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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02315/2024 del 23/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione alla registrazione di un decreto ingiuntivo del Giudice di Pace, con tassazione riferita anche alle disposizioni negoziali enunciate nel provvedimento giudiziario e riconducibili, secondo l'Ufficio, a un sottostante contratto di fornitura d'opera. La società ha impugnato l'atto sostenendo, da un lato, il difetto di motivazione dell'avviso e, dall'altro, l'erronea applicazione dell'art. 22 d.P.R. 131/1986, perché l'Ufficio avrebbe tassato un atto enunciato non adeguatamente individuato, con asserita duplicazione d'imposta e violazione del principio di alternatività IVA/registro. In cassazione ha dedotto quattro motivi: omessa pronuncia della CTR sulla censura di nullità dell'avviso per difetto di motivazione; violazione della disciplina sulla motivazione degli atti tributari; violazione degli artt. 22 e 40 d.P.R. 131/1986 per indebita tassazione dell'atto enunciato e per pretesa duplicazione; violazione dei principi sulle prove e dell'art. 115 c.p.c., assumendo che mancasse la prova dell'esistenza dell'atto enunciato e che il giudice avesse applicato la norma senza indicare quale fosse il contratto tassato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia, perché la CTR aveva comunque superato implicitamente la doglianza sulla motivazione dell'avviso. Ha poi escluso il vizio di motivazione, richiamando il principio per cui l'avviso di liquidazione per imposta di registro su atto giudiziario non deve necessariamente allegare il provvedimento tassato, purché contenga dati sufficienti a consentire al contribuente di comprendere la pretesa. Nel merito ha confermato che, ai sensi dell'art. 22 d.P.R. 131/1986, l'enunciazione in un atto giudiziario di un contratto non registrato fra le stesse parti consente di assoggettare a imposta anche l'atto enunciato; ciò vale anche se il contratto sarebbe registrabile in caso d'uso, quando l'enunciazione avvenga in un atto giudiziario registrato. Ha inoltre escluso la violazione dell'onere della prova, rilevando che l'esistenza del rapporto sottostante era desumibile dagli elementi contenuti nello stesso decreto ingiuntivo. La società è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La mancata pronuncia non sussiste quando la questione risulti implicitamente disattesa dalla decisione, incompatibile con l'accoglimento dell'eccezione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in relazione ai requisiti della sentenza tributaria e alla doglianza di omessa pronuncia.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000

    La motivazione dell'avviso tributario deve porre il contribuente in grado di conoscere la pretesa e difendersi senza ricerche ulteriori.

  • art. 52, comma 2-bis, d.P.R. n. 131 del 1986

    Richiamato per il contenuto motivazionale dell'avviso di liquidazione in materia di registro.

  • art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131 del 1986

    L'avviso di liquidazione deve indicare imponibile, aliquota e imposta liquidata.

  • art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986

    Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati fra le stesse parti, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate; la regola opera anche quando l'atto enunciato sia registrabile in caso d'uso e sia enunciato in un atto giudiziario.

  • art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986

    L'adeguatezza della motivazione dell'avviso si valuta anche con riferimento al provvedimento giudiziario tassato, che integra le informazioni contenute nell'avviso.

  • art. 5 d.P.R. n. 131 del 1986

    Distingue tra atti soggetti a registrazione in termine fisso e atti soggetti a registrazione in caso d'uso.

  • art. 6 d.P.R. n. 131 del 1986

    Il deposito di una scrittura privata nella cancelleria del giudice civile in un procedimento contenzioso non integra, di per sé, il caso d'uso.

  • art. 40 d.P.R. n. 131 del 1986

    Il principio di alternatività IVA/registro opera nei limiti delle operazioni rilevanti ai fini IVA; la tassazione proporzionale riguarda le operazioni non soggette a IVA.

  • art. 8, comma 1, lett. b), nota II, Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986

    Gli atti non sono soggetti a imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA.

  • art. 1 d.P.R. n. 633 del 1972

    Sono operazioni imponibili IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni.

  • artt. 2 e 3 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamati per delimitare le operazioni escluse da IVA per carenza del requisito oggettivo.

  • artt. 4 e 5 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamati per delimitare le operazioni escluse da IVA per carenza del requisito soggettivo.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sul mancato uso delle prove è respinta perché l'esistenza del rapporto sottostante risultava dagli elementi già contenuti nell'atto giudiziario.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nella censura sulla prova dell'atto enunciato; la Corte ritiene che la prova del rapporto sia desumibile dagli elementi documentali già disponibili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presupposti per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione relativo a un atto giudiziario è sufficientemente motivato quando indica imponibile, aliquota e imposta, e quando le informazioni fornite, integrate dal provvedimento tassato, consentono al contribuente di comprendere con immediatezza la pretesa e di difendersi efficacemente.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la questione dedotta risulti implicitamente rigettata dalla decisione complessiva, purché la statuizione adottata sia incompatibile con l'accoglimento dell'eccezione o della censura non esaminata espressamente.
  • L'art. 22 d.P.R. 131/1986 consente di tassare anche l'atto enunciato in un atto giudiziario, se si tratta di disposizioni contenute in un atto non registrato tra le stesse parti; la regola opera anche per atti soggetti a registrazione in caso d'uso, qualora l'enunciazione avvenga in un atto a sua volta soggetto a registrazione.
  • La tassazione dell'atto enunciato non integra duplicazione vietata solo perché esiste già la tassazione dell'atto giudiziario: si tratta di presupposti impositivi distinti, collegati rispettivamente al titolo giudiziario e al rapporto negoziale sottostante.
  • Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro opera in funzione della natura dell'operazione e non richiede che l'IVA sia stata effettivamente applicata; restano rilevanti, ai fini dell'imposta di registro proporzionale, le operazioni non soggette a IVA.
  • Quando l'atto giudiziario contiene elementi sufficienti a identificare le parti, il rapporto e la base del credito, l'Amministrazione può fondare la tassazione senza dover provare separatamente il contratto enunciato mediante ulteriore allegazione documentale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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