Sentenza del 22/10/2019 n. 26897 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava l'avviso di recupero del credito d'imposta previsto dalla legge n. 388/2000 per investimenti in aree svantaggiate, utilizzato in compensazione negli anni 2008, 2009 e 2010. Sosteneva, tra l'altro, l'irregolarità della notificazione, l'insufficiente motivazione dell'atto, la doppia imposizione, la necessità di una riscossione frazionata e l'illegittimità costituzionale della legge n. 244/2007, articolo 1, comma 65. L'Amministrazione aveva disconosciuto il credito per mancanza dei presupposti, decadenza dal beneficio e mancato completamento o inutilizzabilità degli investimenti nei termini previsti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto regolare la notifica diretta dell'avviso tramite servizio postale, senza necessità di relata, firma o numero cronologico propri della notifica tramite ufficiale giudiziario. Ha considerato infondate le censure sulla motivazione dell'atto, ritenendo legittimo anche il rinvio per relationem al processo verbale di constatazione, purché il contribuente ne conosca il contenuto e l'atto esponga adeguatamente fatti, importi e norme applicate. Le ulteriori doglianze sono state dichiarate inammissibili, tra cui quelle sulla doppia imposizione e sulla motivazione insufficiente, perché non riguardavano fatti storici decisivi o erano state prospettate tardivamente. La doppia imposizione è stata esclusa poiché le cartelle derivavano dal mancato inserimento del credito nella dichiarazione, mentre l'avviso di recupero si fondava sull'insussistenza sostanziale del diritto e sulla decadenza dal beneficio; inoltre, le cartelle erano state sgravate. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta irrilevante, poiché la decadenza autonoma della società escludeva comunque un affidamento tutelabile. La ricorrente è stata condannata a pagare Euro 13.000,00 di spese di lite, oltre alle spese prenotate a debito, nonché l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 8
Prevede il credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate; il beneficio richiede il rispetto delle condizioni sostanziali e temporali stabilite dalla disciplina.
Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17
Aveva prorogato i termini per il completamento di determinati investimenti, ma la disciplina è stata successivamente abrogata.
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 65
Ha abrogato la proroga precedentemente prevista, incidendo sulla possibilità di riconoscere il credito per investimenti completati oltre i termini applicabili.
Legge 20 novembre 1982, n. 890, articoli 3, 8 e 14
La disciplina delle notifiche postali tramite ufficiale giudiziario non si applica integralmente alla notificazione diretta degli atti fiscali mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articoli 36-bis, 42, 60 e 67
L'articolo 36-bis disciplina il controllo automatizzato; l'articolo 42 riguarda la motivazione degli atti; l'articolo 60 le notificazioni degli atti tributari; l'articolo 67 vieta l'applicazione più volte della stessa imposta in dipendenza del medesimo presupposto.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto dei diritti del contribuente
Impone specifici requisiti di motivazione e tutela delle garanzie partecipative del contribuente; la motivazione per relationem è valida quando il documento richiamato è conosciuto o conoscibile dal contribuente.
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 29
Disciplina alcuni requisiti e modalità degli atti di riscossione e recupero; nel caso concreto la Corte ha ritenuto sufficienti le indicazioni contenute nell'avviso.
Gli atti recettizi si presumono conosciuti quando giungono all'indirizzo del destinatario; la presunzione può essere superata solo provando l'impossibilità incolpevole di conoscerli.
Costituzione, articolo 3
La censura di violazione del principio di uguaglianza non è stata accolta; in ogni caso, la questione costituzionale è stata ritenuta irrilevante per la decadenza autonoma dal beneficio.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, impone il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso originario.
Massime di principio
- La notificazione diretta di un atto fiscale tramite raccomandata con avviso di ricevimento può essere valida senza relata di notifica, firma del notificatore o numero cronologico, formalità richieste principalmente per la notifica tramite ufficiale giudiziario.
- La motivazione per relationem di un atto tributario è generalmente sufficiente quando richiama un processo verbale o altro documento già conosciuto o notificato al contribuente e consente di comprendere chiaramente fatti, importi, norme e ragioni della pretesa.
- La contestazione della motivazione non può limitarsi a lamentare una generica insufficienza: in cassazione occorre indicare una vera anomalia motivazionale oppure il mancato esame di uno specifico fatto storico decisivo.
- Non sussiste doppia imposizione quando due pretese fiscali riguardano lo stesso credito economico ma si fondano su presupposti diversi, ad esempio un'omissione formale nella dichiarazione e la successiva verifica dell'inesistenza sostanziale del diritto al beneficio.
- Il contribuente che non rispetta le condizioni sostanziali o temporali per un'agevolazione non può normalmente invocare il legittimo affidamento sulla base del precedente riconoscimento del beneficio.
- Le questioni di legittimità costituzionale devono essere rilevanti e decisive per la controversia; se la pretesa fiscale è comunque fondata su un'autonoma causa di decadenza, la questione relativa a una diversa norma può risultare irrilevante.
- Le censure relative a fatti o irregolarità non dedotti nei precedenti gradi di giudizio possono essere dichiarate inammissibili in cassazione.
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