Cassazione Civile, Ordinanza n. 30953/2025 del 26/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente riscossore e amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva impugnato davanti al giudice tributario un’intimazione di pagamento per un importo rilevante e le cartelle presupposte, deducendo vizi di notifica delle cartelle, nullità dell’intimazione per difetto di motivazione e di sottoscrizione, illegittimità dell’atto esecutivo per mancata previa notifica delle cartelle, nonché vizi del ruolo e mancata sottoscrizione dello stesso, con richiesta di accertare anche la prescrizione del credito erariale. Il primo giudice aveva accolto solo in parte il ricorso, annullando l’intimazione di pagamento per nullità della notifica via PEC e confermando la validità della notifica delle cartelle. In appello la contribuente aveva chiesto di estendere l’invalidità anche alle cartelle; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva proposto appello incidentale sulla validità della notifica dell’intimazione via PEC. La CTR aveva però ritenuto non ritualmente costituita l’AdER, escluso l’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e deciso nel merito dichiarando inesistente la notifica dell’intimazione e nulle le cartelle notificate via PEC e quelle sottostanti notificate via posta. In cassazione le amministrazioni hanno dedotto violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, degli artt. 4, 6 e 45 d.lgs. 68/2005 e dell’art. 156 c.p.c., censurando la statuizione sulla notifica dell’intimazione di pagamento.
La decisione
La Corte ha rilevato d’ufficio la nullità del giudizio di appello per difetto di integrità del contraddittorio, poiché l’appello non era stato notificato all’Agenzia delle Entrate, che era stata parte del primo grado, e il giudice di appello non aveva disposto l’integrazione ex art. 331 c.p.c. La sentenza della CTR è stata quindi dichiarata nulla insieme all’intero giudizio di secondo grado. La causa è stata rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, affinché provveda all’integrazione del contraddittorio e decida nuovamente, anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte non è entrata nel merito dei motivi relativi alla validità della notifica via PEC, poiché il vizio processuale ha assorbito ogni ulteriore questione.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
Richiamato nei motivi di ricorso per contestare la statuizione della CTR sulla notifica dell’intimazione di pagamento via PEC; la Corte non decide nel merito della sua applicazione perché assorbe il vizio processuale del contraddittorio non integro.
art. 11 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla CTR per escludere la rituale costituzione dell’AdER con difensore esterno; la Corte non conferma tale impostazione, poiché dichiara la nullità del giudizio di appello per mancata integrazione del contraddittorio.
art. 14 d.lgs. n. 546/1992
È richiamato nel ragionamento sulla configurabilità dell’intervento adesivo dipendente e sulla inscindibilità della causa ai fini dell’appello.
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
Le Sezioni Unite sono richiamate per ribadire che la sua disciplina va coordinata con gli artt. 331 e 332 c.p.c. quando l’impugnazione non sia proposta nei confronti di tutte le parti del primo grado.
art. 156 c.p.c.
Invocato nel ricorso per cassazione come norma violata in relazione alla validità degli atti processuali e delle notifiche.
art. 331 c.p.c.
Applicato quale norma che impone l’integrazione del contraddittorio in appello nelle cause inscindibili o dipendenti quando non tutte le parti del primo grado siano state evocate nel gravame; la mancata integrazione comporta nullità dell’intero giudizio di secondo grado e della sentenza.
art. 30, co. 1, n. 3 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso insieme all’art. 156 c.p.c., senza autonoma decisione di merito da parte della Corte.
art. 4 d.lgs. n. 68/2005
Richiamato nel motivo di ricorso; non è oggetto di autonoma interpretazione nel dispositivo, essendo assorbito dal rilievo della nullità processuale.
art. 6 d.lgs. n. 68/2005
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non si pronuncia nel merito della sua applicazione.
art. 45 d.lgs. n. 68/2005
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non entra nel merito della norma.
Massime di principio
- Quando in primo grado hanno partecipato sia l’ente impositore sia l’agente della riscossione e l’appello investe, oltre alla pretesa tributaria, anche vizi propri degli atti della riscossione o della cartella, in appello si configura un litisconsorzio processuale che impone l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. se il gravame non è proposto nei confronti di tutte le parti del primo grado.
- La mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell’intero secondo grado e della sentenza che lo conclude; tale vizio è rilevabile d’ufficio anche in cassazione.
- Nei giudizi tributari con impugnazione di atti esattivi e cartelle, la presenza in primo grado di più soggetti legittimati passivi può rendere inscindibile la causa in fase di gravame, con conseguente necessità di evocare tutti i partecipanti al primo giudizio per evitare decisioni potenzialmente contrastanti.
- Quando emerge un vizio processuale rilevabile d’ufficio e assorbente, la Corte di cassazione non esamina le censure di merito sugli atti impugnati, ma rimette la causa al giudice di appello per la regolarizzazione del contraddittorio e la nuova decisione.
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