Cassazione Civile, Ordinanza n. 31974/2023 del 17/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi legittimi)
La controversia
La controversia nasce da una successione testamentaria. Alcuni nipoti del defunto hanno convenuto in giudizio la vedova sostenendo che il testamento olografo con cui il de cuius l'aveva nominata erede universale fosse nullo o inesistente perché non proveniente dalla mano del testatore, il quale non sapeva né leggere né scrivere. Hanno chiesto l'accertamento della falsità della scheda testamentaria, il riconoscimento della qualità di eredi pro quota in concorso con la vedova e, ove accertata la falsificazione ad opera della convenuta, il riconoscimento della loro qualità di unici eredi legittimi. La convenuta si è opposta e ha proposto domanda riconvenzionale per il rimborso di somme spese per migliorie e addizioni sui beni ereditari. In primo grado la domanda di accertamento negativo dell'autenticità del testamento fu qualificata come querela di falso e dichiarata inammissibile per difetto di proposizione personale o da procuratore speciale; successivamente il Tribunale dichiarò la convenuta indegna a succedere per avere formato un testamento falso, aprì la successione legittima e rigettò la riconvenzionale. La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione della vedova ritenendo che la domanda di accertamento negativo dell'autenticità della scheda testamentaria fosse implicitamente compresa nelle domande di petizione di eredità e di indegnità a succedere, e che la CTU potesse essere utilizzata per accertare la falsità del testamento. Con il ricorso per cassazione la vedova ha dedotto: 1) erronea interpretazione della domanda attorea e vizio di motivazione, sostenendo che la domanda di falsità del testamento era stata già espressamente proposta ed era stata dichiarata inammissibile, con conseguente impossibilità di fondare le ulteriori domande sulla mancata pronuncia sulla falsità; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse invertito l'onere della prova, poiché spettava agli attori dimostrare la falsità del testamento e il giudice non poteva supplire alla loro inerzia mediante CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la lettura della Corte d'appello secondo cui, in una controversia in cui venga dedotta la nullità del testamento per difetto di autografia, la domanda deve essere intesa come accertamento negativo della provenienza della scrittura. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., osservando che la falsità del testamento era stata accertata tramite CTU e che la consulenza tecnica, pur potendo essere percipiente, non è un mezzo di prova in senso proprio, ma uno strumento di ausilio del giudice, utilizzabile quando la parte abbia dedotto il fatto costitutivo e l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva degli intimati. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Viene evocato dai motivi di ricorso per dedurre rispettivamente violazione di legge e vizio motivazionale, ma la Corte ritiene infondati entrambi i profili.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare la falsità del testamento grava su chi contesta l'autenticità della scheda testamentaria; nel caso concreto non vi è stata inversione dell'onere probatorio.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Chi contesta l'autenticità di un testamento olografo deve proporre una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e ne sopporta il relativo onere probatorio secondo i principi generali.
- La deduzione della nullità del testamento per difetto di autografia può ricomprendere, sul piano sostanziale, la richiesta di accertare negativamente che la scheda provenga dal testatore, anche se la domanda non sia formulata con espressione tecnica perfetta.
- La declaratoria di inammissibilità di una querela di falso per ragioni formali non preclude l'esame della diversa domanda di nullità del testamento fondata sul difetto di autografia.
- La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio: il giudice può disporla anche per accertare fatti richiedenti specifiche conoscenze tecniche, purché la parte abbia allegato il fatto costitutivo e la CTU non sia usata per surrogare integralmente l'inerzia probatoria della parte.
- Non vi è violazione dell'art. 2697 c.c. quando l'accertamento tecnico consente di verificare fatti allegati dalla parte onerata della prova e il giudice utilizza la CTU come strumento di valutazione o di accertamento tecnico del fatto dedotto.
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