giudizio di verifica dello stato passivo opera il giudicato endofallimentare sulle statuizioni non impugnate
regola l'opposizione allo stato passivo proposta dal creditore
disciplina il procedimento di opposizione allo stato passivo
richiamato dal ricorrente e dal tribunale in tema di prededuzione
il deposito della domanda di concordato è il riferimento temporale per l'insorgenza di parte del credito da occupazione
richiamato dal ricorrente quale titolo del privilegio mobiliare speciale sui crediti da locazione
il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda e delle contestazioni devolute
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla prova delle circostanze rilevanti
vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto dedotto in cassazione
vizio di nullità della sentenza per ultrapetizione o extrapetizione dedotto in cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il giudice non può riesaminare d'ufficio la collocazione o graduazione di un credito già ammesso dal giudice delegato se su tale statuizione si è formato giudicato endofallimentare per mancata impugnazione della curatela o dell'altra parte legittimata.
- Se il curatore intende contestare non solo il quantum ma anche l'ammissione o la collocazione del credito, deve proporre tempestiva impugnazione dello stato passivo; in difetto, la relativa questione resta preclusa nel successivo giudizio di opposizione.
- L'ambito del giudizio di opposizione è delimitato dalle questioni effettivamente controverse tra le parti: quando la collocazione del credito è ormai coperta da giudicato interno/endofallimentare, resta discutibile soltanto la misura del credito residuo.
- Quando il quantum del credito sia già stato accertato in modo non impugnato e non richieda ulteriori istruttorie, la Corte di cassazione può cassare il decreto e decidere nel merito senza rinvio.
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