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Sentenza

Sentenza del 22/10/2019 n. 1114 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Notifica a mezzo del servizio postale - Mancata produzione dell'avviso di ricevimento - Inesistenza della notificazione - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha ritenuto che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento determini l'inesistenza della notificazione del ricorso, e non una semplice nullità. Di conseguenza, non è possibile disporre la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, anche qualora sia stata dimostrata la tempestività della sua proposizione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la mancata produzione dell'avviso di ricevimento relativo alla notificazione del ricorso effettuata per posta. Sebbene la spedizione dell'atto produca effetti per il notificante dal momento della consegna all'ufficiale giudiziario, la notificazione si perfeziona anche con la consegna del plico al destinatario. L'avviso di ricevimento è l'unico documento idoneo a dimostrare la consegna, la relativa data e l'identità e idoneità della persona che ha ricevuto l'atto. La sua mancata produzione impedisce quindi di verificare l'effettiva instaurazione del contraddittorio.

Norme richiamate

  • Art. 149 c.p.c.

    La notificazione effettuata a mezzo posta richiede la prova della consegna dell'atto al destinatario; tale prova è fornita dall'avviso di ricevimento.

  • Legge 20 novembre 1982, n. 890

    Disciplina le notificazioni a mezzo del servizio postale e attribuisce all'avviso di ricevimento la funzione di documentare la consegna, la data e il soggetto ricevente.

  • Art. 291 c.p.c.

    La rinnovazione della notificazione è prevista per ipotesi di nullità, ma non può essere disposta quando la notificazione è inesistente.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 477 del 2002

    Ha stabilito che, per il notificante, gli effetti della notificazione si producono dal momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, senza però eliminare la necessità di provare il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario.

Massime di principio

  • Quando un atto processuale è notificato tramite posta, occorre conservare e produrre l'avviso di ricevimento, perché la sola ricevuta di spedizione dimostra al più la tempestività dell'invio, non la consegna al destinatario.
  • La prova della consegna deve consentire di verificare data, destinatario e identità o idoneità della persona che ha ricevuto il plico.
  • La mancata produzione dell'avviso di ricevimento può comportare l'inesistenza della notificazione e l'inammissibilità dell'atto, anziché una semplice nullità sanabile.
  • La distinzione tra momento di perfezionamento per il notificante e momento di perfezionamento per il destinatario non esonera dalla prova della ricezione dell'atto.
  • Prima di utilizzare la notificazione postale in un giudizio, è opportuno verificare che l'avviso di ricevimento sia disponibile e regolarmente acquisito agli atti entro i termini processuali.

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