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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30947/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia origina da due cartelle di pagamento notificate a una contribuente quale erede di un de cuius, per il recupero di imposte non versate relative agli anni 2005 e 2006. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato le cartelle ritenendo tardiva la notifica alla contribuente, e la CTR aveva confermato l’annullamento, aggiungendo il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la tempestiva notifica delle cartelle ad altri coeredi coobbligati solidali fosse sufficiente a evitare la decadenza di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, anche nei confronti della ricorrente. Successivamente la contribuente ha impugnato i provvedimenti di diniego della definizione agevolata, deducendo che l’Agenzia non potesse dirsi vittoriosa nel giudizio di appello e che, quindi, la lite fosse definibile con il pagamento del 5% del valore ai sensi della legge n. 197 del 2022. La Cassazione ha esaminato preliminarmente i ricorsi avverso i dinieghi di definizione agevolata, ritenendoli inammissibili per difetto di specificità e comunque infondati, perché il comma 190 della legge richiede la soccombenza dell’Agenzia in tutti i precedenti gradi di merito e nel caso concreto tale presupposto non ricorreva, essendo stata la CTR favorevole all’Agenzia quanto al difetto di legittimazione passiva. Esaminato poi il ricorso dell’agente della riscossione, la Corte ha ritenuto fondato il motivo: per l’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 la notifica della cartella a uno dei coobbligati impedisce la decadenza anche verso gli altri, trattandosi di un unico ruolo e di un termine alternativo riferito al debitore o al coobbligato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente contro le cartelle e compensando integralmente le spese in ragione del consolidarsi successivo della giurisprudenza sul punto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili e comunque infondati i ricorsi della contribuente contro i dinieghi di definizione agevolata, confermando che l’Agenzia delle entrate non era soccombente in tutti i gradi precedenti e quindi non poteva applicarsi il regime di definizione al 5%. Ha poi accolto il ricorso dell’agente della riscossione, cassando la sentenza della CTR nella parte relativa all’annullamento delle cartelle per tardività e decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c. con il rigetto del ricorso originario della contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    La notifica della cartella può essere effettuata alternativamente al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato; la tempestiva notifica a uno dei condebitori impedisce la decadenza dell’amministrazione anche verso gli altri.

  • art. 1310 c.c.

    La norma, riferita alla prescrizione, non è applicabile in via diretta alla decadenza; tuttavia, nel sistema tributario, prevale la specialità della disciplina procedimentale che consente di considerare sufficiente la notifica a uno dei coobbligati per evitare la decadenza.

  • art. 2966 c.c.

    La decadenza può essere impedita solo dall’atto previsto dalla legge; nel caso concreto tale atto è stato individuato nella notifica della cartella a uno dei coobbligati.

  • art. 2967 c.c.

    Richiamato a sostegno della disciplina della decadenza e della rilevanza dell’atto previsto dalla legge per evitarne il verificarsi.

  • art. 1, comma 186, L. n. 197 del 2022

    Le controversie tributarie pendenti in Cassazione possono essere definite con il pagamento del valore della controversia quando l’Agenzia delle entrate sia parte del giudizio.

  • art. 1, comma 190, L. n. 197 del 2022

    La definizione con il pagamento del 5% del valore è consentita solo se l’Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

  • art. 1, comma 198, L. n. 197 del 2022

    Richiamato in relazione alla dichiarazione di estinzione del giudizio per definizione agevolata, poi ritenuta priva di efficacia per effetto delle richieste di fissazione dell’udienza.

  • art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023

    Richiamato con riferimento all’elenco trasmesso dall’Agenzia e alla verifica della definizione delle controversie.

  • art. 391, comma 3, c.p.c.

    Consente alle parti di chiedere la fissazione dell’udienza dopo il decreto presidenziale di estinzione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso per cassazione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso la causa nel merito rigettando il ricorso introduttivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

Massime di principio

  • In tema di riscossione tributaria, la notifica tempestiva della cartella di pagamento a uno solo dei coobbligati solidali impedisce la decadenza dell’ente impositore anche nei confronti degli altri coobbligati, quando la disciplina applicabile preveda alternativamente la notifica al debitore o al coobbligato.
  • La decadenza tributaria va letta secondo la specialità della disciplina pubblicistica: l’atto previsto dalla legge, se validamente compiuto verso uno dei destinatari individuati dalla norma, è idoneo a conservare il potere dell’amministrazione anche verso gli altri condebitori.
  • Ai fini della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione, la riduzione al 5% del valore della lite presuppone che l’Agenzia fiscale sia risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di merito; una soccombenza solo processuale o un difetto di legittimazione passiva riconosciuto dal giudice d’appello non bastano, se la decisione non integra una complessiva soccombenza dell’ente secondo il testo della norma.
  • Nel ricorso per cassazione, il requisito di specificità impone di indicare con chiarezza gli elementi necessari a comprendere l’oggetto della censura senza che la Corte debba ricercarli autonomamente negli atti di causa.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

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