Cassazione Civile, Ordinanza n. 02260/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, con cui l'Ufficio aveva rideterminato i ricavi di un distributore di carburanti applicando, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, una percentuale di ricarico del 4,49% in luogo di quella dichiarata del 2,85%, con conseguente maggiore reddito Irpef/Irap e maggiore volume d'affari Iva. In primo grado la pretesa era stata solo parzialmente ridotta. In appello la CTR aveva respinto il gravame della contribuente e accolto quello incidentale dell'Ufficio, valorizzando l'antieconomicità dell'attività e ritenendo non provati gli sconti praticati alla clientela. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: (1) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sull'Iva, sostenendo che il giudice di merito non avesse considerato la dinamica del mercato petrolifero e il peso del costo della materia prima; (2) violazione delle medesime norme, contestando l'affermazione di antieconomicità fondata anche sulla circostanza che il dipendente avrebbe guadagnato più dell'impresa e richiamando le difficoltà economiche e familiari; (3) violazione delle stesse disposizioni e dell'art. 116 c.p.c., lamentando che le dichiarazioni sostitutive prodotte dai clienti dimostrassero l'applicazione generalizzata di sconti e invertissero l'onere della prova a carico dell'Agenzia. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha poi chiesto dichiararsi l'estinzione del processo, avendo aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e avendo versato le somme dovute.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso perché ha preso atto dell'adesione della ricorrente alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e della relativa istanza di estinzione. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. La Corte ha inoltre escluso la condanna al doppio contributo unificato per effetto dell'adesione alla definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Norma richiamata come base dell'accertamento induttivo dei ricavi mediante percentuale di ricarico.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Norma richiamata per la rettifica del volume d'affari ai fini IVA sulla base dell'accertamento dei ricavi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma evocata quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo per censurare la valutazione delle prove documentali offerte dalla contribuente.
art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016
L'adesione alla definizione agevolata e l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti determinano l'estinzione del processo di legittimità.
art. 391 c.p.c.
Richiamato dalla Corte come base per dichiarare l'estinzione del giudizio in caso di rinuncia/adesione alla definizione agevolata.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Le spese dell'intero giudizio vengono poste a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l'obbligo del doppio contributo unificato in presenza di definizione agevolata.
Massime di principio
- L'adesione del contribuente alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, accompagnata dall'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione senza necessità di una rinuncia espressa ulteriore, perché l'istanza di definizione costituisce manifestazione inequivoca di volontà abdicativa.
- Quando interviene la definizione agevolata, il giudice di legittimità non esamina i motivi di ricorso sul merito della pretesa tributaria, essendo venuto meno l'interesse alla decisione.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese seguono la regola speciale prevista dal processo tributario e non si applica il raddoppio del contributo unificato.
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