Cassazione Civile, Ordinanza n. 30950/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La società aveva acquistato nel 2011 un impianto fotovoltaico e aveva chiesto di cumulare la tariffa incentivante prevista dal quarto conto energia con la detassazione ambientale di cui all'art. 6 della legge n. 388 del 2000. Dopo un primo orientamento favorevole, aveva presentato dichiarazioni integrative per recuperare il beneficio fiscale; per l'anno d'imposta 2015 l'Ufficio aveva recuperato il credito d'imposta esposto nella dichiarazione integrativa e notificato una cartella di pagamento. La CTR aveva ritenuto legittimo il recupero e non aveva dichiarato l'estinzione del giudizio. In Cassazione la società aveva proposto quattro motivi di ricorso, ma la difesa erariale ha poi chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rappresentando che l'Agenzia aveva annullato in autotutela l'atto impugnato e sgravato la partita di ruolo, a seguito del perfezionamento della definizione agevolata prevista dall'art. 36 del d.l. n. 124 del 2019.
La decisione
La Corte ha preso atto della regolare conclusione della procedura di definizione agevolata e dell'annullamento in autotutela della cartella di pagamento. Ha quindi dichiarato che non occorreva esaminare i motivi di ricorso nel merito e ha compensato integralmente le spese. Inoltre ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, richiamando la natura eccezionale e sanzionatoria della relativa previsione e la sua riferibilità ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
comma 1, comma 2, comma 3, comma 4
ha introdotto il divieto di cumulo tra gli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici e la detassazione ambientale, ma ha consentito al contribuente di mantenere le tariffe incentivanti pagando una somma calcolata sulla variazione in diminuzione e presentando apposita comunicazione con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti; l'estinzione del giudizio è subordinata al perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione dei pagamenti
ha convertito con modificazioni il d.l. n. 124 del 2019
disciplina la detassazione per investimenti ambientali, richiamata come beneficio fiscale oggetto del divieto di cumulo
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
nelle definizioni delle pendenze tributarie previste dalla legge, le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate
richiamato per valorizzare il comportamento processuale leale della parte resistente nel dare atto della definizione della procedura e dell'annullamento dell'atto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, attesa la natura eccezionale e sanzionatoria della previsione
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato solo quale parametro del contributo unificato base
Massime di principio
- Quando la definizione agevolata prevista dalla legge risulta regolarmente perfezionata e l'atto impositivo viene annullato in autotutela, il giudizio può essere dichiarato estinto senza esame del merito dei motivi di ricorso.
- L'estinzione del giudizio tributario per definizione della pendenza presuppone la produzione della documentazione attestante il pagamento e il rispetto degli adempimenti formali richiesti dalla disciplina speciale.
- La compensazione delle spese è coerente con le regole speciali previste per le definizioni delle pendenze tributarie e con un comportamento processuale leale dell'Amministrazione.
- L'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere esteso al di fuori dei casi tassativi previsti dalla legge.
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