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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01549/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Due contribuenti avevano ricevuto distinti avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate di Bergamo in relazione allo stesso atto notarile di compravendita del 19 febbraio 2009, con cui avevano ceduto in quote diverse un compendio immobiliare con annessa area urbana alla società acquirente. L'Ufficio riteneva che l'operazione avesse in realtà ad oggetto un'area edificabile, o comunque un bene assimilabile a terreno edificabile perché concernente un fabbricato abusivo da demolire e ricostruire, e perciò contestava una plusvalenza tassabile ai sensi degli artt. 67 e 68 del d.P.R. 917/1986, nonché la relativa tassazione separata. Le contribuenti impugnavano gli atti davanti alla Commissione provinciale, che dava loro ragione; in appello la Commissione tributaria regionale ribaltava l'esito, accogliendo l'impostazione dell'Ufficio. In Cassazione una contribuente deduceva, tra l'altro, omessa pronuncia e carenza di motivazione, oltre alla violazione delle norme sul reddito diverso perché la cessione riguardava un fabbricato e non un'area edificabile; l'altra ricorrente lamentava vizi motivazionali, omesso esame del fatto decisivo che il contratto aveva ad oggetto un compendio immobiliare e non un terreno edificabile, violazione dell'art. 67 d.P.R. 917/1986 e omessa pronuncia sulla disapplicazione delle sanzioni. Nel frattempo entrambe depositavano documenti attestanti che l'Agenzia aveva annullato in autotutela gli avvisi e disposto lo sgravio del ruolo, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto della documentazione depositata ex art. 372 c.p.c. e ha dichiarato che, nelle more, l'Agenzia delle Entrate aveva annullato integralmente in autotutela entrambi gli avvisi di accertamento e disposto lo sgravio del ruolo. Da ciò ha fatto discendere il venir meno dell'interesse all'impugnazione per entrambe le ricorrenti, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere ed estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46, comma 1, d.lgs. 546/1992. Quanto alle spese, le ha integralmente compensate in ragione del comportamento leale e tempestivo dell'Amministrazione, che aveva eliminato gli atti prima della definizione del giudizio di legittimità, e ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    ratione temporis applicabile

    consente il deposito in Cassazione di documenti che provino la cessazione della materia del contendere, poiché incidenti sull'ammissibilità del ricorso e sul venir meno dell'interesse all'impugnazione.

  • art. 46, comma 1, d.lgs. 546/1992

    contempla l'ipotesi dell'estinzione (parziale o totale) del giudizio nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere

    la sopravvenuta eliminazione integrale degli avvisi di accertamento determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio tributario.

  • art. 15, comma 1, d.lgs. 546/1992

    viene richiamato per la regolazione delle spese secondo una valutazione complessiva della lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    non si applica l'ulteriore contributo unificato quando il giudizio si definisce per cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo, perché tale ipotesi esula dalla previsione normativa interpretata restrittivamente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato solo per il parametro del contributo unificato aggiuntivo, non dovuto nel caso deciso.

  • art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 917/1986

    è la norma sostanziale invocata negli avvisi di accertamento; la Corte richiama l'orientamento restrittivo secondo cui riguarda i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e non estende automaticamente la tassazione alla cessione di fabbricati da demolire.

  • art. 68 d.P.R. 917/1986

    norma richiamata per la determinazione della plusvalenza tassabile nei redditi diversi.

  • art. 17, comma 1, lett. g-bis, d.P.R. 917/1986

    richiamato per la tassazione separata della plusvalenza contestata.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato come parametro del vizio di omessa pronuncia.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per la carenza di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 36, n. 4, d.lgs. 546/1992

    richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 23 Cost.

    invocato per sostenere la necessità di una interpretazione strettamente legale dei presupposti impositivi.

  • art. 12 preleggi c.c.

    invocato a sostegno dell'interpretazione letterale e non estensiva delle norme fiscali.

  • art. 10-bis L. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente per contestare l'operazione interpretativa dell'Ufficio.

  • art. 8 d.lgs. 546/1992

    richiamato in relazione alla richiesta di disapplicazione delle sanzioni per la sussistenza dell'esimente.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    indica i vizi dedotti nei ricorsi per cassazione: violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

Massime di principio

  • Se, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, l'atto impositivo viene annullato integralmente in autotutela e viene eliminato il relativo debito, viene meno l'interesse all'impugnazione e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • In Cassazione è ammissibile il deposito di documenti sopravvenuti che dimostrino la cessazione della materia del contendere, perché incidono sull'ammissibilità del ricorso e sulla permanenza dell'interesse a coltivarlo.
  • L'annullamento totale dell'avviso di accertamento comporta l'estinzione del giudizio tributario anche quando il processo abbia già superato i gradi di merito.
  • In tema di spese, la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere non impone automaticamente la compensazione: la regolazione va effettuata alla luce della condotta complessiva delle parti, potendosi valorizzare il comportamento leale e tempestivo dell'Amministrazione che abbia spontaneamente rimosso l'atto impugnato.
  • L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il processo si estingue per cessazione della materia del contendere, poiché tale definizione non rientra tra le ipotesi tipizzate dalla disciplina sul raddoppio del contributo.
  • La disciplina dell'art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 917/1986 è interpretata in senso restrittivo e riguarda i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, non potendo essere automaticamente estesa alla cessione di un fabbricato solo perché destinato alla demolizione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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