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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05432/2025 del 01/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento di un lavoratore già dipendente di ANAS s.p.a. alle dipendenze del Ministero, con conseguente questione sulla composizione dell'assegno ad personam spettante al momento del passaggio. Il lavoratore chiedeva che nell'assegno fossero ricomprese le voci retributive da lui percepite in precedenza, in particolare il premio di produzione e l'indennità di rischio; in via incidentale chiedeva anche il riconoscimento, sempre nell'assegno ad personam, dei premi per assicurazione sanitaria integrativa. Il Tribunale aveva accolto la domanda solo quanto al premio di produzione e all'indennità di rischio; la Corte d'appello aveva confermato tale decisione, respingendo sia l'appello principale del Ministero sia quello incidentale del lavoratore. In cassazione il Ministero ha proposto due motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 36, comma 5, d.l. 98/2011 e dell'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto la sussistenza dell'identità di mansioni tra quelle svolte presso ANAS e quelle svolte presso il Ministero e che non fosse stato assolto l'onere di allegazione/prova sulla continuità delle mansioni al momento del trasferimento; (2) violazione dell'art. 1, comma 226, l. 266/2005, assumendo che le voci accessorie escluse dalla retribuzione fissa possano essere riconosciute solo se presentino carattere sostanzialmente fisso e continuativo. Il controricorrente ha rinunciato al ricorso incidentale, con cui censurava il mancato riconoscimento dell'assistenza sanitaria integrativa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale del Ministero. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello sia quanto alla ripartizione dell'onere della prova e al principio di non contestazione, sia quanto all'applicazione dell'art. 36, comma 5, d.l. 98/2011: la distinzione rilevante non è formale tra "retribuzione fissa" e "variabile", ma sostanziale tra trattamento fondamentale e accessorio; tuttavia, in fattispecie come quella in esame, le voci di premio di produzione e indennità di rischio possono essere incluse nell'assegno ad personam se risultano fisse e continuative in relazione alla posizione del dipendente nell'organizzazione dell'ente. Il secondo motivo è stato respinto anche perché la disciplina pertinente è quella dell'art. 36, comma 5, d.l. 98/2011, norma successiva e speciale rispetto alla disposizione invocata dal Ministero. Quanto al ricorso incidentale, la rinuncia ritualmente depositata ha determinato l'estinzione del relativo giudizio. Le spese del giudizio incidentale sono state compensate; non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato per il Ministero, trattandosi di amministrazione pubblica non tenuta al relativo versamento.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    viene richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ritiene corretta la valutazione del giudice di merito sulla prova e sulla non contestazione.

  • art. 36, comma 5, d.l. n. 98/2011

    è la norma decisiva: disciplina l'assegno ad personam nel passaggio del personale e va letta in coerenza con la distinzione sostanziale tra trattamento fondamentale e accessorio; non basta la classificazione formale della voce retributiva, occorre verificare se essa sia certa nell'an e nel quantum e fissa e continuativa in relazione alla posizione del dipendente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro di ammissibilità/formulazione dei motivi di ricorso per cassazione invocato dal Ministero.

  • art. 77 CCNL ANAS 2002/2005

    la distinzione tra retribuzione fissa e variabile non è considerata dirimente in sé; va valutata insieme alla concreta natura dell'emolumento e alla sua stabilità nella posizione del dipendente.

  • art. 1, comma 226, l. n. 266/2005

    la Corte esclude la sua applicazione diretta perché la materia è regolata immediatamente e in via speciale dall'art. 36, comma 5, d.l. 98/2011, quale lex posterior specialis.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    richiamato per affermare la correttezza della valutazione del principio di non contestazione da parte del giudice di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il motivo del Ministero è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché non trascrive le allegazioni e le contestazioni rilevanti.

  • art. 390 c.p.c.

    regola la rinuncia al ricorso per cassazione; la rinuncia al ricorso incidentale è stata ritenuta rituale.

  • art. 391 c.p.c.

    consente la declaratoria di estinzione del giudizio incidentale a seguito di rinuncia rituale non accettata dalla controparte.

  • art. 391, comma 2, c.p.c.

    è richiamato per la regolazione delle spese del giudizio incidentale in caso di rinuncia.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    la Corte afferma che non si applica al Ministero, in quanto amministrazione pubblica non tenuta al versamento del contributo unificato; inoltre non si applica in caso di rinuncia al ricorso incidentale, essendo norma di stretta interpretazione.

  • l. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    è la norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato, richiamato ai fini della sua inapplicabilità nel caso di specie.

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    viene usato come chiave interpretativa della distinzione tra trattamento fondamentale e accessorio nel pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 45, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

    individua le componenti accessorie collegate a performance, attività disagiate, pericolose o dannose per la salute; la Corte lo richiama per spiegare il criterio sostanziale di distinzione.

  • art. 3, comma 57, l. n. 537/1993

    è indicato come disposizione poi interpretata autenticamente dalla norma speciale successiva, che però è quella applicabile direttamente alla controversia.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, ai fini dell'assegno ad personam conseguente al passaggio di personale tra amministrazioni, la distinzione rilevante non è quella meramente nominale tra "retribuzione fissa" e "retribuzione variabile", ma quella sostanziale tra trattamento fondamentale e trattamento accessorio.
  • Una voce retributiva può entrare stabilmente nell'assegno personale anche se formalmente qualificata come accessoria, quando sia certa nell'an e nel quantum e risulti fissa e continuativa in relazione alla posizione effettivamente ricoperta dal dipendente nell'organizzazione dell'ente di provenienza.
  • In cassazione, il motivo che censura l'accertamento di fatto sul punto della continuità delle mansioni o della non contestazione deve essere autosufficiente: occorre trascrivere almeno le allegazioni e le contestazioni decisive, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Quando una disciplina speciale e successiva regola direttamente la materia controversa, non è necessario né consentito spostare la soluzione su una norma precedente o su una diversa norma di interpretazione autentica non riferibile alla fattispecie.
  • La rinuncia rituale al ricorso incidentale determina l'estinzione del relativo giudizio; le spese seguono la disciplina speciale applicabile alla rinuncia, e la norma sul raddoppio del contributo unificato non si estende oltre i casi espressamente previsti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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