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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31966/2023 del 17/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato un provvedimento sanzionatorio emesso a seguito di verbale della polizia stradale, con il quale le era stata contestata la violazione dell'art. 85 cod. strada e applicata la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione, perché proprietaria di un veicolo immatricolato per noleggio con conducente e circolante senza l'iscrizione all'albo regionale richiesta per i conducenti di veicoli N.C.C. fino a nove posti. Nei precedenti gradi di merito il ricorso era stato rigettato: il Giudice di pace aveva confermato la sanzione e il Tribunale di Perugia aveva respinto l'appello, escludendo che il mezzo potesse essere equiparato a un'ambulanza e valorizzando la destinazione risultante dall'immatricolazione. In cassazione la società deduceva violazione dell'art. 54, comma 2, lett. f), d.lgs. 285/1992, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente applicato la disciplina della l. 21/1992 ai mezzi della cooperativa. Secondo la ricorrente, la disposizione del codice della strada, letta con l'art. 203 del regolamento di attuazione, non si limiterebbe ai veicoli con specifica strumentazione tecnica per il trattamento dialitico, ma comprenderebbe anche i mezzi idonei a trasporti specifici e gli autoveicoli per uso speciale; il veicolo in questione, inoltre, non era destinato a servizio pubblico di linea e doveva qualificarsi come autoambulanza di trasporto, non di soccorso, attrezzata per il trasporto di infermi o infortunati, mentre l'appalto non prevedeva il trasporto di pazienti dializzati.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il merito del motivo, perché ha rilevato preliminarmente la mancata produzione del provvedimento impugnato, richiesta dall'art. 369, n. 2, c.p.c. Il ricorso risultava inoltre riferito a un diverso provvedimento rispetto a quello effettivamente depositato, con divergenza di numero, data di pubblicazione e contenuto rispetto alle censure proposte. Per tale ragione la Corte ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso. Non sono state poste spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese. È stato infine dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 85 cod. strada

    violazione contestata al veicolo della società

    richiamato come norma sostanziale posta a fondamento della sanzione amministrativa impugnata

  • l. n. 21 del 1992

    disciplina richiamata per i requisiti dei conducenti dei veicoli N.C.C.

    indicata come normativa applicabile, secondo i giudici di merito, al mezzo in questione in ragione della sua immatricolazione e destinazione

  • art. 54, comma 2, lett. f), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    norma invocata nel motivo di ricorso

    dedotta dalla ricorrente come disposizione che, letta con la disciplina regolamentare, escluderebbe l'applicazione della disciplina N.C.C. al veicolo

  • art. 203 del Regolamento di attuazione

    norma regolamentare richiamata dalla ricorrente

    invocata in combinazione con l'art. 54 cod. strada per sostenere una diversa qualificazione del mezzo

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    riferimento al vizio denunciato

    richiamato quale parametro formale del motivo per violazione di legge

  • art. 369, n. 2, cod. proc. civ.

    prescrizione sul deposito del provvedimento impugnato

    la sua inosservanza ha determinato la declaratoria di improcedibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo finale

    fondamento per la dichiarazione della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    norma di inserimento del comma 1-quater

    richiamata in relazione all'obbligo di ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il mancato deposito del provvedimento impugnato, quando richiesto dall'art. 369, n. 2, c.p.c., comporta l'improcedibilità del ricorso, senza che la Corte possa esaminare il merito delle censure.
  • L'improcedibilità può essere dichiarata anche quando il ricorso risulti riferito a un provvedimento diverso da quello effettivamente prodotto, se vi è divergenza tra il giudicato impugnato e l'atto depositato quanto a numero, data o contenuto.
  • Quando il ricorso è improcedibile per difetto del deposito necessario, resta assorbito ogni scrutinio sulla fondatezza delle doglianze sostanziali o sulla corretta qualificazione del rapporto controverso.
  • In caso di improcedibilità del ricorso e assenza di difese della parte intimata, non è dovuta la liquidazione delle spese, ma può essere dichiarato il presupposto per l'ulteriore contributo unificato ove previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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