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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20194/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica della Guardia di Finanza, l'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una titolare di impresa individuale operante nel settore dei servizi funebri, contestando la sottofatturazione delle prestazioni rese nell'anno 2009 e rideterminando induttivamente reddito d'impresa, valore della produzione netta e volume d'affari ai fini IRPEF, IRAP e IVA. La CTP aveva respinto il ricorso, la CTR aveva poi parzialmente accolto l'appello della contribuente riducendo del 40% la maggiore imposta IRPEF e, in proporzione, le altre imposte, sanzioni e interessi. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, perché l'avviso sarebbe stato motivato solo per relationem al PVC e perché non sarebbero state allegate le dichiarazioni rese da terzi alla Guardia di Finanza e utilizzate a base dell'accertamento; 2) violazione degli artt. 54 e 55 del D.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., perché la CTR avrebbe rideterminato in via equitativa i maggiori ricavi non dichiarati pur avendo escluso la sussistenza dei presupposti per un accertamento induttivo.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i due motivi, perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369 c.p.c. La ricorrente aveva depositato solo una copia 'uso studio' della sentenza impugnata, priva di attestazione di conformità all'originale; tale mancanza integra improcedibilità secondo il consolidato orientamento richiamato. La Corte ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    il ricorso per cassazione è improcedibile se non viene depositata, nel termine, copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, ove esistente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    richiamato come parametro della censura relativa alla motivazione dell'avviso di accertamento per relationem e alla mancata allegazione di atti presupposti.

  • artt. 54 e 55 D.P.R. n. 633/1972

    richiamati dai motivi in tema di accertamento e rideterminazione dei ricavi/volume d'affari.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati dai motivi per contestare l'uso delle presunzioni nell'accertamento dei maggiori ricavi.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    in caso di esito sfavorevole del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    norma che ha inserito nel T.U. spese di giustizia il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 2

    richiamato nel provvedimento impositivo quale base dell'accertamento induttivo puro.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato è un onere processuale essenziale: il deposito di una semplice copia 'uso studio' priva di attestazione di conformità comporta improcedibilità del ricorso.
  • L'improcedibilità per mancato deposito della copia autentica è rilevabile d'ufficio dalla Corte anche in assenza di contestazione della controparte.
  • La motivazione dell'avviso per relationem e la mancata allegazione di atti richiamati possono costituire vizi deducibili, ma restano assorbiti se il ricorso per cassazione è improcedibile per un vizio processuale preliminare.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la parte ricorrente soccombente è condannata alle spese e, se dovuto, è tenuta all'ulteriore contributo unificato.
  • L'onere di produrre in cassazione la documentazione richiesta dalle norme processuali grava sulla parte ricorrente e non può essere surrogato da mere copie non autentiche.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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