Cassazione Civile, Ordinanza n. 30988/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha esaminato i motivi di ricorso dell'Agenzia perché ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio per difetto di litisconsorzio necessario sin dal primo grado. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi, in diversa composizione, perché rinnovi il giudizio con la partecipazione della società e di tutti i soci litisconsorti necessari.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale su una società in accomandita semplice operante nel commercio di ortofrutticoli, l'Amministrazione aveva contestato un maggior reddito d'impresa per l'anno 2006 e aveva notificato al socio un avviso di accertamento per reddito di partecipazione ai fini Irpef. Il socio aveva impugnato l'atto sostenendo l'insussistenza del maggior reddito societario; la CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia deduceva, con due motivi ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 21, comma 4, d.P.R. n. 633/1972, lamentando che la CTR avesse erroneamente escluso la prova presuntiva del maggior reddito, nonché la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 per l'erronea valutazione della prova presuntiva fornita dall'Ufficio. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare di contraddittorio: nella lite su redditi di società di persone e soci, il giudizio è inscindibile e devono partecipare società e tutti i soci, salvo questioni personali; nel caso concreto il giudizio di merito si era svolto senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
primo motivo; secondo motivo
La censura in cassazione era formulata per violazione di legge, ma la Corte non ha esaminato nel merito le doglianze per il preliminare vizio di contraddittorio.
Richiamato come norma asseritamente violata dall'Ufficio in tema di riparto dell'onere della prova del maggior reddito.
art. 21, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972
Norma invocata dalla ricorrente a sostegno della censura sulla prova presuntiva dell'accertamento.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Norma richiamata per contestare la valutazione della prova presuntiva nell'accertamento dei redditi.
Fondamento dell'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e della conseguente imputazione automatica ai soci.
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
Impone l'integrazione del contraddittorio nel processo tributario quando la controversia riguarda rapporti inscindibili tra società e soci.
Cass. Sez. Un. n. 14815 del 2008
Richiamata per il principio secondo cui il giudizio sui redditi di società di persone è inscindibile e soggetto a litisconsorzio necessario tra società e soci.
Cass. n. 15116 del 2018
Richiamata a conferma della rilevabilità d'ufficio del difetto di contraddittorio e della nullità del giudizio celebrato senza tutti i litisconsorti necessari.
Massime di principio
- Nelle controversie relative all'accertamento dei redditi di società di persone e alla conseguente imputazione per trasparenza ai soci, il rapporto processuale è inscindibile: società e tutti i soci devono partecipare al giudizio come litisconsorti necessari.
- Se il giudizio tributario su redditi di società di persone si svolge senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, la nullità è assoluta ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, anche in cassazione.
- La rilevazione del difetto di contraddittorio assorbe l'esame dei motivi di ricorso attinenti al merito dell'accertamento o alla valutazione delle presunzioni.
- Il principio del litisconsorzio necessario può non operare solo quando vengano dedotte questioni personali, come la qualità di socio, la decadenza dal potere di accertamento o la ripartizione interna del reddito tra soci.
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