Sentenza del 22/10/2019 n. 26893 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva confermato l'accertamento sintetico effettuato mediante redditometro ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973 e del D.M. 10 settembre 1992. L'Ufficio aveva determinato un reddito presunto di 68.516 euro, con maggiori imposte IRPEF e addizionali per 21.042 euro, sulla base di elementi indicativi di una maggiore capacità contributiva. Il ricorrente ha dedotto: vizio di motivazione e omesso esame delle prove; omessa pronuncia su diversi motivi d'appello; violazione delle norme sul redditometro, dei principi costituzionali e delle regole processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non rispettava il nuovo articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile alla sentenza depositata dopo l'entrata in vigore della riforma del 2012: il ricorrente non aveva indicato uno specifico fatto storico decisivo omesso dal giudice. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in Cassazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché si limitava a elencare numerose norme asseritamente violate senza spiegare in modo puntuale il contrasto tra la sentenza e tali disposizioni. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.000 euro oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, articolo 38, commi 4 e seguenti
Consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi e circostanze indicative di una capacità contributiva superiore a quella dichiarata. Il contribuente deve fornire una prova idonea a giustificare la disponibilità dei beni o delle spese considerate.
D.M. 10 settembre 1992 e successive modificazioni
Disciplina gli elementi e i coefficienti utilizzabili per la ricostruzione sintetica del reddito attraverso il redditometro.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
In Cassazione è denunciabile soltanto l'omesso esame di uno specifico fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti. Non è sufficiente lamentare genericamente una motivazione insufficiente o contestare la valutazione delle prove.
Impone che il ricorso per Cassazione contenga motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata. L'elencazione indistinta di norme e doglianze non soddisfa tale requisito.
Stabilisce il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Tuttavia, una censura formalmente prospettata come omessa pronuncia è inammissibile se mira in realtà a rivalutare gli accertamenti di fatto e le prove.
Riguardano la valutazione delle prove da parte del giudice. La loro violazione non può essere dedotta per ottenere in Cassazione una nuova ponderazione del materiale probatorio.
Articolo 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Prevede, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel contenzioso sul redditometro, la presunzione dell'Amministrazione può essere contestata dal contribuente, ma occorre fornire elementi documentali specifici e coerenti sulla provenienza delle somme, sulla disponibilità effettiva dei beni e sulle spese considerate.
- Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito: non consente di rivalutare testimonianze, documenti o la maggiore o minore attendibilità degli elementi presuntivi già esaminati dai giudici di merito.
- Dopo la riforma dell'articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale deve riguardare l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, indicato con precisione; la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione non è normalmente sufficiente.
- Ogni motivo di ricorso per Cassazione deve essere autonomo, chiaro e specifico: occorre indicare la norma violata e spiegare puntualmente perché la decisione contrasti con essa.
- La mera elencazione di numerose norme costituzionali, processuali e tributarie, accompagnata da contestazioni generiche, espone il ricorso a una pronuncia di inammissibilità.
- Quando la sentenza di merito ha esaminato il nucleo della controversia e ha motivato sulle ragioni della decisione, la mancata risposta analitica a ogni singolo argomento difensivo non implica necessariamente omessa pronuncia.
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