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Sentenza

Sentenza del 22/10/2019 n. 779 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Accertamento ici. Aliquota agevolata (ora esenzione) prevista per abitazione principale. Appartamenti non comunicanti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune aveva emesso avvisi di accertamento ICI per gli anni 2005-2009, disconoscendo l'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale. Secondo il Comune, i due appartamenti, pur contigui, erano unità catastali autonome e non comunicanti, sicché non avrebbero potuto beneficiare entrambi dell'agevolazione. La contribuente ha invece dimostrato che le due unità erano utilizzate contemporaneamente come abitazione principale della famiglia, anche mediante fatture relative alle utenze di gas, acqua, energia elettrica e rifiuti.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello del Comune e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente. Ha stabilito che, ai fini dell'agevolazione ICI per l'abitazione principale, rileva l'effettiva destinazione dell'immobile complessivamente considerato e non il numero delle unità catastali. È quindi irrilevante che i due appartamenti non siano comunicanti, purché siano effettivamente utilizzati insieme come abitazione principale e il complesso non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono. La detrazione prevista per l'abitazione principale spetta comunque una sola volta per tutte le unità. Il Comune è stato inoltre condannato a rimborsare le spese del grado, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 8, comma 2

    La detrazione prevista per l'abitazione principale spetta una sola volta, anche quando l'abitazione familiare sia composta da più unità catastali utilizzate congiuntamente.

  • D.L. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1

    A decorrere dal 2008, l'agevolazione ICI per l'abitazione principale è stata trasformata, nei casi previsti dalla legge, in esenzione totale.

  • Cassazione civile, sentenze n. 25902/2008, n. 25731/2009 e n. 12269/2010

    Il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, dell'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale, sempre che il complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo non il numero delle unità catastali, ma l'effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato.

    L'agevolazione può applicarsi a più unità immobiliari autonomamente accatastate quando esse costituiscono, in concreto, un'unica abitazione principale familiare. La mancanza di collegamento fisico o di comunicazione interna non è decisiva se la destinazione abitativa unitaria è effettiva e provata.

Massime di principio

  • Per le agevolazioni relative all'abitazione principale prevale l'effettiva destinazione abitativa dell'immobile complessivamente considerato rispetto al mero numero delle unità catastali.
  • Più appartamenti distinti e contigui possono beneficiare dell'agevolazione anche se non sono comunicanti, purché siano utilizzati contemporaneamente come abitazione principale della stessa famiglia.
  • Il contribuente deve dimostrare concretamente l'uso unitario e stabile delle unità, ad esempio mediante residenza, utenze, consumi e altre prove coerenti.
  • L'agevolazione non può estendersi a immobili estranei all'abitazione principale o appartenenti a categorie catastali incompatibili con la destinazione abitativa ordinaria.
  • La detrazione per l'abitazione principale resta unica per tutte le unità considerate nel complesso, anche quando l'aliquota agevolata o l'esenzione si applica a ciascuna di esse.

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