Cassazione Civile, Ordinanza n. 31965/2023 del 17/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda dell'avvocato, nominato arbitro in un collegio di conciliazione e arbitrato previsto dall'art. 7 L. 300/1970 in relazione alla sanzione disciplinare irrogata da una società ferroviaria a un proprio dipendente, di ottenere il pagamento del compenso per l'attività svolta. Il Tribunale di Roma, in riforma della decisione del Giudice di pace, aveva condannato la società al pagamento di euro 2.458,22 oltre interessi. La società ricorrente ha proposto cinque motivi di ricorso per cassazione: 1) violazione dell'art. 814 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto proponibile in sede ordinaria la domanda di liquidazione degli onorari dell'arbitro, sostenendo che dovesse essere esperita la procedura speciale; 2) violazione dell'art. 814 c.p.c. per avere escluso la rinuncia al compenso in mancanza di una manifestazione espressa e inequivoca, mentre secondo la ricorrente il lodo e la dichiarazione dell'arbitro di parte avrebbero fatto venir meno l'obbligo di pagamento nei confronti degli altri arbitri; 3) omesso esame e violazione degli artt. 412-quater, 814 e 810 c.p.c., per non avere il Tribunale considerato l'applicabilità della disciplina degli arbitrati di lavoro, che - secondo la ricorrente - escluderebbe l'obbligo delle parti di pagare i compensi dei componenti del collegio diversi dal presidente; 4) violazione del D.M. n. 127/2004 per avere il Tribunale liquidato il compenso considerando la controversia di valore indeterminabile, mentre il valore sarebbe stato determinato dall'importo della sanzione disciplinare; 5) violazione del D.M. n. 127/2004 per l'errata quantificazione del compenso, senza adeguata considerazione delle difese svolte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché la domanda di determinazione del compenso dell'arbitro può essere proposta anche con ordinario giudizio di cognizione o con procedimento monitorio, secondo il diritto vivente richiamato dalle Sezioni Unite. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che l'art. 814 c.p.c. disciplina distintamente il diritto al compenso e le modalità della sua liquidazione: una volta accertato che non vi era stata rinuncia al compenso da parte dell'arbitro, l'obbligo di pagamento gravava solidalmente sulle parti e non veniva meno per effetto della limitazione contenuta nel lodo alle sole spese del presidente. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché la questione sull'applicabilità della disciplina lavoristica era stata dedotta solo in comparsa conclusionale e non era stata ritualmente proposta nei gradi di merito. Ha respinto il quarto motivo, ritenendo corretta la qualificazione della controversia come di valore indeterminabile, poiché la legittimità della sanzione disciplinare incide non solo sul profilo economico ma anche su aspetti ulteriori del rapporto di lavoro, quali recidiva, progressioni di carriera e valutazione della condotta del lavoratore. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo, perché non colpiva la reale ratio della decisione impugnata, che aveva liquidato i compensi secondo la tariffa stragiudiziale e i minimi tariffari. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"Gli hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, se non vi hanno rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute al pagamento, salvo tra loro."
La norma disciplina sia il diritto degli arbitri al compenso, escluso solo da una rinuncia espressa, sia la possibilità di determinare l'ammontare del compenso in sede giudiziale; la solidarietà delle parti permane se non vi è rinuncia.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicabilità della disciplina degli arbitrati di lavoro, ma la questione è stata ritenuta inammissibile perché tardiva.
Richiamato insieme all'art. 412-quater c.p.c. dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla disciplina dell'arbitrato di lavoro.
È richiamato per censurare la liquidazione dei compensi; la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione operata dal giudice di merito, anche sulla base del valore indeterminabile della controversia.
D.M. n. 140/2004, art. 5.7
La liquidazione del compenso è stata ricondotta alla tabella D della tariffa stragiudiziale prevista dalla norma.
Costituisce la base del collegio di conciliazione e arbitrato in relazione alla sanzione disciplinare irrogata al dipendente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale disposizione introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La domanda di liquidazione del compenso dell'arbitro può essere proposta anche davanti al giudice ordinario, oltre che attraverso il procedimento speciale di cui all'art. 814 c.p.c., poiché tale procedimento non costituisce rimedio esclusivo ma alternativo.
- Ai fini dell'art. 814 c.p.c., il diritto dell'arbitro al compenso è escluso solo da una rinuncia espressa resa all'accettazione dell'incarico o con atto scritto successivo; in difetto di prova della rinuncia, il compenso resta dovuto.
- La limitazione contenuta nel lodo alla sola liquidazione di alcuni compensi o alle sole spese del presidente non elimina, di per sé, l'obbligazione delle parti di corrispondere i compensi degli altri arbitri, quando questi non siano stati oggetto di rinuncia o di valida esclusione.
- La qualificazione del valore della controversia non può essere ancorata al solo importo economico della sanzione disciplinare quando la lite investe anche profili ulteriori del rapporto di lavoro, idonei a incidere sullo status professionale del lavoratore e non agevolmente quantificabili.
- In cassazione non sono esaminabili questioni nuove introdotte solo in comparsa conclusionale o comunque non ritualmente dedotte nei gradi di merito; parimenti sono inammissibili le censure che non aggrediscono la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
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