Cassazione Civile, Ordinanza n. 31964/2023 del 17/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto stipulato per l'automazione di alcuni servizi comunali. L'ente committente ha risolto il contratto per asseriti gravi inadempimenti, ritardi, vizi e carenze nell'esecuzione, e ha chiesto in giudizio penali e danni. L'appaltatrice, poi confluita per fusioni nella ricorrente, ha resistito chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento dell'inadempimento del committente e il pagamento di parte del corrispettivo e di oneri connessi alla mancata esecuzione del collaudo finale. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione di norme processuali e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la nullità della consulenza tecnica d'ufficio per indebita acquisizione di documenti da parte del c.t.u., e che l'eccezione fosse stata tempestivamente sollevata anche tramite le osservazioni del consulente di parte; 2) violazione degli artt. 2697 e 1458 c.c. e di norme processuali, contestando il rigetto della domanda riconvenzionale, sul presupposto che il contratto avesse natura di contratto ad esecuzione continuata o periodica, con conseguente inapplicabilità della retroattività piena della risoluzione, e che comunque andasse riconosciuta la restituzione per equivalente delle forniture non restituite dal committente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile, oltre che infondato nei passaggi decisivi, il secondo. Ha affermato che la nullità della consulenza tecnica d'ufficio per vizi relativi, come l'indebita acquisizione di documenti, deve essere eccepita dalla parte nella prima difesa utile dopo il deposito della relazione; le osservazioni del consulente di parte non valgono come rituale eccezione, perché il consulente di parte non ha i poteri processuali del difensore. Ha inoltre ribadito che il c.t.u. può acquisire documenti necessari allo svolgimento dell'incarico quando si tratti di elementi tecnici o fatti secondari, non di fatti principali posti a fondamento della domanda o delle eccezioni. Quanto al secondo motivo, ha condiviso la valutazione di merito della Corte territoriale sulla natura non periodica del contratto e ha rilevato la novità della pretesa di riqualificare la domanda come restitutoria per equivalente, coperta da giudicato interno. Ne è derivato il rigetto integrale del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere un errato riparto dell'onere probatorio; la Corte non accoglie la censura e conferma i limiti dei poteri del c.t.u. rispetto alla prova dei fatti principali
invocato dalla ricorrente nel primo motivo; la Corte lo cita nel contesto della doglianza ma non ravvisa violazioni
le nullità relative della consulenza tecnica devono essere eccepite nella prima difesa o istanza successiva al deposito della relazione, pena decadenza
richiamato dalla ricorrente in relazione ai termini di produzione documentale; la Corte esclude che il suo superamento incida sul regime della nullità della c.t.u.
delimita il raggio d'azione del c.t.u., che può acquisire elementi necessari a rispondere ai quesiti nei limiti dei fatti secondari e degli aspetti tecnici
il termine per eccepire la nullità decorre dal deposito della relazione di c.t.u., non dal successivo deposito delle valutazioni sintetiche del consulente
il consulente di parte può svolgere osservazioni tecniche, ma non ha lo ius postulandi per proporre rituali eccezioni di nullità
richiamato per affermare che il consulente di parte compie manifestazioni di scienza limitate al profilo tecnico e non attività tipiche del difensore
la Corte conferma che l'inestensibilità della risoluzione alle prestazioni già eseguite vale per i contratti a esecuzione continuata o periodica e non per il contratto in esame, qualificato come non periodico
invocato dalla ricorrente nel secondo motivo; la Corte non ravvisa violazione
invocato dalla ricorrente nel secondo motivo; la Corte non ravvisa violazione
invocato dalla ricorrente nel secondo motivo; la Corte non ravvisa violazione
invocato dalla ricorrente nel secondo motivo; la Corte non accoglie la censura
richiamato per il regime di nullità assoluta o da far valere in impugnazione quando il c.t.u. indaghi su temi estranei all'oggetto della domanda
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato ai fini del contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
impone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La nullità della consulenza tecnica d'ufficio che attenga a vizi relativi del procedimento è soggetta al regime dell'art. 157 c.p.c.: deve essere eccepita dalla parte nella prima difesa o istanza successiva al deposito della relazione, altrimenti si sana per decadenza.
- Le osservazioni del consulente tecnico di parte hanno natura di atto difensivo tecnico e non sostituiscono l'eccezione di nullità che spetta alla parte tramite il difensore; il consulente di parte non è titolare di poteri processuali di postulazione.
- Il consulente d'ufficio può acquisire documenti non prodotti dalle parti quando siano necessari a rispondere ai quesiti e riguardino elementi secondari o strettamente tecnici; non può invece supplire all'onere delle parti sui fatti principali costitutivi della domanda o delle eccezioni.
- La nullità della consulenza è rilevabile d'ufficio solo quando l'attività peritale travalichi i limiti della domanda e si fondi su fatti principali estranei al thema decidendum; in caso contrario opera il regime delle nullità relative.
- La qualificazione del contratto ai fini dell'art. 1458 c.c. è apprezzamento di merito: se il rapporto non è a esecuzione continuata o periodica, la risoluzione può produrre effetti restitutori pieni sulle prestazioni già eseguite.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta domande o diverse qualificazioni della pretesa che non siano state devolute al giudice di appello, pena l'inammissibilità per novità e la formazione del giudicato interno.
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