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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31997/2023 del 17/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato un credito IVA di gruppo trasferito alla capogruppo e utilizzato in compensazione con crediti maturati da società controllate, per complessivi euro 445.249,00, poiché il credito non era stato versato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale e non risultava ritualmente garantito. La società contribuente ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato il rigetto del suo appello. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 12 L. 212/2000 e dell'art. 24 L. 4/1929, sostenendo che la CTR avesse erroneamente limitato le garanzie procedimentali ai soli accertamenti preceduti da accessi, ispezioni o verifiche nei locali aziendali, mentre nel caso concreto l'accertamento era "a tavolino". Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 6, comma 3, D.M. 13 dicembre 1979 n. 11065, affermando che il versamento sostitutivo delle garanzie avrebbe dovuto essere effettuato dalle società controllate e non dalla capogruppo, e che comunque l'obbligo di garanzia sarebbe cessato una volta consolidato il credito. Con il terzo motivo ha censurato l'applicazione dell'art. 17 d.lgs. 241/1997, contestando che fosse la capogruppo il soggetto tenuto al versamento. Con il quarto motivo ha contestato l'applicazione dell'art. 13 d.lgs. 241/1997 in punto sanzioni, ritenendo indebita la conferma della pretesa sanzionatoria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che, trattandosi di tributo armonizzato, il diritto al contraddittorio endoprocedimentale va valutato in concreto e che, nel caso di specie, la ricorrente non aveva indicato quale concreta lesione difensiva fosse derivata dalla mancata interlocuzione preventiva, sicché la censura non superava la prova di resistenza. Quanto al secondo e al terzo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte li ha ritenuti infondati richiamando la giurisprudenza secondo cui, nell'IVA di gruppo, la controllante che intende avvalersi della compensazione infragruppo deve prestare le garanzie richieste dalla disciplina speciale o, in alternativa, effettuare il versamento sostitutivo entro il termine stabilito; la garanzia costituisce condizione per l'adesione al regime e la mancata prestazione comporta il venir meno ex tunc degli effetti della compensazione, con conseguente legittimità del recupero dell'imposta nei confronti della capogruppo. La Corte ha inoltre escluso che l'obbligo di garanzia possa venire meno ex post per il solo consolidarsi del credito. Quanto al quarto motivo, ha ritenuto corretta l'applicazione della sanzione per omesso o tardivo versamento, poiché l'indebita compensazione determina un ritardato incasso erariale. Le spese sono state poste a carico della soccombente.

Norme richiamate

  • art. 12 L. 212/2000

    Il termine dilatorio di sessanta giorni opera, nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali dell'attività, a garanzia del contraddittorio endoprocedimentale; la sua violazione rende illegittimo l'atto emesso ante tempus, salvo specifiche ragioni di urgenza.

  • art. 24 L. 4/1929

    Richiamato dalla ricorrente come norma che fonderebbe le garanzie procedimentali, ma il motivo è respinto alla luce dei principi sul contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 6 D.M. 13 dicembre 1979 n. 11065

    La prestazione della garanzia cauzionale, pari all'importo dei crediti utilizzati in compensazione, è condizione per l'adesione al regime di liquidazione dell'IVA di gruppo; in mancanza, occorre il versamento sostitutivo entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.

  • art. 38-bis d.P.R. 633/1972

    La disciplina delle garanzie e dei nuovi adempimenti impropri è richiamata come presidio contro il rischio di rimborso/compensazione di crediti inesistenti e come condizione per l'accesso al regime agevolato.

  • art. 17 d.lgs. 241/1997

    Richiamato per individuare il soggetto tenuto al versamento nell'ambito della compensazione IVA di gruppo; la Corte conferma che l'obbligo grava sulla capogruppo secondo il sistema applicabile.

  • art. 13 d.lgs. 241/1997

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte afferma la correttezza della sanzione per la compensazione indebitamente operata e per il conseguente ritardato incasso erariale.

  • art. 13, comma 1, d.lgs. 471/1997

    L'indebita compensazione comporta l'applicabilità della sanzione per omesso o tardivo versamento, poiché determina un ritardo nell'incasso del tributo.

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo motivazionale è dichiarato inammissibile nel contesto della doppia conforme; le censure di violazione di legge sono invece esaminate nel merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per effetto dell'abrogazione e del coordinamento con l'art. 360 c.p.c. in tema di inammissibilità del motivo ex n. 5 in presenza di doppia conforme.

  • art. 1285 c.c.

    La prestazione di garanzia nell'IVA di gruppo è assimilata, in via descrittiva, a un'obbligazione alternativa ex lege tra pagamento del debito d'imposta e adesione al regime con garanzie.

  • art. 1291 c.c.

    Richiamato nel ragionamento sulla struttura alternativa/facoltativa della prestazione richiesta al contribuente nel regime di gruppo.

Massime di principio

  • Nelle controversie sui tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta invalidità dell'atto solo se il contribuente indica in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e supera la prova di resistenza; non basta una doglianza astratta sulla mancata interlocuzione preventiva.
  • Per gli accertamenti "a tavolino" non opera automaticamente la disciplina del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, riservata alle verifiche precedute da accesso, ispezione o verifica nei locali dell'attività.
  • Nel regime dell'IVA di gruppo, la controllante che intende utilizzare in compensazione le eccedenze di imposta delle controllate deve rispettare gli adempimenti garantistici imposti dalla disciplina speciale; la garanzia o il versamento sostitutivo sono condizioni di accesso e di mantenimento del beneficio.
  • La mancata prestazione della garanzia richiesta per l'IVA di gruppo determina l'inefficacia ex tunc della compensazione e legittima il recupero del tributo originariamente dovuto.
  • L'obbligo di garanzia va valutato al momento in cui sorge, e non viene meno successivamente per il solo consolidarsi del credito utilizzato in compensazione.
  • L'indebita compensazione di crediti tributari integra il presupposto per l'applicazione della sanzione per omesso o tardivo versamento, poiché determina un ritardo nell'incasso erariale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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