Cassazione Civile, Ordinanza n. 31971/2023 del 17/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce da alcuni verbali di infrazione al codice della strada elevati nel luglio 2016 nei confronti di un autoveicolo adibito a noleggio con conducente, per accesso e transito in zona a traffico limitato del Comune di Roma. Il soggetto sanzionato ha impugnato gli atti sostenendo, in sintesi, che: a) esisteva giudicato esterno favorevole su una precedente decisione tra le stesse parti relativa a violazioni analoghe; b) non era applicabile l’obbligo di preventiva comunicazione o di ulteriori limiti territoriali perché, nella disciplina vigente all’epoca dei fatti, la normativa introdotta dal d.l. n. 207 del 2008 era sospesa e non aveva efficacia; c) la sentenza d’appello avrebbe inoltre errato nel ritenere comunque operante l’art. 5 della legge quadro n. 21 del 1992; d) vi era anche censura sulle spese. Il ricorso per cassazione è stato affidato a quattro motivi: nullità per omessa pronuncia sul giudicato esterno; violazione della disciplina del noleggio con conducente; violazione delle norme sulla sospensione/efficacia delle modifiche legislative e sulla preventiva comunicazione; doglianza sulle spese di lite.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la precedente sentenza invocata integrasse giudicato esterno sulle diverse infrazioni contestate in momenti differenti, perché mancavano identità di petitum e causa petendi e non vi era un rapporto di derivazione o pregiudizialità tra illeciti distinti. Ha invece accolto congiuntamente il secondo e il terzo motivo, richiamando l’orientamento delle Sezioni unite: durante il periodo di sospensione delle modifiche introdotte dal d.l. n. 207 del 2008, non era stata abrogata la disciplina previgente della legge quadro n. 21 del 1992, che restava vigente; di conseguenza, alla data dei fatti del 2016 non sussisteva un obbligo legale di preventiva comunicazione o altre limitazioni al transito nel Comune di Roma desumibili dalla normativa invocata. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
omessa pronuncia sul secondo motivo d'appello
la censura di omessa pronuncia è stata esaminata ma respinta perché il preteso giudicato esterno non aveva i requisiti oggettivi per operare sui fatti di causa.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale invocata per la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
il giudicato sostanziale opera entro i limiti oggettivi di causa petendi e petitum e copre il dedotto e il deducibile; non si estende a illeciti autonomi commessi in momenti diversi.
richiamato quale riflesso del giudicato formale cui si collega il giudicato sostanziale.
art. 5 della legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21
non è stata ritenuta norma idonea a fondare i limiti al transito contestati, perché riguarda le competenze/regolamenti comunali nell’esercizio degli autoservizi non di linea, non la specifica disciplina del transito in altro comune.
art. 5-bis della legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21
la Corte esclude che, per la data dei fatti, imponesse un obbligo vigente di preventiva comunicazione, alla luce della sospensione delle modifiche legislative e della permanenza della disciplina originaria.
art. 29, comma 1-quater, d.l. n. 207 del 2008
ha introdotto vincoli territoriali più stringenti per l’NCC, ma le relative disposizioni sono state sospese e poi considerate non abrogative della disciplina previgente.
richiamato come disposizione che ha sospeso l’efficacia delle modifiche introdotte dal d.l. n. 207 del 2008.
art. 23, comma 2, d.l. n. 78 del 2009
ha prorogato la sospensione dell’efficacia delle modifiche sulla disciplina NCC.
art. 5, comma 3, d.l. n. 194 del 2009
ulteriore proroga della sospensione delle modifiche normative.
art. 2, comma 3, d.l. n. 40 del 2010
come modificato, ha inciso sulla proroga della sospensione dell’efficacia della disciplina modificativa.
art. 9, comma 3, d.l. n. 244 del 2016
norma di interpretazione autentica richiamata per affermare che la sospensione dell’efficacia delle modifiche si è protratta e che la disciplina previgente non era abrogata.
art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 244 del 2016
richiamato come disposizione che ha sospeso la normativa fino al 31 gennaio 2017 secondo la prospettazione del ricorrente.
legge di conversione che ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2017.
art. 1, comma 1136, lett. b), L. n. 205 del 2017
ha confermato la sospensione dell’efficacia delle disposizioni per l’anno 2018.
art. 10-bis d.l. n. 135 del 2018
ha abrogato, dal 10 gennaio 2019, le disposizioni che avevano sospeso la disciplina modificativa, rendendo efficace la riforma dal 1 gennaio 2019.
art. 3 della legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21
"Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica..."
norma della disciplina originaria del NCC richiamata per affermare che il servizio è rivolto a utenza specifica e organizza lo stazionamento dei mezzi presso rimesse.
art. 11 della legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21
nella versione originaria, non prevedeva l’obbligo contestato di preventiva comunicazione per il transito in altri comuni.
art. 4 e ss. D.M. 10 marzo 2014, n. 55
invocato per la liquidazione delle spese di lite; motivo poi assorbito.
Massime di principio
- Il giudicato esterno opera solo entro i limiti oggettivi del precedente decisum: servono identità di petitum e causa petendi, e non basta che le violazioni siano analoghe o riconducibili alla stessa norma se riguardano fatti autonomi e distinti.
- In materia di noleggio con conducente, quando una riforma restrittiva sia rimasta sospesa per effetto di successive proroghe, la disciplina previgente non si considera abrogata se il legislatore ne ha solo differito l’efficacia; in tal caso, il giudice deve applicare la versione originaria della legge per i fatti compresi nel periodo di sospensione.
- Le limitazioni territoriali o gli obblighi di preventiva comunicazione in capo agli esercenti NCC non possono essere desunti in via estensiva da norme diverse da quelle specificamente disciplinanti il transito e l’accesso nel territorio comunale, se la sentenza non accerta anche l’esistenza e il contenuto del regolamento comunale pertinente.
- Quando la cassazione accoglie il motivo che investe la corretta ricostruzione del quadro normativo applicabile, restano assorbite le ulteriori censure che dipendono dall’esito di tale questione principale.
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