Cassazione Civile, Ordinanza n. 30948/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento sintetico confermato in appello dalla CTR. Il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza regionale. Successivamente aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite tributaria ex L. 197/2022. L'Agenzia aveva però respinto la domanda perché, essendo l'Ufficio risultato soccombente solo in primo grado, la definizione andava calcolata sul 100% del valore della controversia e non sul 40% indicato dal contribuente. Nonostante ciò, con decreto presidenziale era stata dichiarata l'estinzione del giudizio di cassazione sul presupposto della intervenuta definizione agevolata. Il contribuente ha quindi chiesto la revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto revocatorio: il decreto avrebbe ignorato che era stato emesso un provvedimento di diniego della definizione agevolata, sicché la lite non poteva ritenersi definita e il processo non avrebbe potuto essere dichiarato estinto. L'Agenzia ha resistito eccependo l'inammissibilità del rimedio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che il decreto presidenziale di estinzione era stato comunicato e che entrambe le parti avevano tempestivamente presentato istanza di fissazione dell'udienza entro dieci giorni, istanza che, secondo la disciplina dell'art. 391 c.p.c. e la giurisprudenza richiamata, impedisce il consolidarsi del decreto e quindi fa venire meno il presupposto della revocazione. Ha inoltre osservato che la revocazione straordinaria ex art. 391-bis c.p.c. non era proponibile nel quadro fattuale dedotto dal ricorrente. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna alle spese e applicazione del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Richiamato come base dei motivi del ricorso originario per cassazione avverso la sentenza della CTR.
art. 1, commi 186-202, L. 197/2022
Disciplina la definizione agevolata della controversia tributaria; il diniego dell'Agenzia escludeva la validità della definizione invocata dal contribuente.
art. 1, comma 200, L. 197/2022
Il diniego della definizione è rilevante ai fini dell'assenza di perfezionamento della definizione agevolata.
art. 1, comma 201, L. 197/2022
Prevede che il diniego della definizione costituisca motivo di revocazione del provvedimento di estinzione; la Corte richiama il precedente del 2025 sulla c.d. revocazione condonistica.
È mezzo di impugnazione straordinaria, utilizzabile solo nei limiti propri della revocazione; nel caso concreto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato per l'errore di fatto revocatorio dedotto dal ricorrente.
Il decreto presidenziale di estinzione è emesso ai sensi di tale norma; la Corte ribadisce che esso non si consolida se entro dieci giorni viene chiesta la fissazione dell'udienza.
Richiamato per la memoria depositata dal ricorrente nel termine assegnato.
Richiamato come base generale della possibile rimessione in termini, in relazione al termine perentorio di dieci giorni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento di cassazione, il decreto presidenziale di estinzione non si consolida se, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione, una delle parti deposita istanza di fissazione dell'udienza: tale istanza ha natura meramente sollecitatoria e impedisce il venir meno del giudizio in forma definitiva.
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. presuppone un provvedimento di estinzione divenuto definitivo; se il decreto è stato tempestivamente portato all'attenzione del Collegio tramite istanza di fissazione dell'udienza, il rimedio revocatorio è inammissibile per difetto del relativo presupposto.
- In tema di definizione agevolata delle liti tributarie, il diniego dell'Agenzia rileva come elemento ostativo al perfezionamento della definizione e, ove ricorrano i presupposti di legge, può costituire motivo di revocazione del decreto che abbia dichiarato estinto il giudizio.
- La revocazione per errore di fatto non può essere utilizzata per aggirare la disciplina speciale del procedimento di cassazione quando il provvedimento impugnato non abbia acquisito stabilità processuale.
- La rinuncia al ricorso per cassazione non tollera condizioni: una rinuncia formulata in via subordinata o condizionata è priva di efficacia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30937/2025 del 26/11/2025
- ordinanza_civile · 26 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30947/2025 del 26/11/2025
- ordinanza_civile · 26 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30950/2025 del 26/11/2025
- ordinanza_civile · 26 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30952/2025 del 26/11/2025
- ordinanza_civile · 26 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30953/2025 del 26/11/2025
- ordinanza_civile · 26 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30954/2025 del 26/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →