Cassazione Civile, Ordinanza n. 02249/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso due avvisi di accertamento IRPEF per l'anno 2008 nei confronti di due coniugi, applicando il metodo sintetico c.d. redditometro ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973. L'accertamento si fondava, tra l'altro, su spese per incrementi patrimoniali consistenti nell'acquisto di un immobile effettuato nel 2010, imputate pro quota anche al 2008 secondo il meccanismo di ripartizione previsto dalla norma previgente. I contribuenti avevano impugnato gli atti sostenendo, in sintesi, che: a) l'Ufficio non poteva fondare l'accertamento su un'annualità diversa da quella oggetto di accertamento senza aver accertato anche il 2010; b) non sarebbe stato legittimo pretendere la prova contraria su fatti relativi a un anno non contestato; c) vi era anche una questione di decadenza rispetto all'annualità 2007. La CTR aveva accolto l'appello dei contribuenti e annullato gli avvisi, ritenendo illegittima la pretesa fiscale. L'Agenzia ricorreva in cassazione deducendo violazione dell'art. 38, commi 5 e 6, e dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, nonché dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la spesa per incrementi patrimoniali del 2010 poteva legittimamente essere imputata per quote costanti anche al 2008, senza necessità di accertare pure il 2010, e che la CTR aveva errato nel ritenere necessaria un'ulteriore integrazione istruttoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha chiarito che, nella disciplina applicabile ratione temporis, la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta con redditi conseguiti nell'anno in cui è effettuata e nei quattro precedenti, in quote costanti; pertanto è legittimo imputare al 2008 una spesa sostenuta nel 2010, senza che sia indispensabile che il 2010 sia stato oggetto di autonomo accertamento. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, per la validità dell'accertamento sintetico, l'atto deve consentire di comprendere le ragioni della ritenuta incongruenza anche rispetto ad annualità diverse, così da permettere la difesa del contribuente. In conseguenza, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
Per il periodo d'imposta in esame, la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno di effettuazione e nei quattro precedenti; il contribuente può fornire prova contraria anche con documentazione idonea relativa a redditi esenti o soggetti a ritenuta.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come norma che disciplina la motivazione degli avvisi di accertamento, la cui violazione era denunciata dall'Agenzia come erroneamente affermata dalla CTR.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio nel contraddittorio sull'accertamento sintetico e sulla prova contraria del contribuente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Nel regime previgente dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, la spesa per incrementi patrimoniali può legittimamente essere imputata, in quote costanti, anche agli anni precedenti a quello in cui la spesa è stata sostenuta, senza che sia necessario che l'anno della spesa sia autonomamente oggetto di accertamento.
- Ai fini della legittimità dell'accertamento sintetico, è decisivo che l'atto consenta al contribuente di comprendere le ragioni della ritenuta incongruenza reddituale e di esercitare il contraddittorio, non che ogni annualità richiamata sia stata separatamente accertata.
- Quando il contribuente eccepisce la decadenza dell'Ufficio per una delle annualità richiamate a supporto dello scostamento, il giudice deve verificare se dall'avviso emergano comunque le ragioni della non congruità per le diverse annualità, non limitandosi a un controllo meramente formale sul numero degli anni considerati.
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