Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30937/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia riguardasse una procedura concorsuale per l'assunzione di dipendenti pubblici, con valutazione comparativa dei candidati e formazione di una graduatoria finale. Ha quindi accolto il regolamento di giurisdizione proposto dalle amministrazioni e ha rimesso la causa al giudice amministrativo, anche per le spese del regolamento.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un docente precario aveva adito il giudice del lavoro chiedendo, in via cautelare e poi nel merito, la correzione della graduatoria finale di una procedura concorsuale straordinaria per l'immissione in ruolo in una classe di concorso musicale nella regione Sardegna. Deduceva che alcuni titoli allegati alla domanda non erano stati valutati correttamente e che, se considerati, gli avrebbero attribuito un punteggio sufficiente per collocarlo tra i vincitori. Il Ministero e l'Ufficio scolastico regionale avevano eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia atteneva a una procedura concorsuale per l'assunzione e quindi rientrava nella giurisdizione amministrativa. Con il ricorso per regolamento di giurisdizione hanno insistito su tale tesi, richiamando la natura pubblicistica della valutazione dei titoli e della formazione della graduatoria finale, nonché l'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001. La Corte ha anzitutto ritenuto ammissibile il regolamento, poiché al momento della proposizione era già pendente il giudizio di merito, e ha poi qualificato la domanda come contestazione della correttezza della valutazione comparativa dei candidati e della formazione della graduatoria in una procedura concorsuale aperta all'esterno e finalizzata alla costituzione ex novo del rapporto di lavoro.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    consente il regolamento preventivo di giurisdizione; nel caso concreto il ricorso è stato ritenuto proponibile perché il giudizio di merito era già pendente al momento della proposizione.

  • art. 700 c.p.c.

    il provvedimento cautelare d'urgenza è stato ritenuto privo di stabilità e non decisivo sulla giurisdizione; la sua pronuncia non preclude il regolamento di giurisdizione quando pende il merito.

  • art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001

    attribuisce al giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della PA, comprese quelle sull'assunzione, salvo il limite delle controversie concorsuali.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001

    riserva al giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti pubblici.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato per distinguere le progressioni interne e le mere progressioni economiche o funzionali, devolute al giudice ordinario, dalle procedure concorsuali per nuove assunzioni.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001

    è richiamato per ribadire che nelle progressioni interne l'amministrazione agisce con poteri e capacità del datore di lavoro privato.

  • art. 1, comma 1-bis, legge n. 241 del 1990

    è evocato per qualificare come privatistica l'attività non autoritativa dell'amministrazione nelle progressioni interne.

  • art. 59, comma 9-bis, d.l. n. 73 del 2021

    individua la base normativa della procedura concorsuale straordinaria alla quale il candidato aveva partecipato.

  • d.l. n. 23 del 2021

    richiamato nel testo come fonte della disciplina della procedura concorsuale; la citazione appare nel provvedimento con riferimento alla normativa che regola la selezione.

  • d.m. n. 108 del 2022

    richiamato come atto attuativo della procedura concorsuale straordinaria.

  • D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022

    atto indittivo della procedura concorsuale straordinaria oggetto di contestazione.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a procedure concorsuali per l'assunzione di dipendenti pubblici, la giurisdizione dipende dal petitum sostanziale e dalla natura della posizione dedotta, non dalla qualificazione formale data dalla parte all'azione.
  • Se la domanda contesta la valutazione comparativa dei candidati, l'attribuzione del punteggio ai titoli e la corretta formazione della graduatoria finale di un concorso pubblico aperto all'esterno, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
  • La giurisdizione ordinaria sulle controversie di lavoro pubblico contrattualizzato incontra un limite espresso nelle controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione, che restano devolute al giudice amministrativo.
  • Le progressioni interne o economiche all'interno della stessa area o categoria, quando non comportano una novazione oggettiva del rapporto, appartengono in via tendenziale alla giurisdizione ordinaria; diverso è il caso delle procedure dirette alla costituzione ex novo del rapporto di lavoro.
  • Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche se il giudice cautelare abbia già affrontato la questione di giurisdizione, purché al momento della proposizione sia pendente il giudizio di merito e sussista un interesse concreto e attuale alla sua definizione.
  • I provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c. non hanno carattere decisorio e definitivo sulla giurisdizione e non precludono, di regola, la proposizione del regolamento di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.